Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19914 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19914 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
Cartella 36 bis -Redditi a tassazione separataAvviso bonarioNecessità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25651/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME E COGNOME NOME, nella loro qualità di eredi con beneficio di inventario di NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME in forza di procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Roma al INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , ed RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 75/2020 depositata in data 4/02/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal relatore consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale delle Marche rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nella loro qualità di eredi di NOME COGNOME contro la sentenza che ne aveva respinto il ricorso proposto contro la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per Irpef e Irap dell’anno di imposta 2007.
In particolare i giudici del gravame ritenevano infondata l’eccezione di omessa o errata notifica dell’avviso bonario; premesso infatti che l’ufficio non aveva proceduto a rettifica della dichiarazione ma aveva effettuato un recupero fiscale per l’omesso versamento di somme dallo stesso contribuente dichiarate, evidenziavano che sul punto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità escludeva la necessità di invio al contribuente di comunicazione di irregolarità ove dai controlli automatici non emergesse un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero una maggiore imposta e che tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti.
Contro tale sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
L ‘ Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione resistono con controricorso.
In corso di causa l’avv. NOME COGNOME originario codifensore dei ricorrenti, ha rinunciato al mandato
Il consigliere delegato ha emesso proposta di definizione anticipata cui ha fatto seguito, previo rilascio di nuovo procura, il deposito da parte dei ricorrenti di istanza di decisione della causa.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 20/06/2025, per la quale i ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 6, commi 1 e 5, della legge n. 212 del 2000, e dell’art. 12, comma 412, della legge n. 311 del 2004, in quanto la CTR ha escluso la nullità del ruolo e della cartella di pagamento nonostante fosse stata omessa la preventiva obbligatoria comunicazione ai contribuenti dell’esito dell’attività di liquidazione dell’imposta nell ‘ ipotesi di tassazione separata; evidenziano infatti come fosse pacifico che la cartella di pagamento avesse ad oggetto sia il controllo del modello unico persone fisiche sia la liquidazione dell’imposta dovuta per la tassazione separata.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
2.1. L’art. 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004 prevede che «In esecuzione dell’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d’imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall’Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione».
Questa Corte ha già ritenuto che in tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell’art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nell’ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’art. 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004, l’Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo (Cass. 20/05/2014, n. 11000; Cass. 24/07/2015, n. 15640; Cass. 22/06/2016, n. 12927; Cass. 23/11/2016 n. 23805; Cass. 23/02/2018, n. 4481; Cass. 12/07/2018, n. 18398; Cass. 29/11/2021, n. 37148; Cass. 28/03/2022, n. 9834).
Per maggior chiarezza, si è rimarcato che una simile disciplina derogatoria rispetto al canone generale secondo cui, ai sensi dell’art. 6, comma 5. cit., l’invio al contribuente, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del c.d. avviso bonario, prima delle iscrizioni a ruolo che seguono la liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, è prescritto solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione – trova applicazione esclusivamente nell’ipotesi di attività liquidatoria di redditi soggetti a tassazione separata.
2.2. Nel caso di specie, la cartella riprodotta nel ricorso prova che, in parte, il carico iscritto a ruolo derivasse della liquidazione della
imposta per tassazione separata; inoltre la circostanza è pacifica tra le parti (cfr. pagina 2 del controricorso, ove l’Agenzia attesta che i recuperi si riferivano infatti «in parte alla liquidazione delle imposte Irap e Irpef- redditi soggetti a tassazione separata -autoliquidate ed esposte in dichiarazione ma non soddisfatte in relazione al loro versamento e- dall’altra parte- alla liquidazione ad opera dell’Agenzia delle entratedel saldo Irpef a tassazione separata dovuto in applicazione dell’aliquota media calcolata facendo riferimento al reddito netto conseguito nel biennio precedente»).
Il ricorso va quindi accolto; giova precisare che le ulteriori questioni cui pure è fatto cenno nel ricorso e nel controricorso, e cioè la sussistenza o meno di una valida comunicazione di irregolarità, non sono state esaminate dalla CTR, dovendo considerarsi assorbite nella decisione in diritto sopra censurata.
La sentenza va quindi cassata, in relazione ai termini in cui è fondato il motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2025.