Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6881 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6881 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7234/2021 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliata in BARI COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 191/2021 depositata il 21/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente avv. NOME COGNOME ha prestato servizio presso il settore legale della Giunta regionale della Puglia fino al 2006 e, successivamente, con l’istituzione dell’Avvocatura regionale, presso quest’ultima, fino al pensionamento nel 2018.
Si è posto il problema della corresponsione degli emolumenti arretrati, secondo previsione del CCNL del settore, involgente un certo numero di dipendenti con la qualifica di avvocato, per cui la Giunta regionale della Puglia attivava una procedura complessa di esplorazione e, poi, definizione preventiva del contenzioso tramite procedure conciliative esperite avanti la competente Direzione provinciale dell’Ufficio per l’impiego. Sottoscritto nel novembre 2011 il verbale di conciliazione fra datore di lavoro e lavoratore, all’avv. COGNOME veniva corrisposta la somma pattuita per gli arretrati ante 2006 con la busta paga del febbraio 2012, sui cui veniva trattenuta l’imposta corrispondente, secondo l’aliquota di riferimento. Ritenendo trattarsi di emolumenti pregressi, corrisposti in altra annualità per ragioni non a lei riferibili, la contribuente chiedeva fosse applicata la tassazione separata e faceva istanza di rimborso della maggior imposta trattenutale. Formatosi il silenzio rigetto, agiva presso il giudice di prossimità, che ne accoglieva le ragioni, decretando il diritto al rimborso delle maggiori imposte trattenute dalla Regione Puglia (e da questa versate al Fisco).
Spiccava appello l’Ufficio, affermando che, per quanto trattarsi di arretrati da lavoro dipendente, le somme erano state percepite a seguito di accordo transattivo, quindi non a seguito di leggi, sentenze, atti amministrativi o cause non dipendenti dalla volontà delle parti; pertanto, non riteneva sussistenti le condizioni di cui all’art. 17, primo comma, lett. b) , del D.P.R. n. 917/1986, relativo alle transazioni nel corso del rapporto di lavoro subordinato.
Il collegio di secondo grado apprezzava le ragioni dell’Ufficio e riformava la sentenza di prime cure, affermando il carattere volontaristico dell’erogazione differita.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la contribuente, affidandosi a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate, spiegando controricorso. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente depositava altresì memoria ad illustrazione delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre strumenti di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si propone censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 306 e 390 del medesimo codice di rito civile nonché per violazione e falsa applicazione dell’articolo 44 e dell’articolo 46 del decreto legislativo numero 546 del 1992.
Nella sostanza si contesta la sentenza in scrutinio ove afferma che la commissione tributaria provinciale abbia accertato e dichiarato la cessazione della materia del contendere fra la Regione Puglia e l’avv. COGNOME
1.2. Con il secondo motivo si profila ancora censura i sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 17, primo comma, lettera b) , del DPR numero 917 del 1986.
Nella sostanza si lamenta la violazione di legge per avere ritenuto la corresponsione degli arretrati come frutto di un atto volontario delle parti, mentre doveva essere considerato arretrato connesso ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
1.3. Con il terzo motivo si profila ancora censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5 del codice di procedura civile per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, nonché motivazione apparente.
Nello specifico la sentenza in scrutinio avrebbe omesso di considerare le delibere di Giunta regionale della Puglia che hanno regolamentato la corresponsione degli arretrati, tutte da considerarsi come atti amministrativi successivi e indipendenti dalla volontà delle parti.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, vertendo sulla transazione che ha composto la controversia fra Regione Puglia e suoi dipendenti, e sono infondati.
2.1. Con la sequenza di delibere di giunta ricordate in ricorso, come in sentenza, si è avviata una lunga e complessa procedura per pervenire ad una composizione transattiva della controversia attinente agli arretrati maturati da diversi dipendenti regionali, dando indicazioni per predisporre, in forma unitaria, distinte ipotesi conciliative da sottoporre al consenso delle parti. Anche la parte contribuente, all’esito di questa procedura iniziata nel 2007, ha sottoscritto la proposta conciliativa avanti alla competente commissione provinciale, perfezionandola a fine 2011 e lucrando gli arretrati nel Febbraio del 2012. Si è pertanto di fronte ad una procedura transattiva e conciliativa, frutto dell’incontro negoziale della volontà delle parti.
2.2. In tema di redditi da lavoro dipendente ed a seguito della modifica dell’art. 16, primo comma, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disposta con l’art. 3, ottantaduesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli “emolumenti arretrati” (da assoggettare a tassazione separata) sono tutti quelli “riferibili ad anni precedenti”, la cui erogazione o percezione in anni successivi sia effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti ovvero di “altre cause” non indicate, le quali, però, debbono essere “non dipendenti dalla volontà delle parti”. Ne consegue che la fattispecie legale dell’esclusione dell’emolumento arretrato dalla tassazione separata per assunta sussistenza di una “causa” dipendente dalla volontà delle parti richiede
necessariamente la individuazione sia della “causa” che della “volontà” predette (cfr. Cass. V, n. 19606/2005; a contrariis Cass. V, n. 3581/2020).
Nel caso in esame non si è di fronte ad una causa estranea alla volontà delle parti, bensì ad un accordo delle parti nella definizione del quantum da erogarsi e del quomodo dell’erogazione. Ne consegue che si è al di fuori dalle ipotesi strettamente previste per la tassazione separata, ipotesi che non possono essere interpretate in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali soggette all’articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.
I motivi primo e secondo sono quindi infondati e non possono essere accolti.
3. Il terzo motivo è inammissibile.
Si prospetta come fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame ciò che in realtà costituisce compendio probatorio esaminato dal giudice del merito. Si tratta infatti delle tre delibere di giunta regionale con cui si è avviata e regolamentata la procedura poi sfociata nei singoli accordi transattivi e conciliativi. Non si tratta quindi di atti amministrativi a sé stanti, bensì del presupposto degli atti conciliativi che con libera adesione volontaria i singoli dipendenti hanno sottoscritto. Per il vero, il fatto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve concretarsi in un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un ‘fatto’ costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso. E di tale fatto deve essere indicata anche la natura ‘decisiva’ ai fini del decidere (Cass., Sez. V, n. 16655/2011). Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma
primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. cinquemilaseicento/00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 06/03/2025.