Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5595 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5   Num. 5595  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
tributi
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.9785/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata  e  difesa dall’RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
COGNOME  NOMENOME  rappresentato  e  difeso  da ll’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-controricorrente-
Avverso la sentenza n.2297/2014 della Commissione tributaria regionale della Puglia, pronunziata il 26 settembre 2014, depositata il 13 novembre 2014 e non notificata.
Viste le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME e la memoria dell’RAGIONE_SOCIALE.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Sentito il  P.G.,  NOME COGNOME,  che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Udito l’avvocato  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE NOME  AVV_NOTAIO per  l’RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con un unico motivo, contro NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello proposto dal l’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento, che rilevava in capo al contribuente per l’anno 200 3 un reddito imponibile ai fini Irpef di euro 26.892,00, con riferimento all’attività lavorativa dipendente svolta all’estero, irrogando la sanzione di euro 8.130,00, pari alla differenza tra la sanzione di euro 64,00, già versata dal contribuente a fronte di altro atto di contestazione definito ai sensi dell’art.16 d.lgs. 472/1997 , e la sanzione base prevista dall’art.12 d.lgs. n.472/1997.
Il giudice di appello riteneva che il principio di tassazione su base mondiale  dei  redditi  ovunque  prodotti  da  soggetti  residenti,  di  cui all’art. 3 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, doveva essere correlato con il concetto di residenza fiscale, di cui all’art.2 del citato decreto.
Secondo il giudice di appello, ai sensi di tale ultima norma, non erano considerati residenti coloro che non erano iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per un periodo di almeno 183 giorni, che non
avevano nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE italiano il domicilio, inteso come sede principale dei propri interessi, né la residenza o dimora abituale.
Riteneva  la  C.t.r.  che  la  sussistenza  di  anche  una  sola  RAGIONE_SOCIALE menzionate condizioni era sufficiente a radicare la residenza fiscale in RAGIONE_SOCIALE.
Dunque, secondo il giudice di appello, nel caso di specie, in cui il contribuente aveva dimostrato di aver soggiornato più di 183 giorni in RAGIONE_SOCIALE, dove lavorava come dipendente di una azienda kazakha, non  era  pertinente  il  richiamo  all’art.15  della  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  Repubblica del RAGIONE_SOCIALE contro le doppie imposizioni in materia di imposte  sul  reddito  e  per  prevenire  le  evasioni  fiscali, né  l’art.51 , comma 8 bis , del T.u.i.r.
La CRAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE concludeva, quindi, nel senso che il contribuente aveva pagato le imposte in RAGIONE_SOCIALE, dove era residente fiscalmente, e, non avendo alcun obbligo di dichiarazione in RAGIONE_SOCIALE, non poteva essere assoggettato ad alcuna sanzione per omessa dichiarazione.
Avverso il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, parte contribuente resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt.2, 3, 165 (ex art.15), 51 (ex art.48), d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.u.i.r.), e dell’art.15 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Repubblica del RAGIONE_SOCIALE contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, sottoscritta a Roma il 22 settembre 1994, ratificata con legge n.174 del 12 marzo 1996 ed entrata in vigore il 26 febbraio 1997, 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
La  ricorrente  rileva  che  nel  caso  di  specie  è  pacifico  che  il contribuente abbia soggiornato in RAGIONE_SOCIALE oltre 183 giorni nell’annualità in contestazione; pertanto l’importo percepito a titolo di
retribuzione  dalla  ditta  estera  era  imponibile  sia  in  RAGIONE_SOCIALE  sia  in RAGIONE_SOCIALE, ai sensi d ell’art.15 della RAGIONE_SOCIALE.
Tale importo, a norma dell’art.3 T.u.i.r., doveva essere dichiarato in  RAGIONE_SOCIALE,  dove  il  contribuente  era  residente  anche  fiscalmente,  in quanto aveva la sua abitazione principale (sua unica casa di proprietà), i propri legami familiare ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
1.2. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente sul presupposto della violazione dell’art. 366 cod. proc. civ, stante la proposizione di un ricorso generico e non autosufficiente.
Il  ricorso  contiene  tutto  quanto  necessario  a  porre  il  giudice  di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata RAGIONE_SOCIALE censure contrapposte. La ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti menzionati.
1.3. Passando all’esame del motivo di ricorso, esso è fondato e va accolto.
L ‘art. 3 del T.u.i.r. prevede: <> .
Solo per completezza va rilevato che l’art. 3, commi 1 e 3, lett. c) del d.P.R. n. 917/1986 – disposizione normativa rimasta in vigore fino al  31/12/2000  in  forza  dell’art.  38  della  l.  n  16/1998  –  escludeva
dall’imposizione  i  redditi  derivanti  da  lavoro  dipendente  prestato all’estero (norma non applicabile ratione temporis al caso di specie).
Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, l’art.23 T.u.i.r. (“Applicazione dell’imposta ai non residenti”) prevede che <>.
Dunque, in materia di imposte sui redditi, la legislazione nazionale prevede che l’obbligazione tributaria gravi, in linea di principio, su tutti i possessori di reddito (art. 1 T.u.i.r.), residenti o meno nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 2 T.u.i.r.). I soggetti residenti vengono incisi in base al criterio soggettivo dell’utile mondiale (nel senso che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti”, come precisa l’art. 3, par.1, T.u.i.r.), mentre per i soggetti non residenti il prelievo fiscale avviene in base al criterio oggettivo di “territorialit à ” della fonte del reddito (nel senso che il reddito complessivo imponibile per i non residenti è formato soltanto da quelli prodotti nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
In particolare, per i lavoratori dipendenti non residenti, il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione dei redditi di lavoro dipendente nella potestà impositiva di uno RAGIONE_SOCIALE è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa.
In  tale  ipotesi  L’RAGIONE_SOCIALE,  a  seguito  della  Raccomandazione  del Consiglio  OCSE  del  24  ottobre  1991,  si  e’  impegnata  a  seguire  il cosiddetto  “metodo  della  presenza  fisica”,  che  tiene  conto      della effettiva durata dell’attività svolta nel territorio RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  dal  lavoratore  dipendente  non  residente  (cfr.  Cass. n.27278/2023).
Di  conseguenza,  per  determinare  il  corretto  regime  fiscale  della retribuzione e RAGIONE_SOCIALE indennità corrisposte al lavoratore dipendente per il lavoro svolto all’estero non può prescindersi dalla individuazione della
residenza fiscale del percipiente al momento della corresponsione e del luogo  di  svolgimento  dell’attività  lavorativa  che  ha  dato  causa  alla erogazione degli emolumenti.
Per quanto riguarda la residenza fiscale, a i sensi dell’art. 2  T.u.i.r., <>.
Tale articolo individua, perch é sussista la residenza fiscale nello RAGIONE_SOCIALE, tre presupposti, indicati in via alternativa: il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi RAGIONE_SOCIALE popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello RAGIONE_SOCIALE ai sensi del codice civile; ne consegue che l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in RAGIONE_SOCIALE, allorch è il soggetto abbia nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonch é RAGIONE_SOCIALE proprie relazioni personali (Cass. n. 13803 del 7/11/2001; Cass. n. 10179 del 26/6/2003; Cass. n. 14434 del 15/6/2010; Cass. 24246 del 18/11/2011; n. 29576 del 29/12/2011; n. 678 del 16/1/2015).
Passando alla disciplina convenzionale, l ‘art.4, comma 1, della RAGIONE_SOCIALE a sua volta prevede: <>.
Nel  caso  di  specie,  il  contribuente  non  ha  mai  negato  di  essere residente in RAGIONE_SOCIALE, né ha contestato gli elementi rilevati dall’amministrazione finanziaria, quali la stabile residenza della famiglia  del  contribuente  in  RAGIONE_SOCIALE,  la  proprietà  d ell’unico immobile adibito a residenza familiare in RAGIONE_SOCIALE, l’accredito dei compensi derivanti dall’attività lavorativa prestata all’estero su conti correnti accesi presso istituti bancari italiani.
Inoltre, l’elemento evidenziato dal giudice di appello, della permanenza del contribuente in RAGIONE_SOCIALE per un periodo superiore a 183 giorni nell’anno, non vale di per sé ad escludere la sua residenza in  RAGIONE_SOCIALE,  in  applicazione  dei  criteri  enunciati  in  particolare  dall’art.4 della RAGIONE_SOCIALE (cui la C.t.r., peraltro, fa espresso riferimento).
Dunque,  nella  specie  viene  in  rilievo  la  disciplina  convenzionale prevista dall’art. 15 per i lavoratori dipendenti, residenti in RAGIONE_SOCIALE, che svolgono la loro attività all’estero.
L ‘art.15 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prevede :<>.
L’articolo ,  dunque,  stabilisce che i salari che un residente di uno RAGIONE_SOCIALE riceve come corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili  solo  in  detto  RAGIONE_SOCIALE,  salvo  che  l’attività  non  sia  svolta nell’altro RAGIONE_SOCIALE contraente. In tale ultimo caso, la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore presuppone la coesistenza di tre requisiti:
il  beneficiario  soggiorna  nell’altro  RAGIONE_SOCIALE  per  un  periodo  non superiore a 183 giorni dell’anno fiscale;
Al  proposito,  come  più  volte  evidenziato  da  questa  Corte,  deve ricordarsi che la RAGIONE_SOCIALE di Vienna sul diritto dei trattati (art. 31, comma 1) stabilisce  che  <>.
Nell’interpretazione  dell’art.15 della  RAGIONE_SOCIALE  (che  sul  punto riproduce  i  modelli  predisposti  dall’OCSE)  assume  importanza  la differenza tra le ipotesi in cui espressamente è detto che la potest à impositiva è ‘ soltanto ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di residenza e quelle in cui l’avverbio è omesso.
Sul rilievo da attribuire – in base ai criteri interpretativi dettati dall’art. 31 della RAGIONE_SOCIALE di Vienna sul diritto dei trattati – alla presenza o meno, nelle singole disposizioni RAGIONE_SOCIALE convenzioni contro le doppie imposizioni, dell’avverbio ‘ soltanto ‘ , al fine di stabilire la ripartizione della potest à impositiva tra gli Stati contraenti, questa Corte si è espressa con la sentenza n. 23984 del 2016 (alla cui ampia motivazione si rimanda), affermando, in tema di interpretazione dell’art. 17 della RAGIONE_SOCIALE tra RAGIONE_SOCIALE e Francia, che la presenza del ‘soltanto’ non è affatto casuale, ma decisiva, in quanto, in assenza dell’avverbio, la potest à impositiva degli Stati contraenti è concorrente.
Il  collegio  ritiene,  dunque,  di  superare  il  diverso  orientamento espresso da questa Corte con la pronuncia n. 9725/21, secondo cui la RAGIONE_SOCIALE sarebbe chiara ‘nell’ancorare la  potest à  impositiva  allo RAGIONE_SOCIALE di residenza solo se coincidente con quello in cui il lavoro viene esercitato’ , dovendosi ritenere che il ‘soltanto’ di cui al primo periodo sarebbe implicito anche nel secondo.
Alcuni  commentatori,  in  senso  critico,  hanno  rilevato  che  tale ultima  interpretazione  non  è  consentita  dal  testo dell’art.15  de lla RAGIONE_SOCIALE,  secondo  i  comuni  canoni  ermeneutici,  anche  se  la
differenza tra le due previsioni della tassazione esclusiva o concorrente puo` essere maggiormente apprezzata nel testo della RAGIONE_SOCIALE in lingua tedesca ed inglese (in tale ultima versione, shall be taxable only nel primo caso, may be taxed in that other State nel secondo).
Anche la citazione in  Cass. n.9725/21 RAGIONE_SOCIALE istruzioni al Mod. Unico 2009  (secondo  cui  <>) , secondo taluni dei commentatori, sarebbe viziata, dallo stesso fraintendimento.
Nella specie, la convenzione  RAGIONE_SOCIALE –  RAGIONE_SOCIALE  è  redatta ufficialmente  sia  in  italiano,  sia  in  inglese,  e  nel  testo  inglese  si legge shall  be  taxable  only nel  primo  periodo, may be taxed in that other State nel secondo periodo.
Sebbene il Commentario Ocse 2017 all’articolo 15 non accenni esplicitamente alla tassazione concorrente ( Paragraph 1 establishes the general rule as to the taxation of income from employment -other than pensions-, namely, that such income is taxable in the State where the employment is actually exercised), tuttavia , all’articolo 23, punti 6 e 7, ha chiarito che la mancanza dell’avverbio soltanto determina una tassazione concorrente tra i due Paesi contraenti ( <>.
<>).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 36679/2022) in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni ( ex plurimis Cass. 20/11/2019, n. 30140; Cass. 19/12/2018, n. 32842; Cass. 7/9/2018, n. 21865; Cass. 10/11/2017, n. 26638; Cass. 21/12/2018, n. 33218, relativa proprio all’interpretazione della “stabile organizzazione”), deve riconoscersi rilievo interpretativo – cos ì come prevede la stessa convenzione di Vienna (cfr. la citata Cass. n. 23984 del 2016 e Cass. nn. 3367 e 3368 del 2002, n. 7851 del 2004 e n. 9942 del 2000, ivi richiamate) – sia al moRAGIONE_SOCIALE di convenzione approvato in ambito Ocse nel 1963, aggiornato nel 1977 ed oggetto via via di ulteriori emendamenti, sia al commentario Ocse al relativo moRAGIONE_SOCIALE, il quale, pur non avendo valore normativo, costituisce, comunque, una raccomandazione diretta ai paesi aderenti all’Ocse (Cass. 28/7/2006, n. 17206).
Anche nei documenti della prassi amministrativa si legge: <> (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Risposta 27 settembre 2021, n. 626).
Pertanto,  nella  specie  deve  concludersi  che,  in  base  all’art.15, paragrafo 1, secondo periodo, della RAGIONE_SOCIALE tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE lo RAGIONE_SOCIALE della fonte esercita la potestà impositiva in regime di  tassazione  concorrente  con  quella  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  di  residenza
doppia imposizione giuridica.
Può, dunque, enunciarsi il seguente principio di diritto: <>.
Per completezza, è anche il caso di precisare che quando il lavoratore dipendente, residente in RAGIONE_SOCIALE, presti la propria attività lavorativa all’estero per oltre 183 giorni nell’arco di 12 mesi , diventa applicabile l ‘art.51, comma 8 -bis, d.P.R. n. 917/86, il quale prevede che la base imponibile del reddito da lavoro dipendente prestato all’estero sia determinata sulla base RAGIONE_SOCIALE retribuzioni convenzionali, come definite annualmente con il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui al l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 317/87, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 398/87.
In caso di reddito  determinato convenzionalmente  in  misura ridotta, in base a quanto previsto dall’ articolo 51, comma 8bis, d.P.R. n. 917/86, il lavoratore dipendente residente fruisce, per le imposte assolte  all’estero,  di  un  credito di  imposta  non  in  misura  piena,  ma proporzionale  al  reddito  estero,  che  concorre  alla  formazione  del proprio reddito complessivo.
Nel caso di specie, non è contestato che il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in RAGIONE_SOCIALE, rendendo inapplicabile il meccanismo previsto dall’art.51, comma 8bis, d.P.R. n. 917/86.
Pertanto, il giudice di appello, nel ritenere che il contribuente non fosse  residente  fiscalmente  in  RAGIONE_SOCIALE  e  che  non  vi  fosse  la  potestà impositiva  concorrente  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALEno, ai  sensi  dell’art.15  della RAGIONE_SOCIALE,  è  incorso  nella  denunziata  violazione  della  normativa nazionale e convenzionale.
2.1.  Infine,  in  relazione  alla  violazione  dell’art.6  l. n.212/2000, eccepita  da  parte  controricorrente  per  la  prima  volta  nel  presente giudizio, essa è inammissibile sotto plurimi profili, in quanto non risulta avanzata  nei  precedenti  gradi  di  giudizio  e,  comunque,  è  volta  ad affermare  la  violazione  di  un  generale  obbligo  di  contraddittorio endoprocedimentale, che non sussiste in tema di imposte dirette, come
definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n.24823/2015).
2.2. Né risulta fondata l’eccezione relativa alla prescrizione del tributo, che, trattandosi di Irpef, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, come rilevato, anche da ultimo da questa Corte, secondo cui <> (Cass. n.33213/2023).
2.3. In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione,  cui  demanda  di  provvedere  anche  sulle  spese  del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 6 febbraio 2024