Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29973 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29973 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
Oggetto: Fondi previdenziali integrativi – Sistema di tassazione agevolata ex art. 11, co. 6, d.lgs. 252/2005 – rinuncia al ricorso per cassazione – estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19130/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 7137/2019, depositata in data 20 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre
2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, ex dipendente RAGIONE_SOCIALE, proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso il silenziorifiuto formatosi sull’istanza volta ad ottenere il rimborso RAGIONE_SOCIALEe maggiori somme trattenute a titolo di Irpef, dal 2008 al 2015, sulla pensione RAGIONE_SOCIALE complementare erogatagli dal RAGIONE_SOCIALE istituito per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘Istituto, per effetto RAGIONE_SOCIALEa mancata applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, con decorrenza dall’01/01/2008.
La CTP rigettava la domanda, assumendo che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 7, d.lgs. n. 252/2005, ai cd. ‘vecchi iscritti’, per i quali il montante dei contributi era maturato alla data del 31/12/2006, come nel caso di specie, si applicava il regime tributario pregresso, ossia la tassazione ordinaria sull’imponibile, e non quella agevolata invocata nel caso in esame.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la sentenza impugnata, rilevando dapprima che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 d.P.R. n. 602/1973, il contribuente era decaduto dal diritto ad ottenere il rimborso RAGIONE_SOCIALEe ritenute fiscali antecedenti all’08/09/2012, e statuendo poi che la pretesa di rimborso era infondata anche per il periodo successivo a tale data, in quanto, a seguito RAGIONE_SOCIALEa soppressione dei fondi di pensione RAGIONE_SOCIALE disposta dall’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 144/1999, era cessata la contribuzione prevista per il finanziamento di tali fondi e, di conseguenza, era venuta meno la stessa possibilità di dar luogo ai montanti successivi.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa CTR, limitatamente alla pretesa volta al rimborso RAGIONE_SOCIALEe maggiori ritenute fiscali subite dall’08/09/2012, ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale del 05/11/2025.
Il 21/10/2025 il ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio di cassazione ed accettazione RAGIONE_SOCIALEa stessa da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 144/1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 7, lett. b) , d.lgs. n. 252/2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto non applicabile alla pensione RAGIONE_SOCIALE corrisposta dall’RAGIONE_SOCIALE il regime agevolativo di cui all’art. 11, comma 6, cit., sebbene tale regime operi in favore RAGIONE_SOCIALEe ‘prestazioni pensionistiche comunque erogate’, con conseguente irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa intervenuta soppressione del RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, secondo il ricorrente, sostenere che ‘la soppressione dei Fondi, facendo venir meno la contribuzione degli iscritti, aveva – già nel 1999 – definitivamente determinato il montante sul quale calcolare la futura prestazione previdenziale RAGIONE_SOCIALE sulla base RAGIONE_SOCIALEa normativa all’epoca vigente’ è errato, in quanto la disciplina dei montanti, di cui all’art. 23, comma 7, lett. b) , d.lgs. n. 252/2005, riguarda solo le prestazioni maturate o accumulate, e non anche la ‘pensione erogata’, che è di natura complementare anche con la chiusura (avvenuta l’01/10/1999) del relativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed è pertanto soggetta alla tassazione agevolata di cui all’art. 11, comma 6, cit.
Con il secondo motivo si deduce congiuntamente, da un lato, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 6, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 7, lett. b) , d.lgs. n. 252/2005 ‘sotto altro profilo’, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e, dall’altro, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza perchè la motivazione presenta
un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR, a sostegno del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso, dapprima affermato che il contribuente aveva sostenuto di essere iscritto al RAGIONE_SOCIALE sebbene, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 6, cit., presupposto RAGIONE_SOCIALE‘invocata tassazione agevolata fosse l’erogazione RAGIONE_SOCIALEa pensione, e quindi il non essere più iscritto al predetto RAGIONE_SOCIALE -e poi contraddittoriamente sostenuto che il medesimo ricorrente non era più titolare RAGIONE_SOCIALEa ‘persistente iscrizione ad un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o complementare alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa riforma’. La contraddittorietà insanabile di tali argomentazioni determinerebbe la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente.
Preliminarmente deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa intervenuta rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, depositata dal contribuente in data 21/10/2025, con contestuale accettazione RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, anche in ordine alla richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 c.p.c. va, quindi, disposta l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese a norma del quarto comma RAGIONE_SOCIALEa predetta norma.
Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese giudiziali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME