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Tassazione pensione estera: la Cassazione decide

La Corte di Cassazione ha chiarito il regime di tassazione della pensione estera, specificamente per le pensioni INPS erogate a cittadini italiani residenti in Francia. Con l’ordinanza n. 32046/2023, ha stabilito che l’Italia, in qualità di Stato erogante, ha il diritto di tassare tali pensioni di vecchiaia in base all’interpretazione della convenzione contro le doppie imposizioni. Di conseguenza, i contribuenti non hanno diritto al rimborso dell’IRPEF trattenuta, ma possono avvalersi del meccanismo del credito d’imposta nel loro Paese di residenza per evitare una doppia imposizione effettiva.

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Pubblicato il 21 febbraio 2026 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Tassazione Pensione Estera: Quando l’Italia Può Tassare i Pensionati Residenti all’Estero

La gestione della tassazione pensione estera rappresenta una questione complessa per molti cittadini italiani che decidono di trasferirsi all’estero dopo la pensione. Un recente intervento della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32046 del 17 novembre 2023, ha fornito un chiarimento cruciale in materia, analizzando la Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni. La decisione stabilisce che l’Italia, come Stato erogatore, ha il diritto di applicare l’IRPEF sulle pensioni di vecchiaia pagate dall’INPS a residenti in Francia.

I Fatti del Caso: Una Richiesta di Rimborso IRPEF

Il caso ha origine dalla richiesta di rimborso dell’IRPEF per l’anno 2012 presentata da due contribuenti, cittadini italiani residenti in Francia. Essi sostenevano che la loro pensione di vecchiaia, erogata dall’INPS, fosse già stata tassata in Francia, loro Paese di residenza, e che la ritenuta operata in Italia costituisse una duplicazione d’imposta illegittima.

Inizialmente, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) aveva respinto il ricorso, ritenendo applicabile l’articolo 18, comma 2, della Convenzione italo-francese, che consente la tassazione nello Stato erogante per le prestazioni di sicurezza sociale. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva riformato la decisione, accogliendo le ragioni dei contribuenti e qualificando la pensione di vecchiaia come reddito derivante da contributi lavorativi, escludendola quindi dalla nozione di ‘sicurezza sociale’. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso in Cassazione.

L’Interpretazione della Convenzione sulla Tassazione Pensione Estera

Il fulcro della controversia risiede nell’interpretazione dell’articolo 18 della Convenzione tra Italia e Francia, ratificata con la legge n. 20/1992. Questo articolo disciplina la tassazione pensione estera e distingue due scenari principali:
1. Pensioni private: Le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario.
2. Pensioni di sicurezza sociale: Le pensioni e altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato sono imponibili in detto Stato (lo Stato erogante).

La questione era determinare se la pensione di vecchiaia erogata dall’INPS rientrasse nella prima o nella seconda categoria.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, fornendo un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata del concetto di ‘sicurezza sociale’. Secondo i giudici, in assenza di una definizione specifica nella Convenzione, si deve fare riferimento all’ordinamento italiano.

Nel diritto italiano, il termine ‘sicurezza sociale’ ha un significato ampio che comprende sia la previdenza (come le pensioni basate su contributi) sia l’assistenza. Le pensioni di vecchiaia, pur derivando dal versamento di contributi obbligatori, sono una delle massime espressioni del sistema di previdenza sociale garantito dall’articolo 38 della Costituzione. Pertanto, esse rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione del secondo comma dell’articolo 18 della Convenzione.

La Corte ha specificato che questa interpretazione consente la potestà impositiva di entrambi gli Stati: l’Italia, come Stato della fonte, e la Francia, come Stato di residenza. Il meccanismo per evitare la doppia imposizione non è l’esenzione in Italia, bensì il credito d’imposta previsto dall’articolo 24 della stessa Convenzione. Il pensionato dovrà quindi utilizzare le imposte pagate in Italia come credito per ridurre l’imposta dovuta in Francia.

Le conclusioni

La decisione della Cassazione stabilisce un principio chiaro: le pensioni di vecchiaia pagate dall’INPS a cittadini italiani residenti in Francia sono soggette a tassazione in Italia. L’ordinanza cassa la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, respinge la richiesta di rimborso dei contribuenti. Questo significa che la ritenuta IRPEF operata dall’INPS è legittima. Per i pensionati, l’implicazione pratica è che, per evitare di pagare le tasse due volte, devono attivarsi nel loro Paese di residenza per ottenere il credito d’imposta corrispondente a quanto già versato in Italia. La sentenza rafforza il diritto dello Stato erogante di tassare le prestazioni derivanti dal proprio sistema di sicurezza sociale, chiarendo i dubbi interpretativi sulla Convenzione italo-francese.

Un pensionato italiano residente in Francia deve pagare le tasse in Italia sulla pensione INPS?
Sì. Secondo l’ordinanza, l’Italia, in qualità di Stato che eroga la pensione di sicurezza sociale, ha il diritto di assoggettare tale reddito a imposizione (IRPEF), in base a quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia.

La pensione di vecchiaia è considerata una prestazione di ‘sicurezza sociale’ ai fini della convenzione?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine ‘sicurezza sociale’ deve essere interpretato in senso ampio, includendo anche le pensioni di vecchiaia che derivano dal versamento di contributi obbligatori, in quanto espressione del sistema di previdenza sociale.

Come si evita la doppia tassazione se sia l’Italia che la Francia possono tassare la pensione?
La Convenzione prevede un meccanismo specifico per evitare la doppia imposizione: il credito d’imposta. Il contribuente residente in Francia può detrarre dalle imposte dovute in Francia l’importo delle tasse già pagate in Italia (IRPEF) sulla stessa pensione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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