Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15981 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15981 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
COGNOME;
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Emilia Romagna n. 479/10/2016, depositata in data 22 febbraio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RIMBORSO Irpef Art. 17 co. 2 D.P.R. 917/1986
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8517/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente – contro
Rilevato che:
1. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha confermato la sentenza di primo grado, emessa dalla CTP di Parma, che aveva accolto l’impugnazione, proposta da NOME COGNOME avverso il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione fiscale in relazione all’istanza di rimborso della maggiore imposta Irpef (euro 2.147,00 ) versata in riferimento all’anno di imposta 2006, oggetto di tassazione separata dal RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE Pensione per il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Ha rilevato il giudice di appello che il RAGIONE_SOCIALE per la prestazione integrativa, fino al 31.12.1994, era stato alimentato con la sola contribuzione dell’assicurato e, pertanto, ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.P.R. 917/1986 i contributi versati dal ricorrente, nel limite del 4%, dovevano «essere detassati ai fini della determinazione dell ‘ imponibile tassabile, sull’indennità maturata e liquidata da ultimo dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE». Tanto risultava, tra l’altro, dalla attestazione del RAGIONE_SOCIALE Pensione d ell’8/5/2009, dalla lettura dell’art. 18 dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE e dall’estratto conto previdenziale Inps, e determinava il diritto del contribuente al rimborso richiesto.
Per la cassazione della citata sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato ad un motivo. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22/5/2024. NOME COGNOME è rimasto intimato.
Considerato che:
Il ricorso lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 17 comma 2 e 48 comma 2 lett. a) TUIR vigente ratione temporis (ora 19 e 51 TUIR), in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) cpc», deducendo l’erroneità della sentenza per aver omesso di considerare che, sulla base di accordi aziendali interni alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i contributi a carico dei lavoratori e da questi effettivamente corrisposti riguardavano solo quelli obbligatori INPS, laddove quelli oggetto di lite (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) apparivano formalmente corrisposti dal lavoratore ma, in effetti, in virtù del citato accordo
aziendale, erano corrisposti dal datore di lavoro. Inoltre, a prescindere dal soggetto (datore di lavoro o lavoratore) che concretamente versava i contributi, la loro natura volontaria li rendeva pienamente imponibili, giacché l’esonero riguarda solo i contributi obbligatori per legge (attuale art. 51TUIR).
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26/1/2021 n. 1594, Cass. 1/7/2020 n. 13353, Cass. 10/12/2020 n. 28125 e Cass. 19/12/2019 n. 33828), cui va data espressa continuità, la prestazione di capitale che un fondo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE di un istituto bancario (nella specie, il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE) effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. ‘zainetto’), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della «RAGIONE_SOCIALE integrativa» cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di RAGIONE_SOCIALE. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lett. a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (v., da ultimo, Cass. 14/3/2022 n. 8242 e Cass. 21/6/2023 n. 17759).
1.3. L’imponibile RAGIONE_SOCIALE prestazioni erogate dai fondi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE degli istituti bancari include, pertanto, anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (cfr. Cass. 28/12/2016 n. 27078, là dove si afferma che «il RAGIONE_SOCIALE, in quanto iscritto all’Albo dei fondi presso la RAGIONE_SOCIALE e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce
una forma di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la RAGIONE_SOCIALE pubblica»), essendo fiscalmente esenti a norma dell’art. 48 TUIR, vigente ratione temporis (oggi art. 51), soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge».
La sentenza, in contrasto con i richiamati principi, va, quindi, cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei giudizi di merito, essendosi la giurisprudenza consolidata solo nelle more di quei giudizi.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente NOME COGNOME, che condanna al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00, oltre alle spese prenotate a debito, compensando le spese processuali dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2024.