Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30699 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30699 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, residente a Roma, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso; – ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3571/2018, depositata il 29 maggio 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La contribuente chiedeva il rimborso di parte delle ritenute operate sulla propria pensione RAGIONE_SOCIALE, erogatagli quale ex dipendente RAGIONE_SOCIALE, per il periodo 20092012, per un importo di € 5.204,00, in base al regime agevolativo di cui all’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005.
A fronte del silenziorifiuto dell’amministrazione fiscale, la contribuente proponeva ricorso respinto dalla CTP di Roma sulla
Vecchi iscr vecchi fondi (RAGIONE_SOCIALE)
base della mancata emanazione del decreto legislativo previsto dall’art. 1, comma 2, lett. p, l. n. 243/2004, per cui ai dipendenti pubblici si applicherebbe tuttora la disciplina anteatta come disposto dall’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005. Anche la CTR del Lazio , adìta in sede d’appello, concludeva nel senso dell’ostacolo costituito dalla mancata emanazione del decreto attuativo, e confermava quindi la sentenza di primo grado.
Ricorre quindi in cassazione la contribuente con due motivi. L’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. La ricorrente ha poi depositato due memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, e 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La contribuente deduce che anzitutto quella erogata dall’RAGIONE_SOCIALE era una pensione integrativa, cui quindi andava applicato il regime agevolativo di cui all’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, che prevede la tassazione al 15 %, ridotta peraltro dello 0,30 % annuo in relazione all’iscrizione al fondo per ogni anno eccedente il quindicesimo, ed essendo stata iscritta la ricorrente per trentacinque anni, fruiva la stessa della riduzione massima, sicché la tassazione andava operata all’aliquota del 9%.
Il vincolo contenuto nell’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, sarebbe superato dal fatto che il decreto attuativo non era stato emanato nei termini previsti, per cui rimaneva inoperante.
Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, sotto altro profilo, in quanto cioè la CTR non avrebbe esaminato la questione di legittimità costituzionale della norma citata, ove ritenuta vigente, per disparità di trattamento che ne deriverebbe tra ex dipendenti pubblici ed ex dipendenti privati, in violazione dunque dell’art. 3, Cost., nonché
per violazione dei principi e criteri direttivi, in violazione dunque dell’art. 76, Cost.
Va anzitutto osservato come l’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005, dispone che, ai «lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. 23 ottobre 1992, n. 421», per quanto riguarda il regime fiscale dei montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006, «si applica il regime tributario vigente alla predetta data».
Così delineata la normativa applicabile al caso di specie, la giurisprudenza consolidata afferma il principio di diritto secondo il quale «in tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23, comma 7, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile ratione temporis ai cd. “vecchi iscritti” a “vecchi fondi”» (Cass. 19 luglio 2022, n. 22665).
In particolare, deve aggiungersi che tale orientamento è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 13642 e 13645 del 2011, rispetto al trattamento previdenziale degli ex dirigenti RAGIONE_SOCIALE iscritti ai fondi pensione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -materia finitima a quella in esame -ha statuito che «in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un RAGIONE_SOCIALE a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale
prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al citato D.P.R. n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17».
Nel caso di specie, è pacifico che trattasi di montanti derivanti dal fondo integrativo previdenziale RAGIONE_SOCIALE.
Orbene nello stesso ricorso si dà atto dell’iscrizione della ricorrente per trentacinque anni, per cui è pacifico che la stessa sia una vecchia iscritta a vecchio fondo (cui rientrava quello di specie, come indicato sempre nel ricorso a pag. 12), con conseguente applicazione in radice del regime anteatto, senza che venga dunque in rilievo la disposizione citata di cui all’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005.
Il ricorso si appalesa dunque infondato, pur dovendosi procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
Da tanto deriva il rigetto del ricorso, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente, da liquidarsi come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.400,00 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023