Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30056 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30056 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
DINIEGO RIMBORSO IRPEF 2008-2009-2010-2011.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26356/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio n. 454/2019, depositata il 4 febbraio 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
La sig.ra COGNOME NOME, già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e addetta, per conto del proprio datore di lavoro, al servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Roma, richiedeva all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il rimborso d elle maggiori imposte
dirette (IRPEF e relative addizionali regionale e comunale) trattenute dall’RAGIONE_SOCIALE, in veste di sostituto d’imposta, sulle somme (assegni integrativi del RAGIONE_SOCIALE da lavoro RAGIONE_SOCIALE) erogate, per gli anni 20082011, in suo favore in adempimento RAGIONE_SOCIALEa normativa di cui al D.M. 24 novembre 2003, n. 375, riguardante il ‘RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE addetto al servizio RAGIONE_SOCIALEa riscossione dei tributi era riali’ .
In aggiunta a ciò, la parte contribuente chiedeva altresì di beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore agevolazione di cui all’art. 19, comma 4 -bis , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi), il quale, nella versione vigente ratione temporis , prevedeva l’applicazione di un’aliquota pari al 50% di quella ordinariamente applicata alle fattispecie analoghe.
L’Amministrazione finanziaria, inoltre, sollecitata da ulteriore istanza e richiesta di accesso presentata dal AVV_NOTAIO in nome e per conto RAGIONE_SOCIALEa sig.ra COGNOME, emetteva nota in data 1° aprile 2014, all’interno RAGIONE_SOCIALEa quale si faceva pr esente l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘invocato art. 59, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449, e si comunicava che la richiesta di rimborso non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Proposto quindi ricorso avverso il silenzio-rifiuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma questa, con sentenza n. 27683/2016, depositata in segreteria il 1° dicembre 2016, lo accoglieva, ordinando il rimborso richiesto.
Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 454/2019, pronunciata il 10 dicembre 2018 e depositata in segreteria il 4 febbraio 2019, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
R.G. N. 26356/2019
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1 .1. Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e 4), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE.T.R. aveva riconosciuto la tempestività del ricorso, configurando, nella specie, un silenzio-rifiuto, posto che, con la nota del 1° aprile 2014, ricevuta il 7 aprile 2014, di risposta ad una richiesta di accesso ed informazioni riguardo alla pregressa richiesta di rimborso, l’Ufficio aveva comunicato espressamente il diniego del rimborso, e quindi il ricorso in primo grado avrebbe dovuto essere proposto avverso il diniego espresso nel termine di sessan ta giorni dalla comunicazione di quest’ultimo (e quindi entro il 6 giugno 2014), nel mentre esso è stato spedito soltanto in data 19 marzo 2015, ed era quindi da considerare tardivo
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del D.M. 24 novembre 2003, n. 375, nonché del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 59, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449/1997, così come autenticamente interpretato dall’art. 26, comma 23, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché, ancora, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 28, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1996, n. 663, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce l’RAGIONE_SOCIALE che gli assegni erogati in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui al D.M. 24 novembre 2003 non sarebbero soggetti a tassazione separata, in quanto nel suddetto regolamento, riguardante il RAGIONE_SOCIALE addetto al servizio di riscossione
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tributi, non vi era alcun richiamo all’art. 59, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449/1997 (così come interpretato in via autentica dall’art. 26, comma 23, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448/1998), al contrario di quanto avveniva, invece, per il regolamento di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158, riguardante il RAGIONE_SOCIALE, che appunto richiamava il predetto art. 59, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449/1997, prevedente il regime di tassazione separata.
1 .3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 4 -bis , del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Sostiene, in particolare, l’Ufficio che, non essendo applicabile, nella specie, il regime di tassazione separata previsto dall’art. 59, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449/1997, non sarebbe applicabile neanche l’ulteriore beneficio previsto dal menzionato art. 19, comma 4bis , del d.P.R. n. 917/1986, e cioè il dimezzamento RAGIONE_SOCIALE‘aliquota applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e RAGIONE_SOCIALE altre indennità previste.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Sostiene l’Ufficio che sull’istanza di rimborso in esame si sia non già formato un silenzio-rifiuto, ma vi sia stato un diniego espresso, in quanto, con nota del 1° aprile 2014, comunicata al AVV_NOTAIO (difensore RAGIONE_SOCIALEa contribuente nelle fasi di me rito), l’RAGIONE_SOCIALE, in risposta ad una richiesta di informazioni ex lege 7 agosto 1990, n. 241 (rispetto alla precedente istanza di rimborso), aveva fatto presente che le istanze di rimborso presentate dal suddetto AVV_NOTAIO COGNOME «non possono trovare accoglimento»; conseguentemente, in presenza di un diniego espresso, il termine per proporre ricorso dinanzi alla C.T.P. era di sessanta giorni dalla
comunicazione di tale diniego, termine che, nel caso di specie, non era stato rispettato.
Deve tuttavia rilevarsi che la nota del 1° aprile 2014 non è una risposta diretta alla richiesta di rimborso, ma una risposta ad una richiesta di informazioni e di accesso al procedimento amministrativo di rimborso, avanzata dal procuratore di una serie di contribuenti per comprendere le ragioni per le quali le relative richieste di rimborso non fossero esaminate dall’Ufficio; pertanto, non è possibile ravvisare un collegamento diretto e conseguenziale con la richiesta di rimborso. Né, d’altronde, nella suddetta nota del 1° aprile 2014 l’Ufficio specificava che tale risposta dovesse valere anche come diniego espresso del rimborso.
A tal proposito, deve rilevarsi che, se è vero che per il diniego del rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte non sono necessarie formule sacramentali, in ogni caso la nota del 1° aprile 2014 è priva degli elementi indicati nell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 per gli atti tributari espressi (tra i quali vi è anche il diniego del rimborso), cioè «l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e RAGIONE_SOCIALEa commissione tributaria competente, nonché RAGIONE_SOCIALE relative forme da osservare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 20», requisiti, peraltro, richiesti in via generale anche dall’art. 7, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente); da ciò consegue che, all’evidenza, l’Ufficio non ha inteso, con tale atto, comunicare un rifiuto esplicito alla richiesto di rimborso, ma unicamente rappresentare lo stato di una serie di pratiche, e ciò coerentemente con il tenore RAGIONE_SOCIALEa richiesta del AVV_NOTAIO, che chiedeva, per l’appunto, di conoscere per quale motivo le pratiche in questione fossero sostanzialmente ferme.
In ogni caso, quand’anche si volesse qualificare la nota del 1° aprile 2014 come diniego espresso del rimborso, la mancata indicazione del termine di impugnazione e RAGIONE_SOCIALE‘organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso comporta, sul piano processuale, il riconoscimento
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RAGIONE_SOCIALEa scusabilità RAGIONE_SOCIALE‘errore del contribuente, con conseguente rimessione in termini in caso di tardività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Cass. 20 marzo 2019, n. 7754; Cass. 20 luglio 2018, n. 19398; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1766). Ne consegue, pertanto, che la dedotta tardività del ricorso proposto, nella specie, comunque deve ritenersi frutto di errore scusabile, e la contribuente avrebbe dovuto, in ogni caso, essere rimessa in termini per la proposizione del ricorso in primo grado.
2.2. Il secondo motivo è invece da ritenere fondato.
La materia in esame è stata regolamentata con un primo intervento normativo cos tituito dall’art. 2, comma 28, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, al fine di assicurare un RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE dei soggetti impiegati in attività di pubblica utilità interessate da processi di ristrutturazione aziendale nel perimetro del settore pubblico, comprendente anche le attività consistenti nella raccolta ed erogazione del RAGIONE_SOCIALE e quella di riscossione dei tributi e dei crediti erariali, ha previsto l’istituzione presso l’RAGIONE_SOCIALE di fondi destinati ad erogare assegni ed indennità straordinari a favore di dipendenti, demandando alla contrattazione collettiva la definizione RAGIONE_SOCIALE concrete modalità di erogazione degli importi.
Successivamente è intervenuta la legge n. 449 del 1997, che, all’ art. 59, comma 3, ha disposto , tra l’altro, quanto segue: « Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 28, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di RAGIONE_SOCIALE, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari RAGIONE_SOCIALEa
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riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del RAGIONE_SOCIALE, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE possono: a ) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all’art. 17 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all’art. 6, comma 4, lettera b ), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, come modificato dall’art. 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del RAGIONE_SOCIALE in luogo dei datori di lavoro; b ) adottare, in via prioritaria, il criterio RAGIONE_SOCIALEa maggiore età ovvero RAGIONE_SOCIALEa maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE comprensive RAGIONE_SOCIALEa corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di mobilità di cui all’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro».
Il complesso normativo sopra passato in rassegna prevede, mediante il richiamo all’art. 17 del d.P.R. n. 917/1986, la favorevole disciplina fiscale RAGIONE_SOCIALEa tassazione separata, che, tuttavia trova applicazione limitatamente alla stipula degli accordi collettivi intervenuti entro il termine del 31 marzo 1998.
Il regime introdotto dalla legge citata, art. 59, comma 3, ha trovato attuazione con riferimento ai dipendenti degli istituti bancari addetti a mansioni e funzioni inerenti alle attività creditizie. In particolare, il d.m.
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28 aprile 2000, n. 158 nell’introdurre il «Regolamento relativo all’istituzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» ha richiamato, nelle premesse, il regime transitorio di cui alla legge n. 449 del 1997, art. 59, comma 3. Nel preambolo si richiama il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione e nei termini previsti dalla citata disposizione legislativa.
Il d.m. 24 novembre 2003, recante il «Regolamento per l’istituzione del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE addetto al servizio RAGIONE_SOCIALEa riscossione tributi» non richiama nella premessa la legge n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, ma la legge n. 662/1996, art. 2, comma 28 e fa riferimento al contratto collettivo stipulato nel 2001 e, quindi, oltre i termini previsti dalla citata normativa transitoria.
Dalla ricognizione RAGIONE_SOCIALEa suesposta normativa può quindi affermarsi che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, il favorevole regime RAGIONE_SOCIALEa tassazione separata può trovare applicazione unicamente nei riguardi del RAGIONE_SOCIALE addetto alla attività di raccolta e distribuzione presso il pubblico del RAGIONE_SOCIALE, come previsto dal d.m. n. 158/2000 attuativo RAGIONE_SOCIALEa disciplina transitoria di cui alla legge n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, e non anche al RAGIONE_SOCIALE addetto al servizio di riscossione dei tributi assoggettato alla diversa disciplina prevista dal d.m. n. 375/2003.
Orbene risulta incontestabilmente accertamento in punto di fatto che la ricorrente, RAGIONE_SOCIALE del Monte dei Paschi di Siena, abbia ricoperto mansioni di riscossione di crediti erariali e per tale ragione sia stata ammessa a beneficiare del fondo istituito per gli addetti di questo settore regolamentato dal d.m. n. 375/2003, e non del diverso fondo previsto per i lavoratori svolgenti mansioni afferenti al settore creditizio
di cui al d.m. n. 158/2000 (in tal senso, da ultimo, Cass. 14 aprile 2021, n. 9766; Cass. 16 febbraio 2021, n. 3956; Cass. 30 settembre 2020, n. 20805). Correttamente, pertanto, l’Ufficio ha escluso l’applicazione del regime di tassazione separata, ed ha applicato il regime di tassazione ordinaria.
2.3. Il terzo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, art. 19, comma 4 bis , in relazione alla richiesta da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente RAGIONE_SOCIALE‘aliquota agevolata prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4bis , non esaminata dai giudici di merito per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del motivo principale, è assorbito.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con riferimento al secondo motivo, il rigetto del primo motivo e l’assorbimento del terzo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere quindi decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario proposto da COGNOME NOME.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Spese compensate per le fasi di merito.
P. Q. M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del la contribuente.
NOME COGNOME NOME alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2023.