Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34674 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34674 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 1661 del Ruolo Generale dell’anno 2025, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da se medesima, come in atti domiciliata,
CONTORRICORRENTE
avverso la sentenza numero 969/24 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, pubblicata in data 24 luglio 2024.
Udita la relazione del AVV_NOTAIO, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana rigettava l’appello
proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza numero 55/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da COGNOME NOME averso l’avviso di liquidazione emesso in seguito alla registrazione del decreto ingiuntivo numero 1057/17 del Tribunale di Grosseto, avente ad oggetto compensi professionali spettanti alla contribuente, con il quale era stata liquidata non solo l’imposta d’atto, inerente al provvedimento monitorio, nella misura fissa di euro 200,00, in virtù del principio di alternatività tra IVA e registro, ai sensi dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986, essendo assoggettati ad IVA i compensi legali ingiunti, ma anche l’imposta di titolo o per enunciazione, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986, inerente al contratto di prestazione d’opera professionale asseritamente enunciato nel ricorso per ingiunzione, in relazione al quale, parimenti, la liquidazione era avvenuta in misura fissa, sempre in virtù del principio di alternatività tra IVA e registro.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame.
COGNOME NOME resisteva alle avverse argomentazioni e richieste, depositando controricorso.
Proposta la definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380bis del codice di procedura civile, l’RAGIONE_SOCIALE instava per la decisione e la causa, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, udita la relazione del AVV_NOTAIO designato, AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso -che è ammissibile, in quanto la sentenza impugnata, diversamente da quanto esposto nella proposta di definizione ai sensi dell’articolo 380 -bis del codice di procedura civile, è stata depositata in data 24 luglio 2024 (e non in data 24 marzo 2024), con conseguente tempestività dell’impugnazione – non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
Con l’unico motivo addotto a sostegno del gravame l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione degli articoli 1, 3, 5, 6, 22 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986, nonché dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 186 del 1986, dell’articolo 8 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986, dell’articolo 10 della Tariffa, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986, e degli articoli 636, 641 e 643 del codice di procedura civile, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana reputato non dovuta l’imposta per enunciazione. E ciò perché, contrariamente a quanto era stato sostenuto nella sentenza impugnata, non era vero che mancasse, in atti, l’enunciazione dei mandati professionali propedeutici allo svolgimento dell’attività defensionale, tenuto conto della necessità di leggere il decreto ingiuntivo unitamente al ricorso con il quale era stato richiesto, in cui i suddetti mandati erano menzionati, né coglieva nel segno l’ulteriore considerazione contenuta nella pronuncia gravata, secondo la quale non era stato indicato
quale dei mandati professionali fosse stato tassato, trattandosi di tassazione unica e, quindi, addirittura più favorevole alla contribuente, essendo stato preso in considerazione un solo mandato professionale.
Il motivo non è fondato.
3.1. E’ condivisibile, infatti, l’argomentazione, perorata dall’RAGIONE_SOCIALE, secondo la quale, in tema di imposta di registro, ai fini della tassazione per enunciazione, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986, il decreto ingiuntivo deve essere integrato con il contenuto del ricorso monitorio, attesa la peculiare struttura del provvedimento e la natura sommaria della procedura che porta alla sua emissione.
E’ stato sostenuto che, già in linea teorica, la narrativa del ricorso con il quale si chiede l’emissione di un provvedimento monitorio si caratterizzi per l’avere un inscindibile rapporto di collegamento e compenetrazione con il decreto ingiuntivo che ne consegue, in quanto la struttura di tale tipologia di provvedimenti, privi sostanzialmente di analitica motivazione, in uno con la procedura sommaria che ne disciplina l’emissione, presuppongono il necessario rinvio agli elementi del rapporto giuridico sotteso, come emergenti dal ricorso per ingiunzione, che, una volta confluito nelle determinazioni di cui al provvedimento monitorio, viene ad essere ivi necessariamente incluso, anche per relationem (cfr. Cass. n. 20055/24).
Nella vicenda in esame, tuttavia, pur procedendo ad una lettura congiunta del ricorso per ingiunzione e del provvedimento monitorio, non è possibile ritenere che
sussistano le condizioni per reputare legittima la tassazione per enunciazione.
3.2. Al fine di configurare un’efficace enunciazione, nell’ottica avuta di mira dalla disciplina che prevede la tassazione, è necessario, sul piano generale, che ricorra l’autonomia giuridica ‘oggettuale’ dell’enunciazione, l’identità RAGIONE_SOCIALE parti dell’atto enunciante e dell’atto enunciato e la permanenza degli effetti di quest’ultimo (cfr. Cass., sez. un., n. 14432/23), tenendo a mente che la tassazione deve riferirsi non a qualunque generica menzione, in un provvedimento giudiziario, di un atto, ma all’enunciazione degli atti posti dall’autorità giudiziaria adita alla base della propria decisione (cfr. Corte Cost. n. 7/99).
Nell’atto sottoposto a registrazione, inoltre, deve esserci un espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto, che di contratto verbale, con la specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso, idonei ad identificarne compiutamente la natura ed il contenuto, in guisa da poter essere registrato come atto autonomo (cfr. Cass. n. 21046/25).
La tassazione per enunciazione non è configurabile, invece, allorché nell’atto soggetto a registrazione siano menzionate circostanze dalle quali possa solo desumersi che esista tra le parti un rapporto giuridico non denunciato, essendo sempre necessario che le circostanze esposte siano idonee, senza la necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell’atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico (cfr. 28559/19, Cass. n. 25706/20 e Cass. n. 15314/24), perché incentrate su elementi tali da consentire di identificare l’operazione negoziale sottostante sia in ordine ai soggetti, sia in ordine al contenuto
oggettivo ed alla reale portata del negozio (cfr. Cass. n. 11757/24).
3.3. Nel caso di specie, nel provvedimento monitorio non è richiamato alcun mandato professionale, mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo sono sì menzionati tre giudizi -uno penale e due civili- nei quali la contribuente avrebbe patrocinato, ma solamente con riferimento al primo -quello penaleè rinvenibile un generico accenno alla nomina che sarebbe stata effettuata dalla cliente e, nel prosieguo della narrativa, un ulteriore accenno -altrettanto genericoalla revoca di ‘ogni mandato’ (cfr. il provvedimento monitorio ed il ricorso per ingiunzione, alle pagine 1 e 2).
Tali riferimenti -come si è detto, sommamente generici- non sono idonei a delucidare sul contenuto, in tutti i suoi risvolti essenziali, del rapporto professionale, riguardo al quale, in virtù dell’indeterminatezza del dato testuale, permane una sostanziale incertezza, che non permette di predicarne la tassabilità per enunciazione, trattandosi di richiami insufficienti a rappresentarne l’esatta natura ed a circoscriverne precisamente il regolamento negoziale, con le obbligazioni specificamente assunte dalle parti.
In conclusione, il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE deve essere rigettato.
A tale rigetto, riconducibile a ragioni non coincidenti con quelle che avevano indotto alla formulazione della proposta di definizione nel senso, peraltro, dell’inammissibilità – ai sensi dell’articolo 380 -bis del Codice di procedura civile, non può conseguire l’applicazione dell’articolo 96, commi 3 e 4, del Codice di procedura civile.
Le spese di lite, in ragione del tenore, non del tutto inequivoco, degli atti soggetti a tassazione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
Essendo soccombente, infine, un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Roma, 17 dicembre 2025
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME