Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2347 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 24/01/2024
Tarsu Tia Tares Accertamento
Ordinanza interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 8677/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal prof. AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-controricorrente – e sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-ricorrente in via incidentale –
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza n. 451/2017, depositata il 9 febbraio 2017, e notificata il 13 marzo 2017, RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 22 novembre 2023, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito lAVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, per la ricorrente; udito il AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale e, in subordine, l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza congiunta di rinvio.
Rilevato che:
-con sentenza n. 451/2017, depositata il 9 febbraio 2017, e notificata il 13 marzo 2017, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che -pronunciando sull’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal concessionario del RAGIONE_SOCIALE di accertamento del Comune di Segrate per il recupero a tassazione RAGIONE_SOCIALEa Tarsu dovuta dalla contribuente per l’anno 2009 -aveva accolto il ricorso statuendo che il tributo poteva trovare applicazione (solo) con riferimento alla superficie (di mq. 308) «destinata a “locali adibiti ad attività terziarie e direzionali”»;
1.1 -il giudice del gravame ha ritenuto che:
-destituita di fondamento rimaneva l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata con riferimento «alla copia RAGIONE_SOCIALE‘appello notificat o … atteso che l’atto di impugnazione depositato in commissione tributaria regionale era dotato di tutti i requisiti previsti dalla normativa ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua validità.»;
contro
a fini impositivi, irrilevante rimaneva la dedotta produzione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto, nella fattispecie, il regolamento comunale ne aveva previsto l’assimilazione ai RAGIONE_SOCIALE urbani e l’Ente impositore «aveva predisposto la raccolta degli stessi», così che la contribuente non poteva sottrarsi al versamento del tributo in ragione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE in proprio dei RAGIONE_SOCIALE né avrebbe potuto considerarsi alla stregua di una oggettiva inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE‘immobile la (sola) scelta soggettiva RAGIONE_SOCIALEa contribuente stessa di non avvalersi del RAGIONE_SOCIALE;
dovevano considerarsi suscettibili di produrre RAGIONE_SOCIALE (anche) le superfici ove (su binari) veniva eseguita la movimentazione di containers nonché quelle destinate a parcheggi, in quanto luoghi frequentati da personale addetto alle operazioni e, comunque, connotate dalla presenza umana;
andava, da ultimo, ricondotta alla azionata potestà impositiva tutta «l’area ricadente nella circoscrizione del comune di Segrate, a nulla rilevando che l’ingresso alla stessa fosse posta nel comune di Pioltello, trattandosi di elemento del tutto inconferente e mutabile» mentre alla potestà impositiva di quest’ultimo ente locale doveva ascriversi la superficie (di mq 5.742) ricadente nei suo ambito territoriale;
– RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sulla base di sette motivi; RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso che espone un motivo di ricorso incidentale.
Considerato che:
-il ricorso principale è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -il primo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18, commi 3 e 4, 22, comma 1, 53, comma 1, e degli artt. 125, 163 e 342 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che, nella fattispecie, il giudice del
gravame avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto da controparte che aveva eseguito, a mezzo del RAGIONE_SOCIALE postale, la notifica di «una fotocopia priva di sottoscrizione» RAGIONE_SOCIALE‘atto , dovendosi considerare la sottoscrizione -a maggior ragione nei casi di notifica diretta eseguita senza l’intervento di un ufficiale giudiziario quale imprescindibile requisito di ammissibilità non sanabile dalla «sottoscrizione … presente sulla copia conforme depositata con la costituzione in giudizio»;
1.2 -il secondo motivo, sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58, 59 e 62, ed al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, esponendo, in sintesi, la ricorrente che:
le superfici sottoposte a tassazione -eccezion fatta per quelle interessate dall’attraversamento di binari o destinate a parcheggio, improduttive di ogni genere di rifiuto -erano destinate allo svolgimento di attività produttive (movimentazione di containers, loro manutenzione e riparazione all’interno di una scalo ferroviario) con conseguente produzione («peraltro minima, continuativa e prevalente») di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non assimilati a quelli urbani (quali olii esausti, filtri gomme, legnami, acciaio, latte di pittura);
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, detti RAGIONE_SOCIALE non avevano formato oggetto di assimilazione per il periodo di imposta in contestazione (2009), le prime determinazioni del Comune di Segrate ascendendo ad una delibera n. 5, del 18 gennaio 2010, ed a quella successiva adottata il 27 febbraio 2014;
il giudice del gravame, pertanto, avrebbe dovuto rilevare che ricorreva la fattispecie di esclusione del tributo tipizzata dall’art. 62, comma 3, cit., a fronte di «fatti mai contestati e pacifici tra le parti»;
1.3 -col terzo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione svolta in grado di appello che involgeva «l’omessa prova e deposito» RAGIONE_SOCIALEa delibera di (dedotta) assimilazione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotti da essa esponente oltrechè il difetto di attivazione del RAGIONE_SOCIALE comunale di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE;
1.4 -col quarto motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla deduzione svolta in giudizio che involgeva «la mancanza in concreto, di una delibera da parte del Comune di Segrate che avesse assimilato i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come quelli prodotti nel Terminal di Segrate, a quelli urbani e … … RAGIONE_SOCIALE», delibera RAGIONE_SOCIALEa quale, pertanto, non era stata offerta prova;
1.5 -il quinto motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., assumendo la ricorrente che, nella fattispecie, il giudice del gravame aveva erroneamente invertito gli oneri probatori RAGIONE_SOCIALEe parti ritenendo che «non fosse onere del Comune dimostrare che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE venisse svolto dall’ente locale e che il regolamento prevedesse l’assimilazione tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE urbani» ;
soggiunge la ricorrente che -una volta data prova RAGIONE_SOCIALEa produzione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così come accertato dalla pronuncia di prime cure e dalla stessa gravata sentenza -l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEe condizioni di imponibilità RAGIONE_SOCIALEe superfici sottoposte a tassazione gravava su controparte che non aveva offerto alcun riscontro probatorio in ordine allo svolgimento del RAGIONE_SOCIALE ed all’avvenuta assimilazione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
1.6 -col sesto motivo, e sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, deducendo che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto suscettibili di tassazione le aree operative (destinate alla movimentazione, su binari, di containers) nonché quelle destinate a parcheggi o, trattandosi di superfici con «presenza umana … minima» e, ad ogni modo, insuscettibili di produrre RAGIONE_SOCIALE;
assume, altresì, la ricorrente che, quanto alle aree operative esterne, il riscontro di quanto dedotto in giudizio rinveniva (anche) dallo stesso avviso di accertamento -che aveva escluso da imposizione le «aree esterne attraversate da binari», e identificate con le sigle V1, V2, V3 e V4, aree che, peraltro, avevano la medesima connotazione strutturale ed operativa (siccome anch’ess a attraversate da binari) RAGIONE_SOCIALE‘area V5 (che , però, era stata sottoposta a tassazione) -oltrechè dal regolamento adottato dal Comune di Segrate con deliberazione del 27 febbraio 2 014 che (all’art. 7) aveva escluso da tassazione le «Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli», così come analoga esclusione era stata prospettata nel prototipo di regolamento Tares (art. 8) predisposto dal RAGIONE_SOCIALE;
1.7 -il settimo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento (questa volta) alla «mancanza in concreto, nelle aree oggetto di accertamento, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE urbani», circostanza, questa, che, dedotta col ricorso introduttivo del giudizio e riproposta nelle controdeduzioni depositate in appello, se esaminata av rebbe condotto all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione svolta da essa esponente, quanto alla superficie (di mq. 308) destinata ad uffici, in
ordine alla non debenza del tributo ovvero alla sua riduzione (ai sensi del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59);
-con un solo motivo di ricorso incidentale, non meglio rubricato, la controricorrente censura la gravata sentenza «nella sola parte in cui esclude l’assoggettabilità a tributo RAGIONE_SOCIALE‘area ricadente nel Comune di Pioltello» siccome la contribuente non iscritta nei ruoli Tarsu di detto Comune e risultando previsto, all’art. 5 del regolamento adottato dal Comune di Segrate, che il tributo doveva trovare applicazione da parte del Comune «nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.»;
– i n prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza, le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio dando atto RAGIONE_SOCIALEa pendenza di trattative conciliative di prossima definizione;
l ‘istanza è stata , quindi, ribadita dal difensore di parte ricorrente nel corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza odierna, con la precisazione che un accordo transattivo era già stato raggiunto dalle parti a riguardo di pregresse annualità di imposta;
tenuto conto di quanto (così) congiuntamente rappresentato e richiesto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per consentire alle parti di perfezionare l’accordo transattivo in questione.
P.Q.M.
La Corte, rinvia la trattazione dei ricorsi a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.