Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21005 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21005 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 10/04/2025
REGISTRO SENTENZA USUCAPIONE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15392/2021 del ruolo generale, proposto
DA
(1) COGNOME CONCETTA NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, nata a Barletta il 20 marzo 1945 e residente in Trani (BT), alla INDIRIZZO e (2) NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, nato a Barletta l’8 maggio 1970 e residente in Trani (BT), alla INDIRIZZO rappresentati e difesi, giusta procura speciale e nomina da intendersi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTI –
l ‘A RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE). Numero sezionale 2578/2025 Numero di raccolta generale 21005/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2699/1/2020 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 30 novembre 2020.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 10 aprile 2025.
FATTI DI CAUSA
Dal contenuto della sentenza impugnata e del ricorso, la vicenda che interessa può essere così riepilogata:
NOME COGNOME (madre di NOME COGNOME ed ex coniuge di NOME COGNOME) trasferiva, in sede di concordato preventivo, giusta decreto del Giudice delegato del Tribunale di Trani del 5 novembre 1991, a NOME COGNOME la piena proprietà di un capannone industriale;
NOME COGNOME provvedeva al pagamento delle relative imposte di registro ed ipocatastali;
successivamente NOME COGNOME citava in giudizio NOME COGNOME per la rivendica della quota del 50% del predetto bene immobile e la convenuta chiamava in garanzia per l’eventuale evizione parziale NOME COGNOME;
con sentenza n. 220/2012 il Tribunale di Trani dichiarava che NOME COGNOME aveva usucapito (usucapione breve) ai danni di NOME COGNOME la quota del 50% del bene in precedenza erroneamente trasferito per l’intero;
-detta sentenza veniva sottoposta a tassazione per la liquidazione delle imposte di registro ed ipocatastali con atto notificato ai ricorrenti in epigrafe indicati. Numero sezionale 2578/2025 Numero di raccolta generale 21005/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con l’impugnata sentenza accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 1281/10/2017, osservando che:
«Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità l’imposta di registro, in genere proporzionale, è dovuta se esiste un titolo giudiziale che definisce anche parzialmente il giudizio civile, anche se al momento della registrazione del provvedimento dell’autorità giudiziaria, quest’ultimo è stato impugnato o sia ancora impugnabile e l’eventuale successiva sentenza passata in giudicato darà luogo a conguaglio o rimborso, richiesto all’ufficio che ha riscosso l’imposta, ai sensi dell’art. 77 del summenzionato decreto (Cfr., ex multis : Cass. n. 21819/2020; n.14281/2020; n.12023/2018; n.1340/2018);
-pur condividendo la tesi secondo cui l’imposta non è dovuta se la sentenza che ha riconosciuto l’intervenuto acquisto del bene venga riformata, «Nel caso in esame però, come risulta dagli atti di causa, gli appellati non hanno provato, ai sensi dell’art.124 disp. att. c.p.c., che ci sia stata una successiva sentenza della Corte d’Appello, passata in giudicato, di riforma, con annullamento, della sentenza assoggettata a tassazione con gli avvisi impugnati, anzi sembrerebbe che fosse in predisposizione un ricorso per Cassazione, anche se non ancora firmato e notificato, come da documentazione allegata in data 02/09/2016 dagli appellati nel giudizio di prime cure ai fini della richiesta di sospensione delle cartelle esattoriali emesse successivamente agli avvisi» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata);
«Inoltre, secondo la regola generale, ai sensi dell’art. 57 del d.p.r. n.131/1986, l’obbligo di registrazione e pagamento delle imposte, a favore dell’Ufficio finanziario, grava su tutte le parti del processo in via solidale, senza alcuna distinzione tra parte soccombente o vittoriosa, ed anche nel caso dell’usucapione» (v pagina n. 3 della sentenza impugnata). Numero sezionale 2578/2025 Numero di raccolta generale 21005/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME ed NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione, notificandolo in data 28 maggio 2021, formulando un unico motivo di impugnazione, depositando in data 26 marzo 2025 memoria ex art. 380bis 1. c.p.c.
L’Agenzia delle Entrate ha notificato in data 21 giugno 2021 controdeduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso i contribuenti hanno eccepito, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’ error in iudicando per omessa valutazione di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la Commissione regionale ha omesso di valutare la circostanza dell’avvenuto pagamento, da parte di NOME COGNOME, di tutte le imposte chieste dall’Agenzia con gli avvisi di liquidazione oggetto di impugnazione.
Nello specifico, i ricorrenti hanno dedotto che il Giudice delegato del Tribunale di Trani, con decreto di trasferimento del 5 novembre 1991, aveva trasferito erroneamente la piena proprietà dell’intero compendio in favore di NOME COGNOME, la quale il 6 novembre 1991 aveva pagato per intero e per l’intero bene tutte le imposte relative al trasferimento de quo .
Non solo. Hanno rappresentato che il primo Giudice, in piena adesione alle tesi degli odierni ricorrenti, aveva fondato l’accoglimento del ricorso sul rilievo secondo cui era « ‘del tutto inesistente il presupposto impositivo’, in quanto ‘il tributo richiesto è stato corrisposto integralmente dalla acquirente sig.ra COGNOME come si evince dalla documentazione prodotta agli atti dai ricorrenti attestante la registrazione dell’aggiudicazione dell’intero complesso industriale e l’avvenuto pagamento in data 06.11.1991 delle relative imposte’», precisando ancora che « Ad abundantiam , la sentenza della CTP aggiungeva che ‘Peraltro, con la sentenza 991/2015 la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Trani, ha convalidato l’originario trasferimento dell’intero immobile nel 1991 a seguito del decreto del Giudice Delegato, rendendo inefficace quello per intervenuta usucapione abbreviata ex sentenza 220/12 emessa dal Giudice di primo grado del Tribunale di Trani’» (v. pagina n. 5 del ricorso). Numero sezionale 2578/2025 Numero di raccolta generale 21005/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
Per tale via, gli istanti hanno concluso nel senso che « se la CTR barese si fosse avveduta di quanto era statuito dalla sentenza di primo grado quale argomento fondamentale e dirimente -argomento peraltro rilevabile dai documenti ut supra indicati -non avrebbe potuto concludere nel senso della riforma della pronuncia resa dalla CTP» (v. pagina n. 8 del ricorso).
2. Il ricorso va respinto per due concorrenti ragioni.
2.1. La prima. Non vi è stato omesso esame della circostanza fattuale sopra indicata di cui, peraltro, il Giudice regionale ha dato conto, ricordando che «la CTP di Bari accoglieva i ricorsi, annullando gli avvisi di liquidazione, per insussistenza del presupposto impositivo in quanto i tributi richiesti erano stati già corrisposti integralmente dall’acquirente sig.ra NOME all’atto della registrazione del provvedimento di aggiudicazione e trasferimento
emesso nel 1991 dal Giudice Delegato » (cosi nel «fatto» della sentenza in esame). Numero sezionale 2578/2025 Numero di raccolta generale 21005/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
Il riferimento a tale circostanza fattuale dimostra come la stessa sia stata rilevata dal Giudice regionale, ma ritenuta irrilevante ai fini della decisione, incentrata sulla tassazione della predetta sentenza del Tribunale di Trani e non sul preesistente decreto di trasferimento.
Non vi è stato, quindi, un omesso esame della predetta circostanza, ma un’implicita, quanto chiara, valutazione di irrilevanza della stessa.
2.2. La seconda. La decisione risulta pure corretta, smentendo la pretesa decisività della dedotta omissione, risultando palese la diversità dei titoli di acquisto, il primo avvenuto in base al citato decreto di trasferimento dell’anno 1991 ed il secondo in base alla sentenza di usucapione del residuo 50%, evidentemente ritenuto non acquisito sulla scorta dell’acquisto a non domino di cui al primo titolo, con la conseguenza che i ricorrenti, in quanto parti della citata causa, sono obbligati in solido nei confronti del fisco, ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986, dell’obbligazione tributaria in oggetto, impregiudicata la rivalsa nei rapporti interni, come già chiarito dal Giudice regionale.
2.3. Deve aggiungersi che non ha costituito motivo di impugnazione il secondo rilievo contenuto nella pronuncia della Commissione regionale circa l’assenza di prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 991/2015 della Corte d’Appello, che avrebbe riformato la sentenza assoggettata a tassazione con gli avvisi impugnati, avendo i ricorrenti solo ribadito che detta pronuncia aveva riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato riconosciuto l’acquisto per usucapione, convalidando
l’originario acquisto dell’intera proprietà del bene immobile (v. pagina n. 3 del ricorso). Numero sezionale 2578/2025 Numero di raccolta generale 21005/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella misura di 2.500,00 € per compensi, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME