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Tassazione Pensione Integrativa: la Cassazione decide

Un pensionato, ex dipendente pubblico iscritto a un fondo integrativo dal 1962, ha richiesto il rimborso delle maggiori imposte versate sulla sua pensione integrativa per gli anni dal 2011 al 2016. Sosteneva di aver diritto al regime fiscale agevolato introdotto dal D.Lgs. 252/2005. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per i cosiddetti ‘vecchi iscritti’ a ‘vecchi fondi’, il nuovo regime di tassazione pensione integrativa non si applica ai montanti maturati prima del 1° gennaio 2007. Pertanto, continua ad applicarsi la previgente e meno favorevole disciplina fiscale.

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Pubblicato il 11 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Tassazione Pensione Integrativa: La Cassazione Nega il Regime Agevolato ai ‘Vecchi Iscritti’

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 8978 del 4 aprile 2024, affronta una questione cruciale in materia di tassazione pensione integrativa. La Suprema Corte ha chiarito che il regime fiscale di favore introdotto nel 2007 non si applica retroattivamente ai montanti accumulati prima di tale data dai cosiddetti ‘vecchi iscritti’ a fondi pensione, anche se la pensione viene erogata oggi. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni dei giudici.

I Fatti di Causa

Un pensionato, ex dipendente di un ente pubblico, iscritto a un fondo pensionistico integrativo dal 1962 fino al 1992, ha presentato un ricorso contro l’Agenzia delle Entrate. L’oggetto della controversia era il trattamento fiscale della sua pensione integrativa percepita negli anni dal 2011 al 2016. Il contribuente sosteneva che tale prestazione dovesse essere assoggettata al regime fiscale agevolato previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 252/2005, che prevede una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, riducibile in base agli anni di partecipazione al fondo. Invece, l’ente previdenziale aveva continuato ad applicare la tassazione ordinaria, cumulando la pensione integrativa con quella principale.

Il pensionato aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva ribaltato la decisione, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Da qui il ricorso in Cassazione.

L’Analisi della Corte sulla tassazione pensione integrativa

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la decisione dei giudici d’appello. Il fulcro del ragionamento della Corte risiede nell’interpretazione delle norme transitorie contenute nel D.Lgs. 252/2005, in particolare nell’articolo 23.

I giudici hanno stabilito un principio fondamentale: per determinare il regime fiscale applicabile, non conta la data di erogazione della pensione, bensì la data in cui sono stati maturati i montanti contributivi. La Corte ha specificato che il nuovo e più vantaggioso sistema di tassazione pensione integrativa è inapplicabile ratione temporis (cioè per ragioni di tempo) ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 da parte di ‘vecchi iscritti’ a ‘vecchi fondi’.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte ha basato la sua decisione su diversi punti chiave:
1. Disciplina Transitoria: L’articolo 23, comma 7, del D.Lgs. 252/2005, stabilisce espressamente che per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e già iscritti a forme pensionistiche complementari, ai montanti delle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario previgente. Questa norma crea una chiara cesura temporale.
2. Distinzione tra Montante e Prestazione: I giudici hanno chiarito la distinzione tra il ‘montante’ (il capitale accumulato con i versamenti) e la ‘prestazione’ (la pensione erogata). La normativa transitoria si riferisce ai montanti maturati, preservando per essi il vecchio regime fiscale, a prescindere da quando la prestazione verrà effettivamente pagata.
3. Specificità dei Dipendenti Pubblici: Per i dipendenti pubblici, l’art. 23, comma 6, dello stesso decreto subordinava l’applicazione delle nuove norme all’emanazione di specifici decreti attuativi. In assenza di tali decreti, per essi continuava ad applicarsi ‘esclusivamente ed integralmente’ la normativa precedente.
4. Precedenti Giurisprudenziali: La Corte ha richiamato un proprio precedente (Cass. n. 22665/2022) che aveva già affermato lo stesso principio, consolidando un orientamento giurisprudenziale chiaro sul punto.

Conclusioni

L’ordinanza della Corte di Cassazione stabilisce in modo inequivocabile che il regime di tassazione pensione integrativa più favorevole, introdotto dal D.Lgs. 252/2005, non ha efficacia retroattiva. Per i lavoratori iscritti a fondi pensione prima del 1993, la porzione di pensione derivante da contributi versati fino al 31 dicembre 2006 rimane soggetta alle vecchie e meno vantaggiose regole di tassazione ordinaria. Questa decisione ha importanti implicazioni per migliaia di pensionati che si trovano in una situazione analoga, confermando che il momento di maturazione dei contributi è il criterio determinante per l’applicazione della disciplina fiscale.

A quale regime fiscale è soggetta una pensione integrativa per i cosiddetti ‘vecchi iscritti’ a fondi pensione?
La tassazione dipende dal periodo in cui sono stati accumulati i montanti contributivi. Per i capitali maturati fino al 31 dicembre 2006, si applica il regime fiscale previgente, che generalmente prevede la tassazione ordinaria. Per i montanti maturati dal 1° gennaio 2007, si applica il nuovo regime agevolato previsto dal D.Lgs. 252/2005.

Il regime fiscale agevolato del 2007 si applica alle pensioni pagate dopo tale data, anche se i contributi sono precedenti?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il fattore decisivo non è la data di erogazione della pensione, ma il periodo di maturazione dei montanti. Pertanto, una pensione pagata oggi ma derivante da contributi versati interamente prima del 2007 sarà soggetta interamente alle vecchie regole fiscali.

Perché la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del pensionato?
Il ricorso è stato rigettato perché il pensionato era un ‘vecchio iscritto’ (iscritto al fondo nel 1962) a un ‘vecchio fondo’. In base alla disciplina transitoria dell’art. 23 del D.Lgs. 252/2005, il nuovo sistema di tassazione agevolata è inapplicabile ‘ratione temporis’ ai montanti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007, per i quali continua a valere la normativa precedente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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