Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30146 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30146 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
DINIEGO RIMBORSO IRPEF 2008-2009-2010-2011.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20557/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, non costituito,
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6365/2019, depositata il 13 novembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
COGNOME NOME, già RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e addetto, per conto del proprio datore di lavoro, al servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Roma, richiedeva all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte dirette (IRPEF e relative addizionali regionale e comunale) trattenute dall’I NPS, in veste di sostituto d’imposta, sulle somme (assegni integrativi del RAGIONE_SOCIALE da
lavoro RAGIONE_SOCIALE) erogate, per gli anni 2008-2009-2010-2011, in suo favore in adempimento della normativa di cui al D.M. 24 novembre 2003, n. 375, riguardante il ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE e della riconversione e della riqualificazione professionale del RAGIONE_SOCIALE addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali’ .
In aggiunta a ciò, la parte contribuente chiedeva altresì di beneficiare dell’ulteriore agevolazione di cui all’art. 19, comma 4 -bis , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi), il quale, nella versione vigente ratione temporis , prevedeva l’applicazione di un’aliquota pari al 50% di quella ordinariamente applicata alle fattispecie analoghe.
L’istanza non veniva riscontrata dall’Ufficio, e su di essa si formava il silenzio-rifiuto.
Proposto quindi ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma questa, con sentenza n. 16911/2017, depositata l’11 luglio 2017 , lo rigettava, condannando il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 6365/2019, pronunciata il 24 settembre 2019 e depositata in segreteria il 13 novembre 2019, accoglieva l’appello , ordinando il rimborso richiesto e condannando l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Non si è costituito in giudizio COGNOME NOME, rimasto intimato.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.M. 24 novembre 2003, n. 375, nonché del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, e dell’art. 59, comma 3, della legge n. 449/1997, così come autenticamente interpretato dall’art. 26, comma 23, dell a legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché, ancora, dell’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce l’RAGIONE_SOCIALE che gli assegni erogati in favore del ricorrente dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui al D.M. 24 novembre 2003 non sarebbero soggetti a tassazione separata, in quanto nel suddetto regolamento, riguardante il RAGIONE_SOCIALE addetto al servizio di riscossione tributi, non vi era alcun richiamo all’art. 5 9, comma 3, della legge n. 449/1997 (così come interpretato in via autentica dall’art. 26, comma 23, della legge n. 448/1998), al contrario di quanto avveniva, invece, per il regolamento di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158, riguardante il RAGIONE_SOCIALE, che appunto richiamava il predetto art. 59, comma 3, della legge n. 449/1997, prevedente il regime di tassazione separata.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, infine, l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 4 -bis , del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Sostiene, in particolare, l’Ufficio che, non essendo applicabile, nella specie, il regime di tassazione separata previsto dall’art. 59, comma 3, della legge n. 449/1997, non sarebbe applicabile neanche l’ulteriore beneficio previsto dal menzionato art. 19, comma 4bis , del d.P.R. n. 917/1986, e cioè il dimezzamento dell’aliquota applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e RAGIONE_SOCIALE altre indennità previste.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1 Il primo motivo è fondato.
La materia in esame è stata regolamentata con un primo intervento normativo cos tituito dall’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, al fine di assicurare un RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE dei soggetti impiegati in attività di pubblica utilità interessate da processi di ristrutturazione aziendale nel perimetro del settore pubblico, comprendente anche le attività consistenti nella raccolta ed erogazione del RAGIONE_SOCIALE e quella di riscossione dei tributi e dei crediti erariali, ha previsto l’istituzione presso l’RAGIONE_SOCIALE di fondi destinati ad erogare assegni ed indennità straordinari a favore di dipendenti, demandando alla contrattazione collettiva la definizione RAGIONE_SOCIALE concrete modalità di erogazione degli importi.
Successivamente è intervenuta la legge n. 449/1997, che, all’ art. 59, comma 3, ha disposto , tra l’altro, quanto segue: « Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di RAGIONE_SOCIALE, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del RAGIONE_SOCIALE, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE possono: a ) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all’art. 17 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
R.G. N. 20557/2020
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all’art. 6, comma 4, lettera b ), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, come modificato dall’art. 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del RAGIONE_SOCIALE in luogo dei datori di lavoro; b ) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro».
Il complesso normativo sopra passato in rassegna prevede, mediante il richiamo all’art. 17 del d.P.R. n. 917/1986, la favorevole disciplina fiscale della tassazione separata, che, tuttavia trova applicazione limitatamente alla stipula degli accordi collettivi intervenuti entro il termine del 31 marzo 1998.
Il regime introdotto dalla legge citata, art. 59, comma 3, ha trovato attuazione con riferimento ai dipendenti degli istituti bancari addetti a mansioni e funzioni inerenti alle attività creditizie. In particolare il D.M. 28 aprile 2000, n. 158 nell’introdurre «il Regolamento relativo all’istituzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE e della riconversione e riqualificazione professionale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE» ha richiamato, nelle premesse, il regime transitorio di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3. Nel preambolo si richiama il contratto collettivo nazionale
del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione e nei termini previsti dalla citata disposizione legislativa.
Il D.M. 24 novembre 2003, recante il «Regolamento per l’istituzione del RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE e della riconversione e della riqualificazione professionale del RAGIONE_SOCIALE addetto al servizio della riscossione tributi», non richiama nella premessa la legge n. 449/1997, art. 59, comma 3, ma la legge n. 662/1996, solo art. 2, comma 28 e fa riferimento al contratto collettivo stipulato nel 2001 e, quindi, oltre i termini previsti dalla citata normativa transitoria.
Dalla ricognizione della suesposta normativa può quindi affermarsi che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, il favorevole regime della tassazione separata può trovare applicazione unicamente nei riguardi del RAGIONE_SOCIALE addetto alla attività di raccolta e distribuzione presso il pubblico del RAGIONE_SOCIALE, come previsto dal D.M. n. 158/2000 attuativo della disciplina transitoria di cui alla legge n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, e non anche al RAGIONE_SOCIALE addetto al servizio di riscossione dei tributi assoggettato alla diversa disciplina prevista dal D.M. n. 375/2003.
Orbene risulta incontestabilmente accertamento in punto di fatto che il ricorrente, RAGIONE_SOCIALE del Monte dei Paschi di Siena, abbia ricoperto mansioni di riscossione di crediti erariali e per tale ragione sia stata ammessa a beneficiare del fondo istituito per gli addetti di questo settore regolamentato dal D.M. n. 375/2003 e non del diverso fondo previsto per i lavoratori svolgenti mansioni afferenti al settore creditizio di cui al diverso D.M. n. 158/2000 (in tal senso, da ultimo, Cass. 14 aprile 2021, n. 9766; Cass. 16 febbraio 2021, n. 3956; Cass. 30 settembre 2020, n. 20805). Correttamente, pertanto, l’Ufficio ha escluso l’applicazione del regime di tassazione separata, ed ha applicato il regime di tassazione ordinaria.
2.2. Il secondo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, art. 19, comma 4 bis , in relazione alla richiesta da parte della contribuente dell’aliquota agevolata prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4bis , non esaminata dai giudici di merito per effetto dell’accoglimento del motivo principale, è assorbito.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non necessitando ulteriore accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario proposto dal contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del contribuente, mentre quelle dei gradi di merito possono essere compensate, avuto riguardo all’esito dei giudizi.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.
Condanna COGNOME NOME alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2023.