Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19093 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19093 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
Occupazione usurpativa – Plusvalenza -Irpef –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3736/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME e COGNOME NOME, questi in proprio e quale erede di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso il AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, n. 1981/2021 depositata in data 24/06/2021, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale dell’8 maggio 2025 dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero ricorso contro il silenzio rifiuto opposto dall’RAGIONE_SOCIALE sulla istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenuta fiscale del 20 per cento operata dal Comune di Mottola, in qualità di sostituto di imposta, sulle somme corrisposte ai medesimi a seguito di occupazione usurpativa di suoli edificatori.
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE respinse il ricorso.
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, adita dai contribuenti in appello, in contraddittorio con l’ RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e il Comune di Mottola, non costituitosi, rigettò il gravame. In particolare, individuato il legittimato passivo nell’ufficio RAGIONE_SOCIALE, ritenne applicabile l’art. 11, comma 5, RAGIONE_SOCIALE legge n. 413 del 1991, anche laddove, come nel caso di specie, si fosse in presenza di occupazione usurpativa, non preceduta da dichiarazione di pubblica utilità, essendo altresì irrilevante che la somma fosse stata conseguita a titolo di transazione.
Contro tale decisione propongono ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, questi anche quale erede di NOME COGNOME, in base a tre motivi, cui ha fatto seguito il deposito di memoria illustrativa.
Il ricorso è stato notificato anche al Comune di Mottola.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell ‘ 8/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, commi 5 e 7, RAGIONE_SOCIALE legge n. 413/1991, in relazione all’art. 13 RAGIONE_SOCIALE legge n. 2359 /1865, avendo errato i giudici RAGIONE_SOCIALE CTR nell’applicare la ritenuta di imposta anche al caso di risarcimento del danno da fatto illecito per condotta meramente materiale RAGIONE_SOCIALE p.a.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione de ll’art. 11, commi 5 e 7, RAGIONE_SOCIALE legge n. 413/ 1991, in relazione all’art. 11 RAGIONE_SOCIALE preleggi, tenuto conto dell’ar t. 97 Cost., dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Carta europea dei diritti dell’uomo e dell’ art. 1, protocollo 1, per aver applicato la disposizione, entrata in vigore nel 1991, ad un fatto illecito consumato nel 1979, data RAGIONE_SOCIALE intervenuta occupazione.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, commi 5 e 7, RAGIONE_SOCIALE legge n. 413/1991, in relazione agli artt. 1350, 1965, 1967 c.c., in quanto il pagamento è avvenuto a seguito di sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e non in forza di transazione, mai allegata in atti.
2. Il primo motivo è infondato.
Invero, per questa Corte, a Sezioni Unite, la ritenuta a titolo d’imposta, effettuata dall’Amministrazione espropriante sulle somme versate a titolo di indennità di espropriazione, non può ritenersi illegittima in caso di declaratoria di illegittimità degli atti RAGIONE_SOCIALE procedura e conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione del fondo.
Infatti, l’art. 11, comma 5, RAGIONE_SOCIALE legge 30 dicembre 1991, n. 413, include nel reddito imponibile non solo l’indennità di espropriazione, ma anche le somme comunque dovute per effetto di acquisizione
coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche, ed assoggetta anche queste ultime alla ritenuta a titolo di imposta (Cass., Sez. U., n. 15232/2009).
Successivamente si è estesa l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE ritenuta di acconto anche alle occupazioni usurpative (Cass. n. 24689/2011, ove si afferma che non rileva che tale perdita sia avvenuta per occupazione appropriativa o usurpativa, attesa la rilevanza, invece, dell’unico profilo costituito dalla perdita RAGIONE_SOCIALE proprietà per avvenuta irreversibile trasformazione del fondo, alla base del riconoscimento di un danno risarcibile; in tal senso anche Cass. n. 12533/2013; Cass. n. 13420/2017; Cass. n. 30400/2018; Cass. n. 19785/2023; Cass. n. 33287/2023).
Del resto, l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 413/1991 dispone al comma 5 che «per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche … si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte del d.p.r. 917/1986».
Al comma 7 dell’art. 11 si aggiunge che «Gli enti eroganti, all’atto RAGIONE_SOCIALE corresponsione RAGIONE_SOCIALE somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per l’occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del venti per cento». Pertanto, proprio in considerazione del tenore RAGIONE_SOCIALE norma e, soprattutto, del comma 7, che si riferisce espressamente al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, l’operatività RAGIONE_SOCIALE tassazione si collega alle
plusvalenze consequenziali a tutte le vicende rientranti nel perimetro del corrispondente concetto, in coerenza con la ricostruita ratio dell’istituto, che presuppone l’equivalenza degli indici di ricchezza comunque correlati al dato oggettivo del valore dei suoli non derivante da attività produttiva del proprietario.
Benchè il dato letterale dell’art. 11, comma 5, RAGIONE_SOCIALE legge n. 413/1991 preveda l’assoggettamento ad imposta solo per le plusvalenze corrispondenti a «somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime», tuttavia «ciò non significa che le somme dovute per occupazioni “originariamente” illegittime o senza titolo siano esenti da imposizione» (Cass. n. 12533/2013 in motivazione).
Del resto, l’art. 35 del d.P.R. n. 327/2001, entrato in vigore il 30 giugno 2003, prevede espressamente la tassazione anche per le occupazioni senza titolo, ossia per quelle usurpative.
Infatti, detta norma prevede che «si applica l’art. 81, comma 1, lettera b, ultima parte, del d.p.r. 917/1986, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica…». Come si nota è scomparso dopo la frase «risarcimento del danno per acquisizione coattiva» il riferimento a «conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime».
Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati, in diritto, nei termini che seguono.
Per giurisprudenza consolidata, ai fini del prelievo fiscale di cui all’art. 11, comma 5, cit. è sufficiente che la percezione RAGIONE_SOCIALE somma sia avvenuta dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia anteriore al 1° gennaio
1989. La Corte, infatti, ha chiarito che la disciplina transitoria di cui al comma 9 dell’art. 11 cit. che consente, con una parziale retroattività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge, condizionandola, però, al fatto che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte RAGIONE_SOCIALE plusvalenza, sia la percezione RAGIONE_SOCIALE somma -non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge, le quali sono assoggettabili ad imposizione ai sensi dei commi 1, lett. f), e 5 RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne hanno determinato la percezione (Cass. n. 910/2016).
La Corte, tuttavia, senza mettere in discussione il principio generale di cassa di cui alla norma citata, ha sottolineato la necessità di verificare se il medesimo, di natura giurisprudenziale, possa essere derogato in presenza di situazioni peculiari connotate da un ingiustificato ritardo da parte RAGIONE_SOCIALE Pubblica Amministrazione nella corresponsione dell’indennità di esproprio, laddove il soggetto espropriato possa avere subito un danno, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE modifica normativa nel frattempo intervenuta, che non avrebbe subito ove il pagamento fosse avvenuto nel termine «ragionevole» di definizione dei procedimenti amministrativi.
In particolare, la Corte, con la sentenza n. 1429/2013 (cui si è uniformata la giurisprudenza successiva) fornendo un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE legislazione nazionale conforme ai principi comunitari, ha escluso l’assoggettamento a tassazione RAGIONE_SOCIALE plusvalenza qualora il ritardo ascrivibile alla P.A. integri inadempimento. Ha, quindi, affermato il principio di diritto secondo cui «qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 413 del 1991, la
plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo RAGIONE_SOCIALE P.A. nel pagamento RAGIONE_SOCIALE plusvalenza».
La Corte ha, altresì posto in rilievo che una diversa interpretazione risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali di: a) buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione (art. 97 Cost.); b) degli obblighi internazionali come limite generale di validità RAGIONE_SOCIALE legislazione statale e RAGIONE_SOCIALE (art. 117 Cost.); c) del giusto processo e RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
Tale orientamento risulta ribadito da numerose pronunce successive (Cass. n. 265/2016; Cass. n. 3503/2017; Cass. n. 30400/2018; Cass. n. 16629/2020; Cass. n. 3462/2021; Cass. n. 14420/2021; Cass. n. 4640/2023; Cass. n. 9060/2023; Cass. n. 10579/2023; Cass. n. 12171/2023; Cass. n. 19785/2023; Cass. n. 29723/2023).
Nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE ha tralasciato di valutare se nel comportamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse ravvisabile un ritardo ingiustificato nella liquidazione dell’indennizzo che rendesse non imponibile la plusvalenza.
In accoglimento quindi del secondo e del terzo motivo del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale dovrà procedere a nuovo esame, valutando, in particolare, se il ritardo giustifichi, secondo i principi sopra esposti, il non assoggettamento a tassazione RAGIONE_SOCIALE plusvalenza derivante dal procedimento espropriativo; alla Corte di secondo grado è altresì demandato di provvedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa
alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 8 maggio 2025.