Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32046 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32046 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME CONSIGLIERE E NOME COGNOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, come da mandato in calce al controricorso.
– controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante;
-intimato –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata Brescia, n. 4533/17, depositata il 9 novembre 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
QUALIF PENSIONE
rivalutazione
RILEVATO CHE
I contribuenti chiedevano il rimborso IRPEF (anno 2012), ed in particolare delle ritenute operate dall’RAGIONE_SOCIALE sulla loro pensione, dal momento che la stessa era stata già tassata in Francia, dov’essi risiedevano. La CTP respingeva il ricorso proposto avverso il silenziorifiuto dell’amministrazione, osservando che trattavasi di pensioni erogate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, per cui doveva trovare applicazione l’art. 18, secondo comma, l. n. 20/1992, di ratifica della convenzione italo-francese sulla doppia imposizione. La decisione era riformata dalla CTR, sull’osservazione che quelle percepite erano pensioni di vecchiaia, dunque corrisposta in virtù del versamento di contributi lavorativi.
L’RAGIONE_SOCIALE propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi, ed i contribuenti resistono con controricorso, mentre l’RAGIONE_SOCIALE non si è costituito nonostante la regolare avvenuta in data 26 aprile 2018 a mezzo pec.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE rileva violazione dell’art. 18 della convenzione italo francese sulla doppia imposizione, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989, sostenendo che tale disposizione andava interpretata nel senso che pensioni erogate in relazione alla legislazione sulla sicurezza sociale sono imponibili tanto nello Stato di residenza come in quello di erogazione, salvo il meccanismo del credito d’imposta. Inoltre, nella nozione di pensioni corrisposte in base alla legislazione della sicurezza sociale dovrebbero ricomprendersi anche quelle derivanti dal versamento di contributi obbligatori, come nel caso della pensione di vecchiaia.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, interpretando l’art. 18 della predetta Convenzione, ha già chiarito che
La pensione di anzianità percepita dall’RAGIONE_SOCIALE da un cittadino italiano residente in Francia, è soggetta ad Irpef, in base all’art. 18, comma
2, della Convenzione Internazionale tra l’Italia e la Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, secondo il quale “le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato”. Le parole “sicurezza sociale”, in mancanza di una specifica definizione, vanno interpretate secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della Convenzione, (secondo cui ” le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione”) secondo il significato attribuito dall’ordinamento italiano, nel quale, a seguito di un’evoluzione costituzionalmente orientata, il termine stesso è indicativo di un concetto ampio, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona, alla sua dignità ed, in quanto tali, inviolabili, secondo i principi riconosciuti dall’art. 38 Cost. e presenti anche nel diritto internazionale
(Cass. 12/11/2010, n. 23001).
Tale interpretazione, che indubbiamente determina un ristretto ambito di applicazione del primo comma (peraltro non annullandolo), ma la cui portata discende proprio da un’altra disposizione della stessa Convenzione (l’art. 3), risulta successivamente confermata dalla sent. Cass. 03/02/2012, n. 1550, relativa, specularmente, a pensioni corrisposte da uno stato straniero a soggetti residenti in Italia.
Dunque, l’art. 18, comma 2, convenzione citata, che appunto stabilisce che le pensioni dovute in applicazione della legislazione della sicurezza sociale di uno stato, ‘sono imponibili in detto stato’, va interpretato nel senso che in tal caso – in cui rientra per quanto premesso anche quello che ne occupa della pensione di vecchiaia, quest’ultima certa espressione della previdenza sociale in base al vigente ordinamento siffatte pensioni sono ‘sottoposte alla
potestà impositiva di entrambi gli Stati, nella misura stabilita nei rispettivi ordinamenti tributari, fermo restando l’obbligo, previsto dall’art. 24 della medesima convenzione, di prevedere, da parte dello Stato di residenza, strumenti atti ad evitare in concreto il verificarsi del doppio prelievo’ (cfr. ancora Cass. 1510/2012).
In proposito vale confrontare la stessa dizione letterale con quella di cui al comma precedente, che invece disciplina le pensioni erogate ‘in relazione ad un cessato impiego’, sono imponibili solo in questo Stato.
Da quanto precede discende la debenza dell’imposta nello Stato che eroga la previdenza, in questo caso l’Italia. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e, assorbito l’ulteriore motivo, la cassazione della sentenza impugnata. Non occorrendo ulteriore accertamento in fatto, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., deve decidersi nel merito respingendosi l’istanza di rimborso originaria. Le spese, compensate quelle dei gradi di meritano, quanto a quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dei contribuenti soccombenti.
P. Q. M.
La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo dei contribuenti, compensando le spese relative ai gradi di merito e ponendo quelle relative al presente giudizio in capo ai contribuenti intimati ed in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidandole in € 2.300,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2023