Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20055 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18269/2021 R.G. proposto da: COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (PEC EMAIL) e domiciliato presso l’AVV_NOTAIO con studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3079/2020, depositata il 21/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l’appello proposto da NOME
AVV_NOTAIO nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 1810/2019 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO con il qua le l’Ufficio aveva ingiunto il pagamento della imposta di registro per atti giudiziari per euro 458,75 in relazione al decreto ingiuntivo n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO. A sostegno della decisione il giudice d’appello ha rilevato che il decreto ingiuntivo enunciava com piutamente l’incarico professionale conferito al contribuente, avvocato, dall’amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, come emergeva dagli stralci riportati in sentenza, e che quindi correttamente l’RAGIONE_SOCIALE aveva applicato l’imposta fissa, in ragione del principio di alternatività con l’iva da osservare nel caso in esame, non soltanto in relazione alla condanna della cliente dell’AVV_NOTAIO al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme ingiunte, ma anche con riguardo all’enunciazione dell’incarico professionale all’avvocato.
Avverso la suddetta sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’RAGIONE_SOCIALE non replica con controricorso, ma con una mera memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione degli artt. 633, 640 e 641 cod. proc. civ. , in ragione dell’errore consistito nel ritenere che il decreto ingiuntivo contenga o costituisca un unico atto insieme con il ricorso con cui ne è stata domandata la emissione.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si deduce l’omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione e, in particolare, della circostanza che l’atto giudiziario oggetto della liquidazione (ingiunzione di pagamento) non contiene la enunciazione, ma solo una presupposizione (essa stessa presumibile) di altro atto (il c.d. mandato professionale) da tassarsi in misura fissa.
Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 , primo comma, ‘ per avere la CTR erroneamente ritenuto che la enunciazione di un atto diverso sia integrato dalla mera, implicita evocazione di un atto che costituisca il presupposto logico di quello tassato e per tanto legittimi la tassazione ex art. 22 TUR ‘.
I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. In sostanza il ricorrente assume che il decreto ingiuntivo non enunci l’incarico professionale all’avvocato , né possa essere considerato insieme col ricorso monitorio, posto che gli stralci citati dalla CTR e riferiti al decreto ingiuntivo sono in realtà del ricorso per ingiunzione (primo motivo), proponendo poi, sostanzialmente, la medesima questione sotto il profilo dell’om esso esame di fatti decisivi (secondo motivo) e deducendo la violazione dell’art. 22 TUR in ragione del fatto che la enunciazione di un diverso atto non può essere integrata dalla mera evocazione di un atto che ne costituisce soltanto il presupposto (terzo motivo).
Il ricorso è infondato.
Va innanzitutto chiarito che, già in linea teorica, la narrativa del ricorso con cui si chiede la emissione del decreto ingiuntivo si caratterizza per l’avere un inscindibile rapporto di collegamento e compenetrazione con il decreto ingiuntivo stesso, in quanto la struttura di tale tipologia di provvedimenti, privi sostanzialmente di analitica motivazione, in uno con la procedura sommaria che ne disciplina la emissione, presuppongono il necessario rinvio agli elementi del rapporto giuridico sotteso, come emergenti appunto dal ricorso, il quale, una volta confluito nelle determinazioni di cui al decreto ingiuntivo, viene ad essere ivi necessariamente incluso, anche per relationem, dovendo quindi ritenersi ricomprese ai fini della tassazione le correlate enunciazioni.
6.1. E allora, contrariamente a quanto espone il ricorrente, la motivazione del d.i. è integrata per relationem per mezzo del richiamo al ricorso monitorio (tra varie, Cass. n. 16455/04 e Cass. n. 3090/05).
6.2. Ciò premesso, va ribadito che, sul piano generale, quanto ai presupposti di applicazione dell’art. 22 del T.U. Registro in materia di ‘tassazione per enunciazione’ , le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. 24/05/2023, n. 14432) hanno chiarito che occorrono ‹‹ l’autonomia giuridica oggettuale dell'”enunciazione” (RAGIONE_SOCIALE disposizioni enunciate), l’identità RAGIONE_SOCIALE parti dell’atto “enunciante” e dell’atto “enunciato”, la permanenza degli effetti di quest’ultimo (v., in termini, da ultimo, Sez. 5, nn. 3839-3841/2023; in senso conforme, Sez. 5, nn. 32516/2019, 15585/2010′)›› . La tassazione si riferisce, peraltro, non a qualunque generica menzione, in un provvedimento giudiziario, di un atto, ma alla enunciazione degli atti posti dal giudice alla base della propria decisione (Corte cost. n. 7/99).
6.3. Tutti tali elementi ricorrono nel caso di specie, atteso che si tratta di atto di decreto ingiuntivo che si ricollega necessariamente al l’incarico professionale conferito al medesimo difensore; e, in base all’art. 22, comma 3, del T UR, se il contratto enunciato in uno degli atti dell’autorità giudiziaria è totalmente ineseguito, l’imposta su di esso (sull’atto enunciato) è dovuta per l’intero valore della prestazione ineseguita.
6.4. Nel caso in esame, difatti, il ricorso monitorio, le allegazioni del quale, come si è visto, integrano il decreto ingiuntivo, dà conto proprio del rapporto professionale e ne richiama -sia pure per relationem – anche le condizioni: l’imposta di registro è una imposta d’atto, e dunque si applica a tutti gli atti previsti dalla legge come ad essa soggetti (Cass. n. 23379/21 e Cass. n. 11926/21).
6.5. Questa Corte ritiene poi che i precedenti citati in ricorso (Cass. n. 22243/15; n. 28559/19 e n. 25706/20), solo apparentemente di segno contrario, non siano invece pertinenti, in quanto la prima
pronuncia concerne un caso in cui ‹‹ manca poi un qualunque accertamento in ordine al soggetto passivo obbligato alla corresponsione dell’imposta che deve necessariamente essere individuato non in base alle regole dell’imposizione di un atto in “caso d’uso”, bensì in base alle regole dell’imposizione di un atto “in caso della sua enunciazione” in altro atto soggetto a registrazione, regole che non possono essere diverse rispetto a quelle applicabili per l’imposizione dell’atto enunciante ›› ; laddove le altre due fanno riferimento a decreti ingiuntivi emessi su parcella, ragione per cui in tale occasione la Corte ha affermato che il mandato professionale era solo il presupposto giuridico, perché nei casi ivi considerati non risultava che fosse stato esplicitato il contenuto dell’incarico professionale.
6.6. Ne consegue che le doglianze non sono fondate, attesi i diversi principi di ordine generale già enunciati da questa Corte.
Il ricorso va quindi rigettato, con l’affermazione del seguente principio di diritto:
‘ Il ricorso per ingiunzione, in ragione della peculiare struttura del provvedimento di decreto ingiuntivo e della relativa procedura sommaria che ne disciplina l’emissione , integra necessariamente il decreto ingiuntivo stesso, con conseguente rilevanza RAGIONE_SOCIALE enunciazioni contenute nell’atto di ricorso , e richiamate per relationem, ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell’art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. Registro) ‘.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali, stante la mancanza di costituzione mediante controricorso dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 27/06/2024.