Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2633 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 29/01/2024
Registro Invim Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5416/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (pec: EMAIL), che si difende in proprio unitamente all’ NOME NOME COGNOME (pec: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del l’ NOME NOME COGNOME;
-controricorrente – e sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME (pec: EMAIL), che si difende in proprio unitamente all’NOME NOME COGNOME (pec: EMAIL), con
domicilio eletto in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘NOME AVV_NOTAIO ;
-ricorrente in via incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza n. 1073, depositata il 31 agosto 2021, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE‘Emilia -Romagna; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 1073, depositata il 31 agosto 2021, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE‘Emilia -Romagna ha disatteso l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di avvisi di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro dovuta (in solido) dai contribuenti in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo (n. 1841/2013 del 6 novembre 2013) emesso dal Tribunale di Forlì, decreto sottoposto a tassazione tanto quale provvedimento giudiziario, recante condanna al pagamento di compensi professionali, e di interessi moratori, quanto quale atto enunciante il contratto cui detti compensi (ed interessi) si correlavano;
1.1 -a fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che:
-destituita di fondamento rimaneva l’eccezione svolta da parte appellata in ordine all’inammissibilità del gravame per difetto di specifici motivi atteso che nell’atto di appello ove risultavano
«enunciate con chiarezza ed ampiezza argomentativi, le ragioni in fatto e diritto sulla base RAGIONE_SOCIALE quali l’Amministrazione Finanziaria ha chiesto la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata.» l’amministrazione aveva dedotto che «il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall’AVV_NOTAIO ed il decreto ingiuntivo del Tribunale di Forlì N°1841/2013 del 06-11-2013, contenevano una compiuta enunciazione degli atti sottostanti e non registrati, e sul punto ha citato giurisprudenza a sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria tesi.»;
nel merito, poi, l’atto impositivo doveva considerarsi definitivo con riferimento all’imposta di registro liquidata sull’atto giudiziario (in misura fissa quanto ai compensi, con l’aliquota del 3% quanto agli interessi moratori) risultando tra le parti controversa (solo) la pretesa impositiva correlata alla enunciazione del contratto posto a fondamento ( causa petendi ) RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale sulla quale la sentenza civile aveva pronunciato;
in ragione di tanto la sentenza appellata andava riformata in quanto il dispositivo («in maniera laconica e parzialmente in contrasto con la motivazione») recava (solo) la statuizione di accoglimento del ricorso «senza precisare nel dictum, le parti discusse ed accolte, che sono state indicate solo in motivazione.»;
-la stessa pronuncia, però, andava confermata quanto all’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE atteso che -«come già rilevato dalla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale di Forlì-Cesena» – nel decreto ingiuntivo sottoposto a tassazione «non si riscontra alcun richiamo dei contraenti al negozio, contenuto in un atto scritto o un contratto verbale, dagli stessi posto in essere» e, pertanto, non emergevano «sufficienti elementi identificativi degli asseriti negozi sottostanti enunciati, e conseguentemente l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non poteva applicare un ulteriore imposta fissa di Euro 200,00 su ciascuno dei rapporti Iva enunciati e sottostanti al decreto ingiuntivo»;
la pronuncia impugnata andava confermata anche in ordine al rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria, per lite temeraria, proposta in prime cure dal contribuente che, difatti, non aveva proposto sul punto appello incidentale e atteso che, ad ogni modo, «non sussistevano gli estremi per pronunciare condanna per lite temeraria, posto che le tesi RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Finanziaria hanno trovato accoglimento in una parte RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di merito, ed in ogni caso non sono caratterizzate da temerarietà, stante la complessità RAGIONE_SOCIALEa problematica.»;
le spese processuali RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio andavano compensate tra le parti «stante la parziale soccombenza reciproca e la complessità RAGIONE_SOCIALEa problematica.»;
-l’ RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sulla base di un solo motivo;
-l’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO resiste con controricorso che espone l’articolazione di quattro motivi di ricorso incidentale, l’uno e l’altro illustrati con memoria.
Considerato che:
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 3, 5, 22 e 40, ed alle tariffe allegate, parte, prima, art. 8, nonché parte seconda, art. 1, lett. b), nonché agli artt. 636, 641 e 643 cod. proc. civ.;
si assume, in sintesi, dietro riproduzione del testo integrale del ricorso di parte e del conseguente decreto ingiuntivo emesso, che l’ingiunzione di pagamento emessa per prestazioni professionali ne presupponeva l’enunciazione del relativo titolo contra ttuale (nella fattispecie il contratto di patrocinio intercorso tra le medesime parti RAGIONE_SOCIALEa pronuncia enunciante), così che l’atto tassato «già in re ipsa tutti gli elementi identificativi del contratto sottostante
enunciato …» indicandone «le parti obbligate, l’importo del compenso richiesto nonché la natura del rapporto di prestazione professionale facendo riferimento alla prova scritta, ovvero alla notula professionale vidimata dal RAGIONE_SOCIALE»;
-soggiunge la ricorrente che la fattispecie impositiva in contestazione -che aveva formato oggetto di (plurime) indicazioni di prassi in ordine ai presupposti RAGIONE_SOCIALEa tassazione di registro per enunciazione e RAGIONE_SOCIALEa quale la stessa giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto il fondamento, distinguendo tra procura alle liti (non tassabile) e contratto di patrocinio -avrebbe dovuto essere indagata dal giudice del gravame (anche) con riferimento al proposto ricorso per decreto ingiuntivo, ed atteso che -come reso esplicito dalle pertinenti disposizioni del codice di rito -l’ingiunzione di pagamento «non vive mai di vita autonoma ma è indissolubilmente al ricorso per decreto ingiuntivo rappresentando un’appendice del ricorso … per quanto riguarda le ragioni giuridiche e di fatto RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda monitoria», così che gli evocati presupposti RAGIONE_SOCIALEa tassazione per enunciazione andavano vagliati (anche) sulla base del proposto ricorso di parte;
-il ricorso incidentale è articolato sui seguenti motivi:
2.1 -il primo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ed all’art. 342 cod. proc. civ., assumendo il ricorrente che -per come dedotto nella propria censura di inammissibilità -il gravame ex adverso proposto esponeva «ragioni di fatto che non sono riconducibili alla vicenda» nonché che in dette ragioni di fatto non era rinvenibile «Nessuna chiarezza», così che ogni argomentazione in diritto «a sostegno RAGIONE_SOCIALE predette ragioni di fatto» avrebbe dovuto ritenersi inesistente;
2.2 -col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, deducendo l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALE spese ( RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio) operata dal giudice del gravame;
si assume, in sintesi, che: a) – per come rilevato dalla stessa pronuncia (ora) impugnata, esso esponente aveva omesso di proporre appello incidentale avverso la statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria proposta in prime cure per lite temeraria, così che, sul punto, il giudice del gravame non avrebbe potuto rilevare un’ipotesi di «parziale soccombenza reciproca»; b) – la questione relativa alla responsabilità processuale aggravata era stata riproposta in appello (« sic et simpliciter ») ma -seppur disattesa dalla gravata pronuncia -non avrebbe potuto (così) giustificarsi una compensazione per reciproca soccombenza perché, come rilevato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, veniva in rilievo una domanda meramente accessoria « rispetto all’effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica RAGIONE_SOCIALEa soccombenza»; c) -controparte aveva proposto appello senza articolare alcun autonomo motivo di censura sul capo di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, così che -una volta disatteso il motivo di gravame che involgeva la ritenuta esclusione dei presupposti di tassazione per enunciazione -il capo di condanna in questione avrebbe dovuto ritenersi passato in giudicato;
2.3 -col terzo motivo, sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, con riferimento al profilo di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio rinvenuto dal giudice del gravame nella «complessità RAGIONE_SOCIALEa problematica» e deduce che – per
come rilevato dalla stessa giurisprudenza di legittimità -una siffatta motivazione deve ritenersi «generica ed insufficiente nonché contraria al dettato codicistico e legislativo» alla cui stregua la compensazione può essere disposta per «soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata o mutamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.) ovvero ancora per la ricorrenza di «analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77);
2.4 -il quarto motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone, da ultimo, la denuncia di nullità RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., deducendo il ricorrente che il giudice del gravame non avrebbe potuto riformare la sentenza appellata -sul rilievo che il dispositivo («in maniera laconica e parzialmente in contrasto con la motivazione») recava (solo) la statuizione di accoglimento del ricorso «senza precisare nel dictum, le parti discusse ed accolte, che sono state indicate solo in motivazione.» – atteso che né col ricorso introduttivo del giudizio né nella stessa pronuncia di prime cure era stata posta in discussione la debenza de ll’i mposta (fissa e proporzionale ) di registro liquidata sull’atto giudiziario, così risultando incontroverso -come riconosciuto in giudizio dalla stessa controparte processuale -che col ricorso introduttivo l’avviso di liquidazione era stato impugnato (solo) con riferimento alla pretesa impositiva correlata alla enunciazione del contratto posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale sulla quale la sentenza civile aveva pronunciato; e gli stessi motivi di appello proposti involgevano (solo) la questione RAGIONE_SOCIALEa tassazione per enunciazione;
– ne conseguiva, pertanto, che alcuna pronuncia il giudice del gravame avrebbe potuto rendere in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure, nemmeno con riferimento alla statuizione sulle spese che, come
detto, l’RAGIONE_SOCIALE non aveva in alcun modo autonomamente censurato;
-il ricorso principale è inammissibile;
-come (anche) di recente rimarcato dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte, la tassazione per enunciazione (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22) presuppone «l’autonomia giuridica oggettuale RAGIONE_SOCIALE‘”enunciazione” (RAGIONE_SOCIALE disposizioni enunciate), l’identità RAGIONE_SOCIALE parti RAGIONE_SOCIALE‘atto “enunciante” e RAGIONE_SOCIALE‘atto “enunciato”, la permanenza degli effetti di quest’ultimo »; e, in particolare, che l’atto enunciato sia apprezzabile « ab intrinseco , senza ulteriori accertamenti di fatto o comunque extratestuali né valutazioni di particolare complessità giuridica, ché altrimenti, quantomeno, si renderebbe necessaria l’adozione di una forma provvedimentale impositiva diversa da quella adottata in concreto (avviso di liquidazione) ossia l’emissione di un avviso di accertamento (Cass. Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432);
del resto, la Corte aveva avuto già modo di rilevare che, per potersi configurare la enunciazione, è necessario che nell’atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sè stante; e che, dunque, la tassazione per enunciazione non può operare se nell’atto soggetto a registrazione siano menzionate circostanze dalle quali possa solo dedursi che esiste tra le parti il rapporto giuridico non denunciato, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sè stesse, e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell’atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico (così Cass., 13 novembre 2020, n. 25706; Cass., 6 novembre 2019, n. 28559);
e a detti principi di diritto si è, in effetti attenuto il giudice del gravame svolgendo sul punto uno specifico accertamento in fatto alla cui stregua s’è rilevato che non emergevano «sufficienti elementi identificativi» RAGIONE_SOCIALE‘atto enunciato ;
4.1 -il motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che, come anticipato, espone una censura di violazione e falsa applicazione di legge -tende, allora, a rimettere in discussione detto accertamento in fatto senza considerare, però, che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata da una norma di legge (e implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALEa stessa) laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito che è sottoposta al sindacato di legittimità nei limiti delineati (ora) dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ; difatti, il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa RAGIONE_SOCIALE‘erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE‘astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge in ragione RAGIONE_SOCIALEa carente o contraddittoria ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa (v. Cass., 27 luglio 2023, n. 22938; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499);
4.2 -per di più, nella fattispecie, il motivo di ricorso introduce nel giudizio di legittimità una questione – quella che involge la rilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa enunciazione, del nesso processuale sussistente tra il ricorso di parte e la susseguente ingiunzione di pagamento – che non risulta
trattata nella gravata sentenza e RAGIONE_SOCIALEa cui proposizione, nel giudizio di merito, la parte non dà alcun conto;
detto profilo di censura risulta, pertanto, inammissibile in quanto il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità RAGIONE_SOCIALEa decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino , così com’è nella fattispecie, indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass., 5 luglio 2023, n. 19098; Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 7 agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass., 29 marzo 1996, n. 2905);
-va, difatti, rimarcato che l’attività interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘atto enunciante, volta a stabilire se in esso sia stato o meno, secondo i citati criteri, enunciato altro atto non tassato, è certamente questione di merito, che involge un apprezzamento di fatto riservato al relativo giudice (cfr., ex plurimis, Cass., 4 novembre 2020, n. 24480; Cass., 31 maggio 2013, n, 13811) e che risulta sindacabile in sede di legittimità solo per il tramite RAGIONE_SOCIALEa violazione dei criteri che presiedono all’interpretazione del ti tolo, nella specie nemmeno non dedotti;
-dalla rilevata inammissibilità del ricorso principale consegue, poi, l’inefficacia (art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.) del ricorso incidentale tardivo che, nella fattispecie, è stato notificato il 4 aprile 2022 (a fronte RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione in data 31 agosto 2021 RAGIONE_SOCIALEa impugnata sentenza);
-le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa serialità del ricorso, seguono la soccombenza di parte ricorrente, essendosi rilevato che, in caso di declaratoria di
inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione non procede all’esame RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass., 12 giugno 2018, n. 15220; Cass., 20 febbraio 2014, n. 4074);
-non sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater ), tanto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, è esentata dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis , Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955) -quanto nei riguardi del ricorrente in via incidentale il cui gravame, come detto, ha perso efficacia ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. – trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in € 380,00 per compensi professionali ed € 200,00 per
esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15%, ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.