Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2922 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2922 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29127/2019 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persone del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI COMO
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2036/2019 depositata il 10/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente era sottoposto a due procedimenti penali per attività illecita di detenzione e spaccio di stupefacenti che si concludevano con due sentenze di patteggiamento e cui faceva seguito la notifica di due atti impositivi, relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012 ed aventi ad oggetto i proventi derivanti da tale attività illecita.
Adito il giudice di prossimità, la CTP accoglieva il ricorso promosso avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2011, mentre rigettava quello avente ad oggetto l’anno 2012. Le due sentenze venivano così rispettivamente impugnate dall’Ufficio e dal contri buente in ragione della reciproca soccombenza.
La CTR adita, riuniti i due gravami, rigettava i due appelli confermando le decisioni di primo grado. In particolare, e ai fini che qui interessano, rispetto all’annualità del 2012, la CTR riteneva corretta la qualificazione di redditi diversi operata rispetto ai proventi illeciti accertati, così come riteneva corretto l’accertamento, condotto secondo la metodologia analitica di cui agli artt. 38 e 41 d.P.R. n. 600/1973.
Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente che si affida a due motivi di ricorso. Replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni e chiedendo la trattazione in pubblica udienza.
Il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore Generale dott.ssa NOME COGNOME ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 14, co. 4, L. n. 537/1993, in ordine alla corretta tassazione di redditi di natura illecita in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
In sintesi, e dopo aver ripercorso le indagini della GDF e le valutazioni conclusive del Giudice penale, afferma che i proventi illeciti non possono essere oggetto di accertamento condotto secondo il metodo induttivo e presuntivo dovendo essere accertati in via analitica alla luce degli atti emersi nel corso del procedimento penale.
Con il secondo motivo critica la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per aver omesso il Giudice di appello, similmente al Giudice di prima istanza, l’esame di un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’applicazione del metodo induttivo di determinazione dei redditi, previsto dall’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 ed erroneamente applicato ai fini della determinazione dei redditi di natura illecita, tassati come redditi ‘diversi’.
In sintesi, denunzia l’omesso esame dell’eccezione sollevata rispetto ai motivi dedotti in appello, relativa agli importi effettivamente percepiti in ragione degli elementi prezzi-soggetti- quantità di dosi: omissione che apparirebbe ‘in modo palese’ dalla lettura della gravata sentenza, che nulla statuisce sul punto.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente scontando entrambi plurimi profili di inammissibilità, dal che il giudizio può essere definito in camera di consiglio, sussistendo l’evidenza decisoria ed i presupposti di cui all’art. 375, n.1. del codi ce di
procedura civile, senza dover dar corso alla domanda di parte privata per la discussione in pubblica udienza.
Ed invero, da un lato, trascurando integralmente una sintesi preliminare delle censure svolte nei precedenti gradi di merito e il contenuto delle relative decisioni, parte ricorrente ha esposto il suo ricorso ad un profilo di inammissibilità per radicale difetto di specidicità , dall’altro, omettendo di ricostruire il decisum di secondo grado, inopinatamente sostituito in atti dagli esiti del procedimento penale e della procedura accertativa, parte ricorrente ha disvelato la volontà di mirare ad un riesame della questione di merito, certamente inammissibile in sede di legittimità.
Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 537/1993 i proventi da fatti illeciti rientrano nei redditi diversi, qualora non soggetti a confisca. Nessuna forma di accertamento è prevista dalla citata norma, donde è ammissibile la procedura analitica o analitica induttiva, su informazioni desunte dagli accertamenti in sede penale.
Peraltro, la deduzione del vizio ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. impinge nella preclusione derivante dalla c.d. ‘doppia conforme’. In tale ipotesi prevista dall’art. 348 -ter, quinto comma, c.p.c. «il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall ’11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n.
34902; Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2024, n. 17782). (Cfr. Cass. V, n. 32047/2024).
Nella fattispecie in esame invece, a fronte della soccombenza nel doppio grado di merito, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base delle decisioni dei due gradi di giudizio né ha dimostrato che esse sono tra loro diverse. Ne consegue che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in €. settemila per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22/01/2025.