Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6325 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6325  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31421/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata  in INDIRIZZO INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE)  che  la  rappresenta  e  difende  unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA  della C.T.R. del LAZIO n. 1940/2018 depositata il 27/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME  COGNOME  impugna  la  sentenza  della    C.T.R.  del Lazio, che, in accoglimento dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato il ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso della maggiori somme trattenute a titolo di imposta sulla pensione integrativa erogata dall’RAGIONE_SOCIALE, di cui la contribuente  era  stata  dipendente,  con  ricalcolo  dell’aliquota fiscale dovuta nella misura del 15% ai sensi dell’art. 11, comma 6 d.lgs. 252/2005.
La C.T.R., pur dando atto che l’art. 11, comma 6 d.lgs. 252/2005 prevede una trattenuta a titolo di imposta relativamente alle forme pensionistiche complementari, ha ritenuto ostativa all’accoglimento della domanda la previsione di cui  all’art.  23,  comma  6  d.lgs.  252/2005,  che  impone  per  i pubblici  dipendenti  l’applicazione  della  norma  previgente  fino all’emanazione del decreto di attuazione, di cui all’art. 1, comma 2 lettera p) l. 243/2004.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato, in data  19 febbraio 2019, memoria di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME formula un unico motivo di ricorso, con il quale si duole, ex art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6 e 23, comma 5 d.lgs. 252/2005, nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contraddittorio fra le parti. Premesso che la pensione integrativa percepita dalla contribuente rientra fra le forme pensionistiche complementari disciplinate dall’art. 18 d.lgs. 124/1993, critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni si debba applicare la normativa
previgente l’entrata in vigore del d.lgs. 252/2005, in mancanza del decreto attuativo di cui all’art. 1  della l. 243/2004, essendo al  momento    dell’entrata  in  vigore  del  d.lgs.  252/2005,  già decorso il termine  di dodici mesi per l’emanazione del d.lgs. di attuazione,  ciò  comportando  la  scadenza  della  delega  di  cui all’art.  76  Cost.  e,  per  l’effetto,  l’applicazione  anche  ai  pubblici dipendenti della disciplina di cui all’art. 11, comma 6 cit..
Il motivo è fondato.
Con sentenza del 18 giugno 2019, n. 218 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. d-ter ), del d.P.R. n. 917 del 1986, anziché ai sensi dell’art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005. Ciò in quanto la disposizione, ‘nel prevedere che, sino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. p ), della legge n. 243 del 2004, sulle somme percepite dai dipendenti RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni a titolo di riscatto della posizione individuale maturata presso una forma di previdenza complementare collettiva si applica il regime fiscale previgente al d.lgs. n. 252 del 2005, invece del regime fiscale più favorevole introdotto da detto decreto per la stessa prestazione erogata ai dipendenti privati, discrimina due fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità, con violazione del principio dell’eguaglianza tributaria e una conseguente incidenza sul contesto sociale. La ratio del beneficio riconosciuto a favore dei dipendenti privati -quella di favorire lo sviluppo della previdenza complementare, dando attuazione al sistema dell’art. 38, secondo comma, Cost.è infatti identicamente ravvisabile anche nei confronti di quelli pubblici, senza che siano individuabili elementi che giustifichino
ragionevolmente una disomogeneità del trattamento fiscale agevolativo’ (Ufficio del massimario della Corte costituzionale).
Questa Sezione ha ulteriormente chiarito che ‘In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti RAGIONE_SOCIALE prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile “ratione temporis” ai cd. “vecchi iscritti” a “vecchi fondi”. (Sez. 5, Ordinanza n. 22665 del 19/07/2022)
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata  e  rinvia  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo grado  del  Lazio,  in  diversa  composizione,  cui  demanda  la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite di questo giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2025