Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19093 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19093 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
Occupazione usurpativa – Plusvalenza -Irpef –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3736/2022 R.G. proposto da: COGNOME e COGNOME questi in proprio e quale erede di COGNOME, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso il dott. NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, n. 1981/2021 depositata in data 24/06/2021, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale dell’8 maggio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero ricorso contro il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate sulla istanza di rimborso della ritenuta fiscale del 20 per cento operata dal Comune di Mottola, in qualità di sostituto di imposta, sulle somme corrisposte ai medesimi a seguito di occupazione usurpativa di suoli edificatori.
La Commissione tributaria provinciale di Taranto respinse il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, adita dai contribuenti in appello, in contraddittorio con l’ Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Puglia, l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Taranto, e il Comune di Mottola, non costituitosi, rigettò il gravame. In particolare, individuato il legittimato passivo nell’ufficio provinciale, ritenne applicabile l’art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991, anche laddove, come nel caso di specie, si fosse in presenza di occupazione usurpativa, non preceduta da dichiarazione di pubblica utilità, essendo altresì irrilevante che la somma fosse stata conseguita a titolo di transazione.
Contro tale decisione propongono ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME questi anche quale erede di NOME COGNOME in base a tre motivi, cui ha fatto seguito il deposito di memoria illustrativa.
Il ricorso è stato notificato anche al Comune di Mottola.
L ‘Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell ‘ 8/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, commi 5 e 7, della legge n. 413/1991, in relazione all’art. 13 della legge n. 2359 /1865, avendo errato i giudici della CTR nell’applicare la ritenuta di imposta anche al caso di risarcimento del danno da fatto illecito per condotta meramente materiale della p.a.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione de ll’art. 11, commi 5 e 7, della legge n. 413/ 1991, in relazione all’art. 11 delle preleggi, tenuto conto dell’ar t. 97 Cost., dell’art. 6 della Carta europea dei diritti dell’uomo e dell’ art. 1, protocollo 1, per aver applicato la disposizione, entrata in vigore nel 1991, ad un fatto illecito consumato nel 1979, data della intervenuta occupazione.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, commi 5 e 7, della legge n. 413/1991, in relazione agli artt. 1350, 1965, 1967 c.c., in quanto il pagamento è avvenuto a seguito di sentenza del Tribunale di Taranto e non in forza di transazione, mai allegata in atti.
2. Il primo motivo è infondato.
Invero, per questa Corte, a Sezioni Unite, la ritenuta a titolo d’imposta, effettuata dall’Amministrazione espropriante sulle somme versate a titolo di indennità di espropriazione, non può ritenersi illegittima in caso di declaratoria di illegittimità degli atti della procedura e conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione del fondo.
Infatti, l’art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, include nel reddito imponibile non solo l’indennità di espropriazione, ma anche le somme comunque dovute per effetto di acquisizione
coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche, ed assoggetta anche queste ultime alla ritenuta a titolo di imposta (Cass., Sez. U., n. 15232/2009).
Successivamente si è estesa l’applicabilità della ritenuta di acconto anche alle occupazioni usurpative (Cass. n. 24689/2011, ove si afferma che non rileva che tale perdita sia avvenuta per occupazione appropriativa o usurpativa, attesa la rilevanza, invece, dell’unico profilo costituito dalla perdita della proprietà per avvenuta irreversibile trasformazione del fondo, alla base del riconoscimento di un danno risarcibile; in tal senso anche Cass. n. 12533/2013; Cass. n. 13420/2017; Cass. n. 30400/2018; Cass. n. 19785/2023; Cass. n. 33287/2023).
Del resto, l’art. 11 della legge n. 413/1991 dispone al comma 5 che «per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche … si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte del d.p.r. 917/1986».
Al comma 7 dell’art. 11 si aggiunge che «Gli enti eroganti, all’atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per l’occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del venti per cento». Pertanto, proprio in considerazione del tenore della norma e, soprattutto, del comma 7, che si riferisce espressamente al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, l’operatività della tassazione si collega alle
plusvalenze consequenziali a tutte le vicende rientranti nel perimetro del corrispondente concetto, in coerenza con la ricostruita ratio dell’istituto, che presuppone l’equivalenza degli indici di ricchezza comunque correlati al dato oggettivo del valore dei suoli non derivante da attività produttiva del proprietario.
Benchè il dato letterale dell’art. 11, comma 5, della legge n. 413/1991 preveda l’assoggettamento ad imposta solo per le plusvalenze corrispondenti a «somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime», tuttavia «ciò non significa che le somme dovute per occupazioni “originariamente” illegittime o senza titolo siano esenti da imposizione» (Cass. n. 12533/2013 in motivazione).
Del resto, l’art. 35 del d.P.R. n. 327/2001, entrato in vigore il 30 giugno 2003, prevede espressamente la tassazione anche per le occupazioni senza titolo, ossia per quelle usurpative.
Infatti, detta norma prevede che «si applica l’art. 81, comma 1, lettera b, ultima parte, del d.p.r. 917/1986, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica…». Come si nota è scomparso dopo la frase «risarcimento del danno per acquisizione coattiva» il riferimento a «conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime».
Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati, in diritto, nei termini che seguono.
Per giurisprudenza consolidata, ai fini del prelievo fiscale di cui all’art. 11, comma 5, cit. è sufficiente che la percezione della somma sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia anteriore al 1° gennaio
1989. La Corte, infatti, ha chiarito che la disciplina transitoria di cui al comma 9 dell’art. 11 cit. che consente, con una parziale retroattività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della legge, condizionandola, però, al fatto che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma -non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all’entrata in vigore della legge, le quali sono assoggettabili ad imposizione ai sensi dei commi 1, lett. f), e 5 della medesima disposizione, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne hanno determinato la percezione (Cass. n. 910/2016).
La Corte, tuttavia, senza mettere in discussione il principio generale di cassa di cui alla norma citata, ha sottolineato la necessità di verificare se il medesimo, di natura giurisprudenziale, possa essere derogato in presenza di situazioni peculiari connotate da un ingiustificato ritardo da parte della Pubblica Amministrazione nella corresponsione dell’indennità di esproprio, laddove il soggetto espropriato possa avere subito un danno, in conseguenza della modifica normativa nel frattempo intervenuta, che non avrebbe subito ove il pagamento fosse avvenuto nel termine «ragionevole» di definizione dei procedimenti amministrativi.
In particolare, la Corte, con la sentenza n. 1429/2013 (cui si è uniformata la giurisprudenza successiva) fornendo un’interpretazione della legislazione nazionale conforme ai principi comunitari, ha escluso l’assoggettamento a tassazione della plusvalenza qualora il ritardo ascrivibile alla P.A. integri inadempimento. Ha, quindi, affermato il principio di diritto secondo cui «qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, la
plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della plusvalenza».
La Corte ha, altresì posto in rilievo che una diversa interpretazione risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali di: a) buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione (art. 97 Cost.); b) degli obblighi internazionali come limite generale di validità della legislazione statale e regionale (art. 117 Cost.); c) del giusto processo e della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
Tale orientamento risulta ribadito da numerose pronunce successive (Cass. n. 265/2016; Cass. n. 3503/2017; Cass. n. 30400/2018; Cass. n. 16629/2020; Cass. n. 3462/2021; Cass. n. 14420/2021; Cass. n. 4640/2023; Cass. n. 9060/2023; Cass. n. 10579/2023; Cass. n. 12171/2023; Cass. n. 19785/2023; Cass. n. 29723/2023).
Nel caso di specie la CTR ha tralasciato di valutare se nel comportamento della P.A. fosse ravvisabile un ritardo ingiustificato nella liquidazione dell’indennizzo che rendesse non imponibile la plusvalenza.
In accoglimento quindi del secondo e del terzo motivo del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, la quale dovrà procedere a nuovo esame, valutando, in particolare, se il ritardo giustifichi, secondo i principi sopra esposti, il non assoggettamento a tassazione della plusvalenza derivante dal procedimento espropriativo; alla Corte di secondo grado è altresì demandato di provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa
alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 8 maggio 2025.