Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29231 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29231 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 7751/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza n. 229/2022 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, depositata in data 11 gennaio 2022 e notificata il 12 gennaio 2022.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
tributi
L ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre con due motivi contro COGNOME NOME, che è rimasto intimato, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello RAGIONE_SOCIALE‘ufficio , in controversia avente ad oggetto il diniego tacito RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso Irpef relativa alla pensione integrativa del contribuente per gli anni dal 2013 al 2017.
La RAGIONE_SOCIALE.t.rRAGIONE_SOCIALE, nella sentenza impugnata, riteneva applicabile la tassazione agevolata di cui all’art.11 d .lgs. n. 252/2005, che prevede un’aliquota Irpef del 15 per cento in luogo RAGIONE_SOCIALEa tassazione ordinaria.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, lettera g), d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
La ricorrente ritiene censurabile la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. nella parte in cui ha ritenuto che il contribuente avesse presentato valide istanze di rimborso, adeguatamente documentate, pur essendo prive RAGIONE_SOCIALE‘indicazione degli estremi dei versamenti e degli importi RAGIONE_SOCIALE ritenute versate e di quelle chieste in restituzione.
1.2. Il primo motivo è inammissibile.
Questa Corte ha già enunciato il principio secondo cui <>(Cass. n.4565/2020).
Tuttavia il motivo di ricorso difetta di specificità, non riportando il contenuto RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso, ritenute sufficientemente specifiche e complete dal giudice di appello, il quale ha accertato che vi era stata una prima istanza a firma del contribuente ed una successiva ad integrazione, contenente la documentazione richiesta dall’ufficio, a firma del suo procuratore.
2.1. Con il secondo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ
Secondo l’a mministrazione ricorrente, l’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 non può trovare applicazione alle prestazioni come quelle del caso in esame che, seppure erogate dopo la data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto (1° gennaio 2007), si riferiscono a montanti maturati prima di quella data. Rappresenta, a tal proposito, che a seguito RAGIONE_SOCIALEa soppressione del RAGIONE_SOCIALE, disposta in data 01/10/1999 dall’art. 64, secondo comma, l. n. 144/99, il periodo di maturazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni non può estendersi oltre il 30 settembre 1999, data appunto in cui sono cessate le contribuzioni al RAGIONE_SOCIALE; di conseguenza, la rendita in questione corrisponde a montanti maturati entro il 30 settembre 1999.
2.2. Il secondo motivo è fondato e va accolto.
La questione controversa attiene al trattamento tributario applicabile alle prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di rendita periodica a favore degli ex dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE pensione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo stesso Istituto (RAGIONE_SOCIALE soppresso con
decorrenza dal 1ottobre 1999).
La ricorrente rileva che la disciplina RAGIONE_SOCIALE prestazioni di previdenza complementare erogate in forma di rendita periodica, è stata oggetto di diversi interventi normativi, a seguito dei quali il trattamento fiscale risulta differenziato in base al periodo di maturazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione. Più precisamente, il trattamento fiscale RAGIONE_SOCIALE prestazioni erogate in forma di rendita periodica è il seguente: – per i montanti maturati fino al 31/12/2000, come sarebbero quelli relativi al fondo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE percepito dall’odierno resistente, la prestazione, qualificabile come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, costituisce reddito assoggettato a tassazione ordinaria nella misura RAGIONE_SOCIALE‘87,50 per cento RAGIONE_SOCIALE‘ammontare percepito, ai sensi del d. lgs. n. 124 del 1993; – per i montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dal decreto legislativo 18/02/2000, n. 47, la prestazione è assoggettata a tassazione ordinaria per l’intero ammontare percepito, al netto RAGIONE_SOCIALEa parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ossia dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti finanziari tassati in capo al fondo; – per i montanti maturati dal 1° gennaio 2007, l’art. 11, comma 6, del d. lgs. n. 252 del 2005 prevede che la prestazione sia assoggettata a tassazione mediante ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento, che si riduce di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione ai fondi pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, vale a dire, fino al limite del 9 per cento.
Dunque, secondo la ricorrente, la disciplina introdotta dal d. lgs. n. 252 del 2005 troverebbe applicazione solo per le prestazioni corrispondenti ai montanti maturati a decorrere dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEo stesso, vale a dire dal 1° gennaio 2007. Diversamente, per le prestazioni riferibili a montanti maturati prima di tale data, continuano
ad applicarsi le previgenti disposizioni e, in particolare, per le prestazioni in forma di rendita corrispondenti a montanti maturati entro il 31 dicembre 2000, come quella in esame, resta applicabile, la tassazione ordinaria nei limiti del 87,50 per cento RAGIONE_SOCIALE‘ammontare corrisposto, in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui al d. lgs. n. 124 del 1993.
Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che <> (Cass. n. 22665/2022).
Dunque, s ulla premessa che l’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge 17 maggio 1999, n. 144, ha disposto la soppressione a decorrere dal 1° ottobre 1999 dei fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 (legge sul cd. parastato) , compresa la gestione speciale istituita presso l’RAGIONE_SOCIALE, è il caso di richiamare l’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che recita: «Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: b) ai montanti RAGIONE_SOCIALE prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data».
La sentenza impugnata, prescindendo del tutto dalla verifica del differenziato trattamento fiscale RAGIONE_SOCIALE prestazioni di previdenza
complementare in ragione del periodo di maturazione dei montanti di riferimento (trattamento disciplinato, peraltro, da espresse disposizioni transitorie), non ha fatto corretta applicazione dei principi menzionati e va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In conclusione, la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 10 ottobre 2023