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Tassazione redditi esteri: il Fisco vince in Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22445/2024, ha stabilito che un lavoratore fiscalmente residente in Italia è tenuto a dichiarare e pagare le imposte nel nostro Paese anche sui redditi percepiti per un’attività lavorativa svolta in Kazakhstan. Il caso riguardava un contribuente che, pur lavorando all’estero per più di 183 giorni, manteneva in Italia la propria abitazione principale e il centro dei suoi interessi. La Suprema Corte ha chiarito che la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Kazakhstan non esclude la tassazione redditi esteri concorrente, ma permette al contribuente di usufruire di un credito d’imposta per le tasse già pagate all’estero, evitando così una doppia imposizione.

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Pubblicato il 17 gennaio 2026 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Tassazione redditi esteri: la Cassazione stabilisce l’imponibilità in Italia

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 22445 del 2024, ha fornito chiarimenti cruciali sulla tassazione redditi esteri, affermando un principio fondamentale: un cittadino fiscalmente residente in Italia è tenuto a dichiarare e versare le imposte nel nostro Paese anche se il reddito è stato prodotto e tassato all’estero. La decisione riguarda il caso di un lavoratore dipendente che operava in Kazakhstan, ma che manteneva in Italia il centro dei propri interessi vitali.

I Fatti di Causa: Lavoro in Kazakhstan e Accertamento Fiscale

Il caso ha origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente. L’Amministrazione Finanziaria contestava l’omessa dichiarazione di un reddito di oltre 72.000 euro, percepito per un’attività di lavoro dipendente svolta in Kazakhstan nell’anno 2006. Sebbene il contribuente avesse soggiornato nello Stato estero per più di 183 giorni, l’Agenzia sosteneva che la sua residenza fiscale fosse rimasta in Italia, data la presenza nel nostro Paese della sua unica casa di proprietà, dei legami familiari e del centro dei suoi interessi patrimoniali e sociali.

Inizialmente, la Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione al contribuente, annullando l’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: uno di carattere procedurale e uno di merito, relativo all’interpretazione della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Kazakhstan.

La questione della tassazione redditi esteri e la residenza fiscale

Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’articolo 15 della Convenzione Italia-Kazakhstan. La norma disciplina la tassazione dei redditi da lavoro dipendente. In linea generale, stabilisce che tali redditi sono imponibili nello Stato di residenza del lavoratore, a meno che l’attività non sia svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è svolta nell’altro Stato, anche quest’ultimo ha il diritto di tassare i redditi.

La Corte ha ribadito che, ai fini della legislazione italiana (art. 2 del T.u.i.r.), la residenza fiscale sussiste se per la maggior parte del periodo d’imposta si verifica anche solo una delle seguenti condizioni: iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, domicilio o residenza nel territorio dello Stato. Nel caso di specie, il contribuente non ha mai contestato di essere residente in Italia, dove si trovavano la sua famiglia, l’unico immobile di proprietà e i conti correnti su cui venivano accreditati i compensi.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. In primo luogo, sul piano procedurale, ha stabilito che la Corte d’Appello aveva errato nel riesaminare la validità della notifica dell’atto, poiché su tale punto si era già formato un giudicato formale favorevole all’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio.

Nel merito, la Cassazione ha fornito un’interpretazione decisiva dell’art. 15 della Convenzione. Analizzando il testo della norma, anche nella sua versione inglese, ha evidenziato una differenza cruciale. Il primo paragrafo stabilisce che i redditi sono imponibili soltanto (shall be taxable only) nello Stato di residenza, a meno che il lavoro non sia svolto altrove. In tal caso, il secondo periodo del paragrafo afferma che le remunerazioni possono essere tassate (may be taxed) nell’altro Stato.

Secondo la Corte, l’assenza dell’avverbio “soltanto” nel secondo periodo indica chiaramente che la Convenzione non attribuisce una potestà impositiva esclusiva allo Stato della fonte (Kazakhstan), ma prevede una tassazione concorrente. Ciò significa che sia lo Stato dove il lavoro è svolto (fonte del reddito) sia lo Stato di residenza del lavoratore (Italia) hanno il diritto di tassare quel reddito.

Le conclusioni

La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: l’articolo 15 della Convenzione Italia-Kazakhstan non esclude che il reddito percepito da un soggetto residente in Italia per il lavoro svolto in Kazakhstan, pur essendo già stato tassato alla fonte nel Paese estero, sia imponibile anche nello Stato di residenza.

Di conseguenza, il contribuente residente in Italia ha l’obbligo di dichiarare tale reddito al fisco italiano. Per evitare la doppia imposizione giuridica, la normativa interna (art. 165 T.u.i.r.) prevede il meccanismo del credito d’imposta, che consente di detrarre dall’imposta dovuta in Italia le imposte già pagate a titolo definitivo in Kazakhstan. La sentenza ha quindi cassato la decisione della Commissione Regionale, rinviando la causa per un nuovo esame alla luce dei principi affermati.

Un cittadino fiscalmente residente in Italia che lavora in Kazakhstan deve pagare le tasse anche in Italia?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la Convenzione tra Italia e Kazakhstan prevede una tassazione concorrente. Pertanto, il reddito da lavoro dipendente svolto in Kazakhstan da un residente italiano è imponibile sia in Kazakhstan (Stato della fonte) sia in Italia (Stato di residenza).

Come si evita la doppia tassazione se il reddito è imponibile in entrambi i Paesi?
Per evitare la doppia imposizione, il contribuente ha il diritto di utilizzare il meccanismo del credito d’imposta, previsto dall’art. 165 del T.u.i.r. Questo strumento consente di detrarre dall’imposta lorda dovuta in Italia le imposte già pagate a titolo definitivo all’estero.

Cosa determina la residenza fiscale in Italia anche se si lavora per più di 183 giorni all’estero?
La residenza fiscale in Italia è determinata non solo dalla permanenza fisica, ma anche dalla presenza nel territorio dello Stato del proprio domicilio (sede principale degli affari e interessi) o della propria residenza (dimora abituale). Nel caso esaminato, elementi come la presenza della famiglia, dell’unica casa di proprietà e dei principali interessi economici e sociali in Italia hanno confermato la residenza fiscale nel nostro Paese, nonostante il lungo soggiorno all’estero.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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