Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8978 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (c.f.: CODICE_FISCALE), nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, ivi residente al INDIRIZZO ed elettivamente domiciliato sempre in RAGIONE_SOCIALE al INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO (c.f.: CODICE_FISCALE -PEC: EMAIL), dal quale è rappresentato e difeso con procura RAGIONE_SOCIALE del 23/03/2023
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato – contoricorrente –
Avverso la sentenza resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 2499/22, depositata il 28 settembre 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Con ricorso-reclamo notificato il 11/02/2020, iscritto al n.1067/2020 RG -sez. n.5 (all.1), COGNOME NOME adiva la
Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, deducendo: -di essere titolare, quale ex dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE ed iscritto al RAGIONE_SOCIALE dal 01/09/1962 al 14/06/1992, della RAGIONE_SOCIALE di categoria PI n.NUMERO_DOCUMENTO; – che tale RAGIONE_SOCIALE integrativa veniva cumulata con il trattamento pensionistico ordinario dell’assicurazione generale obbligatoria e sottoposta a tassazione ordinaria in ragione dell’87,50%; – che la RAGIONE_SOCIALE integrativa doveva, invece, essere trattata separatamente sulla base dei criteri previsti dall’art.11 comma 6 del Decr. Leg.vo n.252 del 05/12/2005 e, quindi, sottoposta ad una tassazione inferiore (ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite di riduzione di 6 punti percentuali); che per tali motivi aveva chiesto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con varie istanze, l’ultima RAGIONE_SOCIALE quali notificata il 27/10/2017, il rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte versate, per effetto della rideterminazione data dall’applicazione della norma innanzi indicata con riferimento agli anni dal 2011 al 2016. Concludeva, pertanto, per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE seguenti conclusioni: – a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a godere, in relazione al trattamento pensionistico complementare percepito, dei benefici fiscali previsti dall’art.11 comma 6 del Decreto Leg.vo 252/2005 e, per l’effetto: -b) ordinare all’RAGIONE_SOCIALE di disporre che l’RAGIONE_SOCIALE, quale sostituto di imposta, desse applicazione della norma di cui all’art.11 comma 6 del Decreto Leg.vo 252/2005 al trattamento pensionistico complementare del ricorrente; -c) condannare l’RAGIONE_SOCIALE a rimborsare al ricorrente la complessiva somma di €.26.884,93, oltre alle relative addizionali e agli interessi legali come per legge; d) condannare l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e competenze tutte del presente
procedimento in favore del ricorrente. Con atto del 10/09/2020 (all.2), si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE, che chiedeva il rigetto del ricorso. L’Amministrazione resistente eccepiva: – la disciplina fiscale invocata dal ricorrente (art.11 co.6 D.Lgs. 252/2005) si applicava solo alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati a decorrere dal 01/01/2007, mentre per le prestazioni corrispondenti ai montanti maturati prima di tale data continuavano ad applicarsi le previgenti disposizioni; poiché le prestazioni erogate dal RAGIONE_SOCIALE, per come dedotto dallo stesso ricorrente, si riferivano a montanti maturati fino al 30 settembre 1999 – le iscrizioni al RAGIONE_SOCIALE essendo cessate a decorrere dal 1 ottobre 1999 per effetto della soppressione del RAGIONE_SOCIALE stesso -dette prestazioni erano soggette a tassazione ordinaria nei limiti del 87,50% dell’ammontare corrisposto; -l’art.11 co. 6 del Decr eto n.252/2005 non era applicabile al caso di specie in quanto, a mente dell’art.23 co.6 del predetto Decreto, fino alla emanazione del Decreto Legislativo di attuazione dell’art.1 comma 2, lettera p) della legge 23 agosto 2004 n.243, ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del Decreto 30 marzo 2001 n.165, ai quali apparteneva il ricorrente, si applicava esclusivamente la previgente normativa; – a mente dell’art.1.co. 156 della Legge 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018), per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni iscritti alle forme pensionistiche complementari, alla data di entrata in vigore della predetta legge, le disposizioni sulla deducibilità dei premi e il regime di tassazione di cui al Decreto 252/2005 si applicavano a decorrere dal 01/01/2018.
2.La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – sez.5, con sentenza n.1698/2021 depositata il 22/11/2021 (all.3), accoglieva il ricorso, condannava l’RAGIONE_SOCIALE al rimborso della somma di €.26.884,93 oltre interessi, condannava la stessa RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del
ricorrente. Il COGNOME di primo grado motivava la propria decisione rilevando che: -l’eccezione di inapplicabilità del regime di tassazione di cui all’art.11 co.6 D.Lgs. 252/2005 fondata sul richiamo al comma 6 dell’art.23 del predetto Decreto (mancata emanazione dei decreti attuativi di cui alla Legge Delega n.243/2004), era superata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.218 del 03/10/2019; la sentenza della Corte, anche se aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.23 co.6 D.Lgs. 252/2005 con riferimento alle somme percepite dai pubblici RAGIONE_SOCIALE in forma di riscatto (art.14 D.Lgs. 252/2005) e non in forma di rendita, aveva una portata generale, avendo sancito la sostanziale irragionevolezza del differente trattamento fiscale tra dipendente pubblico e privato; l’eccezione dell’A.d.E. fondata sull’inapplicabilità del regime fiscale agevolato con richiamo all’art.art.23 co.7 D.Lgs. 252/2005 (lavoratori le cui prestazioni si riferivano a montanti confluiti su RAGIONE_SOCIALE Previdenziali prima del 01/01/2007), confliggeva con la corretta lettura della stessa norma che al comma 6, lett.c) riservava proprio ai predetti lavoratori di optare per l’applicazione del regime di cui all’art.11, con la sola limitazione della decorrenza dal 01/01/2007; -il riferimento all’art.1 co. 156 della Legge 205/2017, siccome norma precedente alla pronuncia della Corte Costituzionale n.218/2019, appariva inconferente proprio per effetto della conclamata illegittimità del differente trattamento fiscale riservato ai RAGIONE_SOCIALE pubblici rispetto ai privati.
3. Avverso la sentenza proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE con atto notificato il 21/01/2022 (all.4), con cui si censurava la decisione impugnata per violazione dell’art.11 co.6 D.Lgs. 252/2005, norma questa, a dire dell’appellante, erroneamente applicata dal COGNOME di primo grado al caso di specie, in quanto mancava l’adozione RAGIONE_SOCIALE norme attuative ex art.23 co.6 D.Lgs. 252/2005 e l’intervento della Corte
Costituzionale (sent. 218/2019) riguardava solo la prestazione di riscatto ex art.14 D.Lgs. 252/2005 e non quella di rendita; – le rendite pensionistiche dedotte dal contribuente, relative agli anni 2011- 2016, riguardavano montanti maturati entro il 30/09/1999, mentre quelle per le quali era previsto il beneficio di cui all’art.11 co.6 D.Lgs. 252/2005 dovevano corrispondere a montanti maturati a decorrere dal 01/01/2007. Chiedeva quindi l’annullamento della sentenza di primo grado, con il favore RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio. Resisteva all’appello COGNOME con controdeduzioni depositate il 22/03/2022 (all.5), rilevando l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto. Il giudizio veniva deciso con la sentenza n.2499/2022 depositata il 28/09/2022, oggetto dell’odierna impugnazione, con la quale la C.G.T. di II grado della Puglia accoglieva l’appello sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti motivazioni: – a norma dell’art.23 co.7 del D.Lgs. 252/2005, ai lavoratori assunti antecedentemente al 29/04/1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992 n.421, per i montanti RAGIONE_SOCIALE prestazioni entro il 31/12/2006 doveva applicarsi il regime tributario vigente alla predetta data e non il regime agevolato di cui all’art. 11, co.6 del D.Lgs. 252/2005, sicché la sentenza di primo grado andava annullata perché pronunciatasi in contrasto con tale norma; richiamava sul punto l’orientamento espresso dalla Suprema Corte con l’ordinanza n.22665 del 19/07/2022 e la recente decisione della stessa C.G.T. n.2433/22 del 15/09/2022.
Ricorre quindi in cassazione il contribuente affidandosi a un unico motivo.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce ‘ Violazione ed errata applicazione degli artt.11, co.6 e 23 D.Lgs. 252/2005. Violazione ed errata applicazione dell’art. 64 Legge n. 144/1999 – Violazione ed errata applicazione dell’art.21 D.Lgs. 252/2005 (che ha
sostituito l’art.52, co.1 lett. d) d.P.R. 917/1986) e dell’art. 50 co.1 lett. h-bis d.P.R. 917/1986 (art.360 n.3 c.p.c.) ‘ . Lo stesso deduce in particolare che la decisione della Corte territoriale esclude l’applicazione al contribuente, odierno ricorrente, del trattamento tributario di cui all’art.11 co.6 D.Lgs. 252/2005, richiamando l’art.23 co.7 dello stesso Decreto Legislativo, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte di cui all’ordinanza n.22665/2022. Questi sarebbero, nella sostanza, i motivi che impedirebbero il riconoscimento dell’invocato trattamento agevolativo introdotto dal D.Lgs. 252/2005: – la RAGIONE_SOCIALE integrativa del ricorrente sarebbe riferibile a montanti maturati fino al 1999, data di estinzione del RAGIONE_SOCIALE in cui confluiva la contribuzione dell’ex dipendente RAGIONE_SOCIALE; – la norma in parola (art.11 co.6 D.Lgs.252/2005) si applicherebbe solo alle prestazioni corrispondenti a montanti maturati a decorrere dal 01/01/2007. Ma dalla lettura RAGIONE_SOCIALE norme regolatrici della materia si desume l’erroneità della soluzione adottata dalla Corte di merito. -I.a) Ed invero, l’art.11 del D.Lgs. 252/2005, la cui rubrica si intitola ‘Prestazioni’, al comma 6 prevede espressamente che ‘… Sulla parte imponibile RAGIONE_SOCIALE prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione …’. L’art.21 del D.Lgs. 252/2005 (‘Abrogazioni e modifiche’) ha sostituito la lettera d) del comma 1 dell’art.52 del TUIR (d.P.R. 917/1986), intitolato a sua volta ‘Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente’, prescrivendo che ‘… per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’art.50, comunque erogate, si applicano le disposizioni di cui all’art.11 e quelle di cui all’art.23 co.6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 …’. La prestazioni pensionistiche di cui alla lettera hbis) dell’art.50 del TUIR (d.P.R. 917/1986) sono quelle ‘… di cui al decreto 21 aprile 1993 n.124 e al decreto legislativo 5
dicembre 2005 n.252 …’. L’elencazione RAGIONE_SOCIALE norme dianzi esposta traccia il quadro completo del regime di tassazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 252/2005, tra le quali rientra quella del ricorrente. La tesi prospettata nella sentenza oggetto di impugnazione richiama la norma prevista dall’art.23 co.7 del D.Lgs. 252/2005, secondo la quale ‘… Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultimo iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n.421 … b) ai montanti RAGIONE_SOCIALE prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data …’. Ma il richiamo a tale norma è del tutto inconferente. Intanto, la differente terminologia utilizzata dal Legislatore assume rilievo dirimente ai fini della questione dibattuta. Mentre, infatti, la norma invocata dal ricorrente (art.11 co.6 D.Lgs. 252/2005) riguarda la tassazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni pensionistiche erogate, le uniche – in quanto tali a costituire reddito e quindi le uniche per le quali ha senso parlare di tassazione, la norma richiamata in sentenza riguarda i montanti RAGIONE_SOCIALE prestazioni per i quali potrebbe al postutto prefigurarsi un regime tributario (ad esempio: deducibilità) che nulla ha a che vedere con la tassazione di un reddito. Questa conclusione è avallata dalla lettura completa dell’art.23 comma 7 che alla precedente lettera a), riferendosi sempre alla categoria di lavoratori dianzi indicata, recita testualmente: ‘… alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art.8 …’; e i commi 4 e 5 dell’art.8 del D.Lgs. 252/2005 regolano appunto la deducibilità dei contributi sia volontari sia dovuti in base a contratti e accordi collettivi alle forme di previdenza complementare. Quindi, quello che la norma dell’art.23 comma 7 intende regolare non è la tassazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni e, quindi, la tassazione della RAGIONE_SOCIALE erogata a favore del ricorrente, ma il regime tributario dei montanti
contributivi, che è cosa ben diversa. Del resto, lo stesso art.23 al comma 5 D.Lgs. 252/2005 esordisce in maniera chiara ed inequivocabile, prescrivendo che ‘… Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime della tassazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 …’. Alla luce di quanto dianzi esposto, appare chiaro ed incontrastato il diritto di COGNOME NOME ad invocare per la propria RAGIONE_SOCIALE integrativa il trattamento fiscale previsto dall’art.11 comma 6 del D.Lgs. 252/2005, proprio perché le rendite erogate per la quali egli chiede l’applicazione dell’agevolazione fiscale si riferiscono agli anni dal 2011 al 2016, tutti successivi al 2007. Correttamente la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE aveva in primo grado riconosciuto al ricorrente il diritto a vedere la propria RAGIONE_SOCIALE integrativa tassata con l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta prevista dall’art.11 co.6 in luogo dell’IRPEF ordinaria, decisione che il COGNOME Tributario di appello, con la sentenza oggetto della odierna impugnazione, ha illegittimamente annullato, negando l’invocato beneficio fiscale. -I.b) Va poi rimarcato come il ricorso al concetto di montante per escludere l’assoggettabilità della RAGIONE_SOCIALE in parola all’invocato regime di tassazione agevolata, si riveli comunque inconferente sotto altro profilo. Ed infatti, l’art.64 della legge 144/1999, nel sopprimere il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha sancito: al comma 3 che ‘In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto all’importo del trattamento pensionistico calcolato sulla base RAGIONE_SOCIALE normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e RAGIONE_SOCIALE anzianità contributive maturate alla data del 1.10.1999. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’RAGIONE_SOCIALE,
saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base’. – al comma 4, primo periodo, che: ‘A decorrere dalla data di cui al comma 2, (1° ottobre 1999, soppressione dei RAGIONE_SOCIALE) gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli importi di RAGIONE_SOCIALE calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio dei rispettivi enti, presso i quali è istituita apposita evidenza contabile’. – al comma 5 che: ‘A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 2′. Ciò val quanto dire che ciascun RAGIONE_SOCIALE è restato a carico del bilancio dei rispettivi Enti, salvo casi di scioglimento o incorporamento in altro Ente similare, come pure il relativo sistema finanziario che regolava i RAGIONE_SOCIALE integrativi -tra cui quello RAGIONE_SOCIALE -che non erano basati in alcun modo su ‘montanti’ individuali per singolo dipendente iscritto e tanto meno ‘montanti’ per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni individuali e nei quali affluisce il contributo di solidarietà introdotto dal comma 5 della L.144/1999. Ciò in coerenza alla finalità di integrare la prestazione pensionistica obbligatoria gestita dall’RAGIONE_SOCIALE secondo quanto previsto dall’art. 27 del Regolamento di previdenza RAGIONE_SOCIALE, fonte normativa RAGIONE_SOCIALE P.I., in base al quale ‘La RAGIONE_SOCIALE diretta è calcolata in modo che il suo importo sommato a quello dell’analoga prestazione a carico dell’assicurazione obbligatoria raggiunga un trattamento pensionistico complessivo pari a tanti quarantesimi dell’ultima retribuzione spettante, per quanti sono gli 12 anni di servizio utile, sino ad un massimo di 40′, assicurando dopo il pensionamento un tenore di vita il più possibile vicino al precedente status. In definitiva, una cosa è la tassazione tributaria della RAGIONE_SOCIALE, intesa come prestazione erogata, per la quale vige il criterio dettato dall’art.23 co. 5 e dell’art.11 co. 6 del D.Lgs. 252/2005, che include
sicuramente nel nuovo beneficio le pensioni erogate a decorrere dal 01/01/2007, come quella del ricorrente; altro è il trattamento fiscale riservato ai montanti contributivi, al quale fa riferimento la normativa richiamata nella sentenza oggetto di impugnazione e che non incide in alcun modo sulla domanda proposta dal ricorrente. I.c) Il principio enunciato da Cass., sez.V., ord. n.22665/2022, al quale la sentenza impugnata fa espresso richiamo, non offre argomenti sufficienti a superare la censura di illegittimità sollevata con il presente ricorso, posto che quel principio, a sommesso parere di chi scrive, offre una lettura ed una chiave interpretativa della normativa applicabile al caso di specie (art.11 comma 6 ed art.26 commi 5, 6 e 7 D.Lgs. 252/2005) assolutamente non condivisibile. Si afferma, infatti, che in tema di fondi previdenziali integrativi, per i cosidetti ‘vecchi iscritti’ a ‘vecchi fondi’, vale a dire per quei lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e che entro tale data risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 421/1992, con particolare riferimento alla gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE soppressa a far data dal 01/01/1999, è inapplicabile ratione temporis la disciplina fiscale prevista dall’art.11 co. 6 del Decreto Legislativo n.252/2005 in vigore dal 01/01/2007. Con l’affermazione di detto principio la Suprema Corte ha inteso, tra l’altro, dare seguito all’orientamento (Cass. SS.UU. 22/06/2011 nn.13462 e 13645). Ebbene, il riferimento di Cass. n.22665/2022 a tale orientamento, utilizzato per affermare il principio di cui innanzi in quanto riguardante ‘materia limitrofa’, appare inconferente, posto che la materia dell’applicabilità dell’art.11 co.6 D.Lgs. 252/2005 alla RAGIONE_SOCIALE integrativa-complementare del sig. COGNOME riguarda differenti imposte e differenti redditi che mal si conciliano con la materia precedentemente affrontata da SS.UU. n.13462/2011. Ed invero, venendo alla materia dei RAGIONE_SOCIALE PIA e RAGIONE_SOCIALE, deve rilevarsi che la tassazione separata riguarda redditi
percepiti una tantum (a titolo di esempio: il TFR, gli emolumenti arretrati da lavoro dipendente, quelli provenienti dall’erogazione della sorte capitale sopra citata) i quali, pur essendo sottoposti ad IRPEF, non concorrono a formare il reddito complessivo, sicché la tassazione separata può essere considerata a tutti gli effetti come un fattore correttivo dell’IRPEF ordinaria, la quale invece viene calcolata sulla base del reddito complessivo annualmente conseguito. La tassazione con aliquota sostitutiva (12,50% o 26%), invece, riguarda sempre redditi percepiti una tantum, ma derivanti dalla liquidazione dei rendimenti finanziari, cioé quelli ottenuti dagli investimenti effettuati con i capitali propri dell’investitore, che vengono attinti dalla tassa anzidetta secondo l’aliquota stabilita dalla legge (ad esempio: i Titoli di Stato, le Obbligazioni emesse dalle Regioni, Comune, Istituzioni assimilate, etc., per i quali l’aliquota è del 12,50%, mentre è ordinariamente del 26% per tutti gli altri tipi di rendimenti ottenuti dall’investimento, quali dividendi azionari, plusvalenze, riscatto anticipato di assicurazioni sulla vita, salvo alcune eccezioni per le quali è applicata ancora l’aliquota del 20%). Ebbene, nelle anzidette fattispecie non rientrano assolutamente le pensioni, a qualunque specie esse appartengano, per le quali il T.U.I.R. stabilisce che, essendo inquadrate nei ‘redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato’, devono essere tassate secondo le regole dell’IRPEF ordinaria. E i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di ogni qualifica e grado (fra i quali il ricorrente) sono sempre stati iscritti obbligatoriamente all’RAGIONE_SOCIALE (ARAGIONE_SOCIALE) per il loro trattamento pensionistico, mentre il RAGIONE_SOCIALE di cui al Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del RAGIONE_SOCIALE a rapporto d’impiego, dalla sua costituzione fino alla soppressione (1999) aveva sempre avuto la funzione di corrispondere loro prestazioni pensionistiche integrative di quelle dell’A.G.O., sottoposte al regime IRPEF, rientrando nel reddito complessivo di
ciascuno. Viceversa, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il proprio trattamento pensionistico era obbligatoriamente iscritto al ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (gestito da RAGIONE_SOCIALE in quanto sostitutivo dell’RAGIONE_SOCIALE.G.O.) che, istituito nel 1956, fu soppresso il 1° gennaio 2000 per problemi di sostenibilità finanziaria e fatto confluire in quello dell’A.G.O. Poi, a partire dal 1986, ma solo per i suoi dirigenti, RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto alla loro iscrizione anche al RAGIONE_SOCIALE PIA (RAGIONE_SOCIALE di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente) assicurando loro, alla maturazione della RAGIONE_SOCIALE obbligatoria del RAGIONE_SOCIALE anzidetto, una sorta di benefit di carattere finaziario/assicurativo liquidabile in capitale al momento del pensionamento, beneficio questo riconosciuto dal succeduto RAGIONE_SOCIALE ai dirigenti che, risultando assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 124/1993 ed avendo aderito al nuovo RAGIONE_SOCIALE complementare, sulla base della documentazione prodotta potevano trasferirvi l’anzianità di iscrizione maturata nel RAGIONE_SOCIALE PIA. Anche per tali motivi, la questione del regime tributario applicabile in base al diritto intertemporale di cui all’art.11 co.6 e all’art.23 del D.Lgs. 252/2005 alle prestazioni previdenziali complementari degli ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui alla Legge 70/1975, non può assolutamente considerarsi ‘materia limitrofa’ rispetto a quella del regime applicabile agli ex dirigenti RAGIONE_SOCIALE iscritti ai RAGIONE_SOCIALE, in quanto: -a) la prima riguarda prestazioni pensionistiche equiparate a tutti gli effetti a redditi da lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato, con tassazione ordinaria IRPEF, in luogo della quale viene prevista, ai sensi dell’art.11 co.6 D.Lgs. 252/2005, una ritenuta a titolo di imposta con meccanismo premiale collegato all’anzianità di permanenza di iscrizione al RAGIONE_SOCIALE complementare; – b) la seconda riguarda redditi percepiti una tantum che non concorrono a formare
il reddito complessivo e che ricevono, alternativamente ed a seconda che si tratti o meno di sorte capitale corrispondente all’at tribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, una tassazione separata che opera come un fattore correttivo dell’IRPEF ovvero una aliquota sostitutiva, sempre su redditi una tantum derivanti dalla liquidazione di rendimenti finanziari in tutto paragonabili a quelli rivenienti da investimenti di capitali fatti dall’investitore. Non v’é chi non veda una sostanziale differenza tra le due fattispecie, per le quali è pur vero che il legislatore abbia previsto l’applicazione di un regime tributario in funzione anche del diritto intertemporale, ma che al di là di tale aspetto, rispondono a logiche e forme di premialità tributaria che escludono radicalmente la possibilità di una lettura o di un approccio esegetico comune. Ragion per cui, la sopra richiamata decisione di SS.UU. n.13642/2011 non può rappresentare un paradigma da utilizzare come chiave interpretativa comune, né, quindi, un valido precedente giurisprudenziale a sostegno della tesi della non applicabilità al caso di specie del regime di tassazione previsto dall’art.11 co.6
Il motivo è infondato e la RAGIONE_SOCIALE ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE norme denunciate.
Invero il caso in contestazione non involge la disciplina dell’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 252 del 2005, in quanto per le prestazioni che, seppure erogate dopo la data di entrata in vigore dello stesso decreto (1° gennaio 2007) si riferiscono a montanti previdenziali -intesi come contribuzioni – maturati prima di quella data, e trattandosi nel caso di pubblico dipendente, in ispecie di dipendente RAGIONE_SOCIALE, vale l’espressa preclusione dell’articolo 23, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 252 del 2005, per cui la posizione dei RAGIONE_SOCIALE pubblici è subordinata all’applicazione del medesimo decreto all’adozione di norme attuative. In merito all’operatività di quest’ultimo regime fiscale, l’articolo 23 dello
stesso d.lgs. n. 252 del 2005 stabilisce infatti al comma 6 che «Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa». Ciò precisato vale chiarire che per la giurisprudenza di questa Corte regolatrice
«In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti RAGIONE_SOCIALE prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data. Ne consegue che per i c.d. ‘vecchi iscritti’ a ‘vecchi fondi’ compresa (in relazione al caso in esame) la gestione RAGIONE_SOCIALE istituita presso l’RAGIONE_SOCIALE (e soppressa dal 1°/1/1999) -è senz’altro inapplicabile ratione temporis il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, in vigore dal 1/01/2007»
(ex plurimis Cass.n.22665/2022).
Orbene il ricorrente è stato iscritto al fondo dal 1° settembre 1962 al 14 giugno 1992, per cui sulla base RAGIONE_SOCIALE precedenti osservazioni tanto basta.
Il ricorso deve essere dunque rigettato, con aggravio di spese in capo al ricorrente.
Le spese gravano sul ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, che liquida in € 5.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024