Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14632 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14632 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 36704-2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell’Avvocato COGNOME giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza n. 943/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 17/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 475/2016
, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento TIA 2011 emesso da RAGIONE_SOCIALE per conto del Comune di Castagneto Carducci.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento Tariffa Integrata Ambientale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castagneto Carducci n. 34 del 30.03.2011, dell’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 (cd. Decreto Ronchi), degli artt. 3, 4, 5, 6 del d.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, nonché violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e «dell’obbligo di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione Europea (con particolare riferimento al principio “chi inquina paga” di cui all’art. 15 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/12/CE e, successivamente, art. 14 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/98/CE del 19.11.2008, nonché art. 191, co. 2, TFUE)» per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto legittima l’applicazione, agli immobili della ricorrente
destinati a residenza turistico -alberghiera, della tariffa TIA prevista per gli «alberghi con ristorante».
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione del «principio “chi inquina paga” di cui all’art. 15 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/12/CE e, successivamente, art. 14 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/98/CE del 19.11.2008, nonché art. 191, co. 2, TFUE) e dell’obbligo del giudice nazionale di disapplicare la disciplina interna incompatibile, degli artt. 11 e 117 Cost., dell’art. 7 del Regolamento Tariffa Integrata Ambientale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castagneto Carducci n. 34 del 30.03.2011, dell’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 (cd. Decreto Ronchi), dell’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 3, 4, 5, 6 del d.P.R. n. 158/1999» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di disporre la disapplicazione delle disposizioni del Regolamento comunale contrastanti con le norme dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea dichiarando il principio per cui le unità abitative del genere di quelle gestite dalla RAGIONE_SOCIALE sono da ricondursi alla categoria delle utenze domestiche.
1.2. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate.
1.3. La ricorrente si duole che la Commissione tributaria regionale abbia ritenuto applicabile agli immobili di sua proprietà, adibiti a «residenza turistico alberghiera», la tariffa prevista per le attività commerciali, anziché quella per le utenze domestiche.
1.4. Va premesso che per nozione di comune esperienza le Residenze Turistico Alberghiere o RTA (i cosiddetti Residence ) sono esercizi ricettivi a gestione unitaria che forniscono alloggio e servizi accessori (pulizia, cambio biancheria, manutenzione) in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina, il che trova riscontro normativo anche nella specifica indicazione, anche se successiva all’annualità in questione, posta dalla Legge Regionale Toscana n. 86 del 20 dicembre 2016 (Art. 19 -Residenze
turistico-alberghiere. 1. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina. 2. Le residenze turistico-alberghiere possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori. 3. Nelle residenze turistico-alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio…).
1.5. Ciò posto, occorre preliminarmente chiarire che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, con indirizzo largamente condiviso, in tema di TARSU (ma sulla scorta di principi applicabili anche alla TIA) la legittimità della delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa superiore a quella applicabile a queste ultime, essendo un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione (cfr. Cass. n. 8308 del 2018; Cass. n. 25214 del 2016; Cass. n. 16175 del 2016; Cass. n. 5722 del 2007).
1.6. È stato altresì evidenziato che l’attività di affitta camere presenta natura analoga a quella alberghiera, seppur si differenzi per le dimensioni più modeste: cfr. Cass. n. 109 del 2016, secondo cui ontologicamente l’attività di affittacamere è del tutto sovrapponibile – in contrapposto all’uso abitativo – a quella alberghiera e, pure, a quella di bed and breakfast , comportando, non diversamente da un albergo, un’attività imprenditoriale, un’azienda ed il contatto diretto con il pubblico, richiedendo non solo la cessione in godimento del locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno (cfr. Cass. n. 109 del 2016;
analogamente Cass. n. 21562 del 2020; Cass. n. 704 del 2105 e Cass. n. 26087 del 2010; Cass. n. 17167 del 2002).
1.7. L’attività di affittacamere presenta dunque natura analoga a quella alberghiera, seppur si differenzi per le dimensioni più modeste, poiché la fornitura di biancheria da bagno e da letto, nonché il riassetto delle camere e la fornitura giornaliera di colazione rappresentano servizi personali riconducibili al servizio alberghiero e quindi ad un’attività che senza dubbio debba essere considerata commerciale (cfr. Cass. 27 febbraio 2020, n. 5355; Cass. 4 aprile 2018, n. 8308).
1.8. Occorre pertanto verificare in concreto le modalità di svolgimento dell’attività ricettiva, a prescindere dalla destinazione catastale, poiché ciò che risulta effettivamente rilevante ai fini di cui trattasi sono le qualità e quantità di rifiuti prodotti e non la destinazione d’uso dell’immobile, ed in particolare se trattasi di attività di ricezioneospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifiuti certamente differenti e superiori ad un’utenza residenziale, verificando l’utilizzo in concreto da parte del proprietario di servizi come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico – sanitari, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi, quando tali servizi non siano riferibili solo al proprietario, ma anche ai clienti della struttura adibita a residenza turistico -alberghiera.
1.9. La stessa pronuncia della Corte di Giustizia CE, sez. 2°, del 16.7.2009 (C-254/08) afferma, peraltro, che la normativa nazionale che prevede, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo dei rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con l’art. 15, lett. A) della citata direttiva 2006/12, e che il principio «chi inquina paga» non osta a che gli Stati membri adottino, in funzione di categorie di utenti determinati secondo la loro rispettiva capacità a produrre rifiuti urbani, il contributo di ciascuna
di dette categorie al costo complessivo necessario al finanziamento del sistema di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani.
1.10. Essendo l’imposta correlata alla capacità produttiva di rifiuti deve ritenersi quindi legittima, ad esempio, la determinazione, assunta dagli enti locali, di prevedere una sottocategoria (C4) con valori e coefficienti di quantità e qualità intermedi tra le sottocategorie di civile abitazione (CI) e alberghi (C4), che tenga conto della promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi (cfr. Cass. n. 16972 del 2015, richiamata da Cass. n. 21562 del 2020 e Cass. n. 20971 del 2019).
1.11 . Ciò premesso, l’art. 7 del Regolamento TIA del Comune di Castagneto Carducci (ritualmente trascritto in ricorso) prevede quanto segue: «La tariffa è articolata nelle fasce di utenza: Domestica. Il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della tariffa applicata anno per anno, è quello delle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio di ciascun anno o ad altra data stabilita dalla Giunta Comunale, sia l’abilitazione principale, sia per le abitazioni secondarie che per altri locali. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell’abitazione. Nel caso di abitazioni occupate da più nuclei familiari, anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata avendo riguardo al numero complessivo degli occupanti che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà. Le abitazioni locate ammobiliate e quelle a disposizione di non residenti non riscontrabili anagraficamente, vengono associate a un numero di due persone se di superficie inferiore a 40 metri quadrati, a un numero di tre persone se di superficie compresa fra 40 e 80 metri quadrati, di quattro persone se di superficie compresa fra 80 e 100 metri quadrati, di 5 persone se di superficie superiore. Per il primo anno di applicazione il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalle iscrizioni anagrafiche rilevante ad una data precedente l’emissione dei ruoli determinata dal dirigente del servizio finanziario compatibilmente con le effettive possibilità operative dell’ente. Non domestica, nella quale rientrano le comunità, le attività commerciali, artigianali industriali, professionali, le attività produttive in genere, le
associazioni ed enti; in ogni caso le utenze non rientranti nella fascia delle utenze domestiche. Le utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia dell’attività, sulla base di omogenea potenzialità di produzione rifiuto; la classificazione, individuata sulla base delle declaratorie contenute in allegato al D.P.R. 27/4/1999, n.158, e tenuto conto della specificità della realtà locale, è definita a parte rispetto al presente regolamento. La Tariffa è unica anche se, per l’esercizio dell’attività, sono utilizzate superfici con diverse sempre presenti nella tipologia dell’attività medesima (es. albergo con ristorante), viceversa le tariffe saranno distinte nell’ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale. Ai fini dell’individuazione delle singole utenze nelle rispettive classi si fa riferimento all’autorizzazione per l’esercizio dell’attività rilasciata dai soggetti competenti, se esistenti, e comunque all’attività effettivamente o prevalentemente svolta».
1.12. Ai fini della corretta applicabilità della tassa occorreva pertanto verificare se la locazione a terzi degli immobili adibiti a «residenza turistico alberghiera» comprendeva servizi propri dell’attività alberghiera, come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura di materiale di consumo a fini igienico – sanitario, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi, escludendo che ci si limitasse a svolgere un’attività di mera locazione di semplici unità abitative.
1.13. Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue:« … l’elemento ostativo all’accoglimento della richiesta dell’appellante non va individuato nella classificazione catastale D/2, ma nella circostanza che sono previsti metodi totalmente diversi per il calcolo dell’importo dovuto tra le utenze domestiche e quelle che domestiche non sono. Per le utenze domestiche è essenziale stabilire il numero delle persone residenti per determinare la tariffa, elemento impossibile da determinare. La stessa possibilità di differenziazione che
l’art. 7 del Regolamento ammette all’interno di un medesimo complesso unitario ove si svolgano attività con destinazioni diverse è una facoltà da esercitarsi all’interno delle tariffe per utenze non domestiche. Per tali motivi la richiesta di applicare per le 176 unità abitative una tariffa per utenza domestica non può essere accolta».
1.14. L’accertamento dei fatti costitutivi della fattispecie dell’uso domestico o, in alternativa, dell’uso non domestico, nell’ambito del generico rapporto di locazione, non è stato dunque effettuato dal giudice di appello, che si è limitato a affermare la natura alberghiera delle Residenze RAGIONE_SOCIALE Alberghiere, in mancanza, inoltre, di un’ulteriore differenziazione, all’interno del regolamento comunale, tra tariffa da applicare agli alberghi e tariffa da applicare alle R.T.A.
1.15. Ne consegue che, ai fini della corretta applicazione della TIA, il giudice di appello, in sede di rinvio, è tenuto a verificare, in relazione al Regolamento Comunale, ed alle relative fasce di utenza, l’uso domestico o non domestico della RTA, con riferimento ai servizi resi, accertando se la società locataria presti agli utenti servizi eccedenti la locazione dell’immobile e propri dell’attività alberghiera.
2.1. Con il ricorso incidentale il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli articoli 1 e 3 d.p.r. 633/1972, dell’art. 238 d.lgs. 152/2006, dell’art. 14, comma 33 d.l. 78/2010 e del Regolamento in materia di Tariffa Integrata Ambientale adottato con delibera del Consiglio Comunale di Castagneto Carducci del 30 marzo 2011, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso l’applicazione dell’IVA sulla tariffa applicata.
2.2. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha ribadito che la tariffa di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall’art. 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010, quale convertito, ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass., Sez. U., 07/05/2020, n. 8631 e n. 8632).
2.3. È stato sottolineato che il legislatore ha legittimamente interpretato la disciplina della c.d. TIA 2, dettata dall’art. 238 del d.lgs. n.
152 del 2006, per impedire che tra le possibili varianti di senso si potesse propendere per la natura tributaria della tariffa, come, invece, era avvenuto, in epoca appena precedente, per la c.d. TIA 1.
2.4. Nella fattispecie in scrutinio (premesso che risulta essersi formato il giudicato sulla giurisdizione tributaria avendo i giudici d’appello deciso, ancorché implicitamente, sull’esistenza della giurisdizione tributaria, pronuncia rimovibile solo per effetto di espressa impugnazione, che difetta nel presente caso) è pacifico che si controverte solamente dell’IVA quanto all’annualità 2011, relativamente alla c.d. TIA 2, adottata dal Comune di Castagneto Carducci con Regolamento 30 marzo 2011, al che consegue che è legittima l’imposizione e riscossione dell’IVA sugli importi relativi alle cd. TIA2 di cui si discute in causa.
Sulla scorta di quanto sin qui affermato, va accolto il ricorso principale ed il ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la quale, oltre ad applicare i principi di diritto enunciati, liquiderà le spese processuali relative al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità