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Tassazione pensione estero: Cassazione chiarisce

Due contribuenti residenti in Francia chiedevano il rimborso dell’IRPEF sulla loro pensione italiana, già tassata oltralpe. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che la convenzione italo-francese permette la tassazione della pensione estero nel Paese che la eroga (Italia), quando questa rientra nel sistema di sicurezza sociale. Spetta poi allo Stato di residenza (Francia) applicare meccanismi, come il credito d’imposta, per evitare la doppia imposizione.

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Pubblicato il 21 febbraio 2026 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Tassazione Pensione Estero: La Cassazione sulla Convenzione Italia-Francia

La gestione della tassazione pensione estero è una questione di grande rilevanza per molti cittadini italiani che, dopo una vita di lavoro, scelgono di trasferirsi all’estero. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento cruciale sull’interpretazione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, specificando in quale Stato debbano essere tassate le pensioni di vecchiaia erogate dall’INPS.

I Fatti del Caso: La Richiesta di Rimborso IRPEF

La vicenda ha origine dalla richiesta di due contribuenti, residenti in Francia, di ottenere il rimborso dell’IRPEF trattenuta dall’INPS sulla loro pensione per l’anno 2011. A loro avviso, tale pensione era già stata assoggettata a tassazione nel loro Stato di residenza, la Francia, e pertanto non doveva essere tassata anche in Italia.

Inizialmente, la Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo che le pensioni, essendo erogate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, fossero tassabili in Italia secondo l’art. 18, comma 2, della convenzione italo-francese. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale aveva ribaltato la decisione, accogliendo la tesi dei contribuenti e qualificando le somme come pensioni di vecchiaia corrisposte in virtù di contributi lavorativi.

Contro questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione.

La Decisione della Cassazione e la Tassazione Pensione Estero

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che le pensioni di vecchiaia erogate dall’INPS a soggetti residenti in Francia sono imponibili in Italia. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 18 della Convenzione tra Italia e Francia, ratificata con legge n. 20/1992.

L’Interpretazione dell’Art. 18 della Convenzione

L’articolo 18 della convenzione distingue due tipi di pensioni:
1. Pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario (comma 1).
2. Pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato (comma 2).

La Corte ha chiarito che la pensione di vecchiaia erogata dall’INPS rientra pienamente nella seconda categoria.

La Nozione di “Sicurezza Sociale”

Per giungere a questa conclusione, i giudici hanno specificato che il termine “sicurezza sociale”, in assenza di una definizione specifica nella convenzione, deve essere interpretato secondo l’ordinamento italiano. In Italia, questo concetto ha un significato ampio, che include non solo l’assistenza ma anche la previdenza, come le pensioni derivanti dal versamento di contributi obbligatori. Si tratta di diritti inviolabili della persona, tutelati anche a livello costituzionale (art. 38 Cost.).

Le Motivazioni della Corte

La Corte ha motivato la sua decisione affermando che l’interpretazione corretta dell’art. 18, comma 2, porta a considerare le pensioni erogate dal sistema di sicurezza sociale italiano come soggette alla potestà impositiva di entrambi gli Stati. Questo significa che l’Italia, come Stato della fonte, ha il diritto di tassare la pensione che eroga.

Questo non crea necessariamente una doppia imposizione penalizzante per il contribuente. La stessa convenzione, all’art. 24, prevede infatti l’obbligo per lo Stato di residenza (in questo caso la Francia) di adottare strumenti per eliminare o mitigare la doppia imposizione, tipicamente attraverso il meccanismo del credito d’imposta. Il pensionato potrà cioè detrarre dalle imposte dovute in Francia quanto già pagato in Italia.

La Corte ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha respinto l’originaria istanza di rimborso dei contribuenti.

Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza consolida un principio fondamentale per la tassazione pensione estero dei residenti in Francia (e, per estensione, in altri Paesi con convenzioni simili). I pensionati che ricevono una pensione dal sistema pubblico italiano devono essere consapevoli che tale reddito è legittimamente soggetto a tassazione in Italia. Il rimedio per evitare un doppio prelievo fiscale non è chiedere un rimborso in Italia, ma attivare le procedure previste dalla convenzione nello Stato di residenza per ottenere il riconoscimento di un credito per le imposte pagate in Italia. È quindi essenziale consultare un professionista fiscale per gestire correttamente la propria dichiarazione dei redditi in entrambi i Paesi.

Una pensione di vecchiaia italiana percepita da un residente in Francia è tassabile in Italia?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che le pensioni pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, incluse le pensioni di vecchiaia, sono imponibili nello Stato che le eroga (in questo caso, l’Italia).

La convenzione tra Italia e Francia impedisce la doppia imposizione sulle pensioni?
La convenzione non impedisce la tassazione in entrambi gli Stati per le pensioni di sicurezza sociale. Stabilisce però che lo Stato di residenza (la Francia) deve prevedere strumenti, come il credito d’imposta, per evitare che il contribuente paghi due volte l’intera imposta sullo stesso reddito.

Qual è la differenza tra pensioni per “sicurezza sociale” e pensioni per “cessato impiego” secondo la Convenzione?
Le pensioni per “sicurezza sociale” (come quelle erogate dall’INPS) sono tassabili sia nello Stato che le eroga sia nello Stato di residenza. Invece, le pensioni erogate “in relazione ad un cessato impiego” (es. da fondi pensione privati) sono, di norma, imponibili solo nello Stato di residenza del pensionato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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