Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5918 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
Avv. Acc. IRPEF 2003
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11973/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CALABRIA n. 447/02/2020, depositata in data 30 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il contribuente riceveva notifica dall’RAGIONE_SOCIALE Crotone -dell’avviso di accertamento n.
816010200409/2008, relativo all’anno di imposta 2003; la verifica riscontrava una plusvalenza non dichiarata, a fronte di una cessione volontaria a seguito di atto di esproprio da parte del Comune di Cutro, relativa ad un terreno in agro di Cutro, identificato catastalmente al foglio 16, particella 60 e destinato alla costruzione di una caserma militare.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Crotone; resisteva l’ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Crotone, con sentenza n. 136/01/2017, accoglieva il ricorso ritenendo non tassabili le plusvalenze realizzate, in virtù di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Contro la sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Calabria; resisteva il contribuente con controdeduzioni.
Con sentenza n. 477/02/2020, depositata in data 30 gennaio 2020, la C.t.r. adita rigettava il gravame confermando la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 29 novembre 2023 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma quinto, l. n. 413 del 1991 in combinato disposto con gli artt. 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e del D.M. n. 1444/1968, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reputato sufficiente, ai fini della esclusione della tassazione, il mero dato formale che le aree in questione non fossero ricomprese nelle
zone omogenee di tipo A, B, C o D, e che, invece, risultassero ricadenti in zona agricola, senza tenere conto della effettiva destinazione dell’area, come prescritto dalla norma censurata.
2.Pregiudizialmente va es aminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per intempestività RAGIONE_SOCIALE stesso avanzata dal controricorrente. Essa è infondata.
Si evince dalla ricevuta di accettazione della notifica effettuata ai sensi della legge n. 53 del 1994 (ossia a mezzo pec), allegata al ricorso, che la notifica medesima è stata ricevuta dal destinatario in data 22/04/2021 e la sentenza della C.t.r. calabrese (non notificata) risulta depositata in data 30/1/2020. Orbene, occorre tener conto, innanzitutto, della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus) disposta dall’art. 83 del d.l. 18/2020 e art. 36, comma 1, del d.l. 23/2020, che va dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 -e del termine annuale e non semestrale. Invero, essendo stato il giudizio innanzi alla C.t.p. instaurato in data 23/02/2009 -e quindi prima del 4 luglio 2009 – si applica il vecchio termine annuale e non quello semestrale introdotto e ciò perché il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. di un anno si applica a tutti i procedimenti iniziati in primo grado prima del 4 luglio 2009, mentre per i giudizi introdotti dal 4 luglio 2009 il termine lungo è di sei mesi. Quindi, il termine scadeva in data 05/05/2021 per cui, alla data della notifica del ricorso, ossia 22/04/2021, il termine medesimo non era ancora spirato.
3. Il motivo di ricorso è fondato.
L’art. 11, comma 5, della legge n. 413/1991 prevede l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’art. 81, comma 1, lett. b) (nel testo all’epoca vigente) alle “plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente
ad occupazione di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all’interno RAGIONE_SOCIALE zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 1 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni”.
3.1. Come è già stato affermato da questa Corte, la assoggettabilità a tassazione prescinde dalla classificazione risultante dal piano regolatore RAGIONE_SOCIALE, con riguardo a zone non comprese nella classificazione formale del predetto decreto ministeriale (Cass. n. 15845 del 13/8/2004). In sostanza, le previsioni di uno strumento urbanistico locale, quand’anche legittimamente adottate, sono del tutto irrilevanti ai fini specifici, perché non considerate dalla normativa nazionale, mentre quello che conta è il criterio che, ai sensi dell’art. 11, comma 5, legge citata, sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità o di risarcimenti in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee indicate (di tipo A, B, C, D), senza rilevanza di alcuna ulteriore distinzione (tra aree aventi vocazione edificatoria e terreni agricoli).
3.2. Ai fini dell’assoggettamento ad imposizione, è necessario quindi verificare se l’area, in relazione alla quale si verifica il presupposto impositivo, sia inserita in una di queste zone o per espressa previsione RAGIONE_SOCIALE strumento urbanistico RAGIONE_SOCIALE di primo livello, ovvero per il suo inserimento in linea di fatto in forza di piano attuativo di secondo o di terzo livello (Cass. 21/04/2006, n. 9455; Cass. 03/03/2005, n. 4617) e, comunque, non rileva, allo scopo di escludere l’imponibilità ai fini IRPEF, il fatto che l’area, secondo il piano regolatore RAGIONE_SOCIALE, si trovi all’interno di zona altrimenti destinata, poiché tale previsione non è sufficiente a
escludere la relativa inerenza dell’area alle zone omogenee considerate.
3.3. Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata si è discostata dai principi sopra esposti, avendo i giudici di appello reputato sufficiente, ai fini dell’esclusione della tassazione, che il contribuente avesse dimostrato che l’appezzamento di terreno ricadeva, prima dell’esproprio sulla base del PRG, in zona E3 (zone agricole con calanchi e rimboschimenti) ed a seguito dell’esproprio per effetto della variazione parziale volta alla realizzazione esclusivamente di un insediamento militare, in zona F.
Il controricorrente, nella memoria, richiama una doglianza proposta in via subordinata nei gradi di merito e rimasta assorbita, ossia la violazione dell’art. 35, comma 2, della legge n. 327 del 2001, lamentando che, nell’accertamento impugnato, l’Ufficio ha applicato l’aliquota del 23% scaturita dalla media dei redditi dichiarati nei due anni precedenti (20012002) all’anno della pretesa omessa dichiarazione (2003), con ricalcolo dell’imponibile mediante la sostituzione dell’indennità percepita con la plusvalenza, laddove si sarebbe dovuto applicare l’aliquota del 20% sulla somma effettiva spettante al contribuente. Tale censura, inammissibile in questa sede, potrà costituire eventualmente oggetto di esame da parte del giudice di rinvio.
4.1. Infine, quanto alla doglianza relativa alla nullità dell’avviso di accertamento in tema di assenza di delega di firma atteso che l ‘art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 prescrive che gli avvisi di accertamento siano sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato mentre l’avviso de quo, argomenta il contribuente, non è stato sottoscritto dal direttore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Crotone, bensì da tale AVV_NOTAIO del quale si disconosce ruolo e funzione, anche tale censura è inammissibile perché proposta in memoria e per la prima volta in appello.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda nuovo e motivato esame nonché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversa composizione, proceda nuovo e motivato esame nonché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 29 novembre 3023.