Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3432 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6878/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della Suprema Corte di Cassazione e rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonchè contro
NOME COGNOME, NOME
-intimati-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 180/2023 depositata il 09/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza n. 180/15/23, depositata in data 09/01/2023 e notificata il 24/01/2023, riformava parzialmente la pronunzia di primo grado in controversia avente ad oggetto il pagamento di imposta di registro in forza di pronunzia giudiziale;
1.2. risulta che con la sentenza n. 3629/09 il Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda promossa da trentadue condomini dell’immobile sito in INDIRIZZO, in Catania, contro il venditore COGNOME NOME, dichiarava la nullità della clausola di riserva inserita negli impugnati atti pubblici di compravendita e l’integrazione , ope legis , dei relativi contratti con l’attribuzione, in favore degli acquirenti RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari del diritto reale d’uso della predetta area. Tale pronunzia veni va tassata dall’Ufficio Registro con l’applicazione della tassa fissa di registro ;
1.3. con successiva sentenza n. 4788/2014, posta a fondamento dell’ atto impositivo oggetto di causa, il medesimo Tribunale, a seguito di domanda proposta da alcuni condomini nei confronti del predetto venditore, accoglieva la domanda risarcitoria proposta da questi ultimi quantificando il danno risarcibile, per il mancato esercizio del diritto reale d’uso sullo spazio destinato a parcheggio dell’edificio condominiale, nella complessiva somma di euro € 43.355,25 e in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal venditore COGNOME NOME determinava il compenso spettante allo stesso, a titolo di corrispettivo del diritto reale d’uso sull’intera area destinata a parcheggio, in complessivi € 101.000,00, condannando ciascun attore al pagamento di € 3.156,25 (101.000,00/32) per ciascuno degli otto appartamenti di sua proprietà;
1.4. il Tribunale di Catania, in sostanza, individuato in euro € 101.000,00 l’ammontare complessivo del valore dell’intera area destinata a parcheggio, condannava ciascuno degli attori a corrispondere al costruttore alienante la somma di € 3.156,25 e così totali € 25.250,00 corrispondenti agli 8/32 dell’intero valore dell’area medesima;
1.5. non avendo le parti in giudizio provveduto alla registrazione della sentenza civile da ultimo indicata , l’ Ufficio intimava il pagamento della complessiva somma di € 10.605,00 (a titolo di imposta proporzionale di registro) con apposito avviso di liquidazione notificato in via solidale, in data 28/08/2017, ai contribuenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
1.6 . l’Ufficio, in particolare, procedeva alla tassazione dell’importo che il Tribunale aveva riconosciuto dovuto a titolo di risarcimento danni applicando, al suddetto ammontare, l’aliquota nella misura proporzionale del 3% (43.355,25 x 3% = 1.301,00), così come previsto dall’art. 8 lett. b) della Tariffa parte prima allegata del d.P.R. 131/86, trattandosi di provvedimento giurisdizionale recante condanna al pagamento di somme e, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 8 della Tariffa, Parte Prima allegata al d.P.R. 131/86, riteneva dovuta l’imposta di registro con l’aliquota del 9% prevista per i trasferimenti di diritti reali su beni immobili, sul trasferimento del diritto reale d’uso dell’area destinata a parcheggio; 2. la Commissione tributaria provinciale di Catania, adita dai contribuenti, con la sentenza n. 1088/3/2019, respingeva il ricorso,
compensando le spese di giudizio;
a seguito di appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con la pronunzia in questa sede impugnata, accoglieva parzialmente il gravame dei ricorrenti osservando che gli stessi avevano proposto acquiescenza, non contestandola, quanto alla
debenza dell’aliquota del 3% applicata sull’importo di euro 43.555,25 dovuto a titolo di risarcimento, ai sensi dell’ art. 8 lett. b) della Tariffa parte prima allegata del d.P.R. 131/86 e che, per quanto concerneva la tassazione del corrispettivo relativo al diritto d’uso dell’area, premesso che l’Ufficio aveva operato la tassazione assumendo come base imponibile l’importo di euro 101.000,00, andava, in effetti, considerato che solo dodici condomini avevano incardinato la seconda causa avanti al Tribunale di Catania, con la conseguenza che la base imponibile doveva essere ridotta in euro 25.250,00, in rapporto alle parti in causa;
3.1. precisava, inoltre, che la sentenza oggetto dell’avviso di liquidazione doveva essere letta unitamente alla sopra indicata sentenza n. 3629/09 con la quale il Tribunale aveva sancito che la clausola di riserva della proprietà a favore del costruttore era nulla e, quindi, che con l’appartamento era stato venduto anche il posto auto, trattandosi, pertanto, di una sentenza di accertamento e non con effetti traslativi della proprietà, con la conseguenza che l’aliquota applicabile (sulla base imponibile rideterminata in euro 25.250,00) era quella dell’1% (ai sensi dell’art. 8 lettera c) tariffa citata e non del 9% come ritenuto dall’Ufficio;
avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’ Ufficio sulla base di un unico motivo;
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso;
CONSIDERATO CHE
l’ U fficio lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1 e 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/86 nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. 131/86;
1.1. deduce che i giudici di appello avevano ritenuto errata la tassazione del trasferimento del diritto d’uso degli spazi destinati a parcheggio, avendo l’Ufficio assunto quale base imponibile l’intero
compenso stabilito dal Tribunale di Catania pari ad € 101.000,00, e non anche la sola quota riferibile ai condomini che avevano incardinato il giudizio in quanto il primo giudizio civile che aveva visto la compresenza di tutti i condomini dello stabile in INDIRIZZO, INDIRIZZO, laddove, invece, il secondo era stato incoato solo da dodici di questi, con la conseguenza di non potersi imputare a costoro l’intera somma dovuta da tutti;
1.2. assume che risultava evidente la violazione della normativa di riferimento, e, in particolare, de ll’ art. 37 del d.P.R. 131/1986 e degli artt. 1 e 8, della Tariffa Parte I, allegata al d.P.R. 131/1986 posto che l’art. 8 della Tariffa stabilisce che ai provvedimenti recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili si applicano le imposte previste per i corrispondenti atti, in tal modo, risultando corretto l’ operato dell’ ufficio che aveva assoggettato a tassazione il trasferimento dell’area parcheggio secondo l’aliquota fissata dalla legge nella misura del 9% per gli immobili appartenenti al catasto urbano;
1.3. osserva che la menzionata sentenza civile aveva, infatti, determinato il compenso per l’anzidetta cessione in euro 101.000,00, condannando i debitori (pari a n. 32) a corrispondere, per quote, ciascuno, la somma di € 3.156,25 ed il collegamento tra la sentenza del Tribunale di Catania n. 3629/2009 e quella oggetto di avviso, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d’appello, manifestava l’assoluta legittimità del recupero erariale non potendo scindersi il contenuto decisorio della seconda sentenza civile dalla prima – su cui era intervenuto il giudicato – e che aveva proclamato il diritto al corrispettivo in capo all’imprenditore COGNOME NOME ;
il ricorso deve essere rigetto per le ragioni appresso specificate;
2.1. l’ Ufficio assume che, posto che la sentenza del Tribunale di Catania n. 4788/14 aveva determinato il compenso spettante al COGNOME, a titolo di corrispettivo del diritto reale d’uso già riconosciuto con la sentenza n. 3629/2009, nel suo ammontare
complessivo di € 101.000,00, ovvero riferito a tutti gli acquirenti degli appartamenti per i quali il trasferimento del diritto reale d’uso sullo spazio destinato a parcheggio dell’edificio condominiale , costituendo l’effetto reale ex lege del contratto di compravendita ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. 131/86, la base imponibile, per i contratti traslativi a titolo oneroso, era costituita dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto , con la conseguenza che la base imponibile non poteva essere diversa da quella statuita in sentenza;
2.2. parte ricorrente precisa, ancora, che secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 57 del d.P.R. 131/86, a norma del quale ‘… sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa…’ , va interpretato nel senso che coloro che siano interessati dagli effetti del rapporto giuridico su cui è dovuta l’imposta sono soggetti passivi d’imposta sicchè alla luce dei suddetti principi la base imponibile era data dall’ammontare del compenso determinato in sentenza, tenuto conto della indivisibilità del diritto d’uso trasferito, e per il principio della solidarietà, il pagamento dell’imposta gravava su tutte le parti in causa della sentenza de qua ; 2.3. orbene deve rilevarsi che l’ Ufficio -nel contestare l’accertamento operato dal giudice del gravame- non mette la Corte nella condizione di poter vagliare, sia pure sotto il profilo di denuncia dedotto ( ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’effettivo e complessivo contenuto della sentenza n.4788/2014, non essendo, difatti, sufficiente il richiamo a talune statuizioni e risultando, per converso, necessaria, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, la trascrizione del testo della sentenza o quantomeno della sua parte in contestazione, al fine di consentire, per l’appunto, una sicura ricostruzione RAGIONE_SOCIALE statuizioni in essa contenute al fine di accertare in concreto se le stesse riguardavano l’ intero corrispettivo in relazione al trasferimento di un diritto ‘indiviso’ e come tale riguardan te tutti i condomini, per come prospettato in ricorso, con la ulteriore precisazione, che come
eccepito, dai controricorrenti, non vi è prova alcuna che la prima sentenza del Tribunale di Catania riguardasse tutti i condomini dello stabile di INDIRIZZO;
2.4. quanto alla aliquota applicabile deve premettersi che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, ove il costruttore di un edificio proceda alla vendita separata RAGIONE_SOCIALE singole unità abitative rispetto alle relative aree accessorie, la violazione o l’elusione del predetto vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio RAGIONE_SOCIALE aree predette, determina la nullità RAGIONE_SOCIALE relative clausole contrattuali e la loro sostituzione con la disciplina legale, cui consegue la costituzione del diritto reale di uso a parcheggio a vantaggio RAGIONE_SOCIALE predette unità abitative (Cass. SU n. 6600/1984, Cass. n. 9631/1996, Cass. n. 2036/1997, Cass. n. 10248/1997, Cass. n. 973/1999, Cass. n. 6329/2003, Cass. n. 10148/2004 e Cass. n. 15509/2011);
2.5. in sostanza il contratto traslativo della proprietà di un appartamento in condominio, che non preveda anche il contestuale trasferimento del posto-auto, viene integrato ope legis , ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., con il riconoscimento di un diritto reale di uso su quello spazio in favore del condomino ma, al tempo stesso, del diritto dell’alienante ad una integrazione del prezzo;
2.6. occorre, pure, considerare che l’integrazione del contenuto del contratto, di cui all’art. 1419, secondo comma, cod. civ., riguarda esclusivamente la clausola che, riservando al venditore la proprietà esclusiva dell’area o di parte dell’area destinata a parcheggio, la sottragga alla sua destinazione, che è quella di assicurare ai condomini l’uso di essa. Per effetto di tale meccanismo, la clausola contrattuale viene automaticamente sostituita di diritto con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d’uso a favore dell’acquirente di unità immobiliari comprese nell’edificio. Il diritto dell’alienante al corrispettivo del diritto d’uso sull’area non sorge, invece, da detta norma imperativa, costituendo effetto dell’atto di autonomia privata concluso dall’acquirente RAGIONE_SOCIALE
singole unità immobiliari col costruttore-venditore, e serve ad integrare l’originario prezzo della compravendita, ordinariamente riferentesi solo alle singole unità immobiliari oggetto del contratto. Esso, pertanto, non sorge automaticamente, richiedendosi, in primo luogo, che, secondo il principio dispositivo, esso costituisca oggetto di apposita domanda (vedi Sez. 2, Sentenza n. 5160 del 10/03/2006, Rv. 587182 – 01);
2.7. nel caso in esame, per come prospettato dalla stessa parte ricorrente, la sentenza oggetto di registrazione -a parte la statuizione relativa al risarcimento del danno (non oggetto di contestazione in questa sede) – ha riguardato, per i profili che qui occupano, solo il pagamento della integrazione del prezzo da parte di singoli condomini in favore del venditore quanto conseguenza del già accertato trasferimento del diritto reale di uso;
2.8. risulta, peraltro, evidente che anche sotto questo profilo il ricorso appare carente sotto il profilo dell’autosufficienza , in mancanza della trascrizione del testo RAGIONE_SOCIALE sentenze o quantomeno RAGIONE_SOCIALE parti in contestazione, al fine di consentire, per l’appunto, un accertamento circa la asserita natura ‘traslativa’ della pronunzia, solamente prospettata dall’ Ufficio attraverso una lettura congiunta della prima sentenza n. 3629/09 con quella n. 4788/2014, in disparte la considerazione che l’effetto traslativo del diritto d’uso dell’ area adibita a parcheggio, sulla scorta dei principi sopra richiami, non è certamente subordinato al pagamento del prezzo;
2.9. non può del resto sottacersi che l’ufficio , nell’affermare che il trasferimento del diritto d ‘ uso in questione, sarebbe stato assoggettato alla condizione del previo pagamento del prezzo pone una mera questione di fatto non scrutinabile in questa sede;
2.10. come, difatti, questa Corte ha, in più occasioni, rimarcato il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica
necessariamente un problema interpretativo della stessa laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito che è sottoposta al sindacato di legittimità nei limiti delineati (ora) dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (v., ex plurimis , Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499).
il ricorso va, dunque, rigettato;
3.1. le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13 , comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in 5.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, somme da distarsi in favore dell’ AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data