Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31143 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31143 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
Oggetto:
Ici
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28191/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.
-intimata –
e
Comune di Caserta, in persona del sindaco p.t.
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 1329/3/18 depositata il 12 febbraio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 1101/NUMERO_DOCUMENTO/1528) riguardante il versamento della Tarsu/Tia per l’anno 20 12, con cui il comune di Caserta, per mezzo della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi intimata) ha contestato alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) l’omessa presentazione della denuncia Tarsu;
l’ oggetto della contestazione riguardava un’area scoperta, sita in Caserta, adibita a parcheggio a pagamento con uso esclusivo dell’ospedale civile della città e dato in concessione all’odierna ricorrente, a cui l’ente impositore aveva attribuito la categoria A 4 , riferita a depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garages;
la CTP ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando illegittimo l’avviso di accertamento, invitando il comune a riformulare una tariffa inferiore tenendo conto della capacità di produzione di rifiuti dell’area oggetto del giudizio;
la CTR ha riformato la pronuncia di primo grado e accolto l’appello dell’odierna controricorrente, sulla base delle seguenti ragioni:
è logica l’equiparazione dei parcheggi scoperti ad autorimesse e garages, in quanto si tratta di immobili simili; non si ravvisano, quindi, i motivi per ritenere che i parcheggi scoperti producano rifiuti di natura o di quantità differente;
la giurisprudenza di legittimità ha affermato la soggettività passiva di colui che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatogli in concessione;
il presupposto per le riduzioni o le deroghe tariffarie devono essere provati dal ricorrente, ipotesi che non si è verificata nel caso di specie;
la ricorrente propone ricorso fondato su tre motivi, le altre parti sono rimaste intimate.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 65 e 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Ad avviso della ricorrente, sulla base delle disposizioni ora richiamate nonché del principio di diritto comunitario per cui «chi inquina paga», il regolamento comunale in questione avrebbe dovuto prevedere un’apposita sottocategoria per le aree scoperte adibite a parcheggio pubblico, essendo queste caratterizzate da una peculiare potenzialità di produzione di rifiuti. Secondo l’impos tazione della ricorrente, sarebbe stato necessario operare una distinzione in base al tipo d’uso , non essendo possibile equiparare i parcheggi al chiuso con le aree scoperte adibite a parcheggio. La mancanza di tale previsione avrebbe comportato la violazione delle norme sopra richiamate.
Eccepisce il giudicato intervenuto tra le stesse parti con riferimento alla Tarsu 2009.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112 e 132, n. 4 cod. proc. civ. Sostiene che la motivazione con cui la sentenza ha affermato la logica equiparazione dell’area in oggetto agli immobili ricompresi nella categoria A 4, sia solo apparente.
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la
violazione degli artt. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento all’affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui l’omessa previsione di una categoria specifica per i parcheggi non assume carattere decisivo, in quanto ciò non vuole dire che essi siano esenti dal pagamento del tributo. Si duole, dunque, della forzata assimilazione dell’area in oggetto alla categoria A 4.
Questa Corte ha già deciso analoga controversia tra le stesse parti avente ad oggetto il pagamento da parte dell’odierna ricorrente dell’imposta sui rifiuti, in particolare, Cass. 16686/2019 TARSU per l’anno 2008, Cass. n. 14385/2020 TARSU per l’anno 2015, Cass. n. 25244/20 TARI per l’anno 2016, Cass. n. 5744/2023 TARI per l’anno 2017. Il punto controverso è quello della legittimità della tassazione delle aree scoperte adibite a parcheggio, quale quella in oggetto, con la medesima tariffa applicabile a «depositi,
magazzini, autorimesse, autolavaggi, garage».
4.1. I precedenti richiamati hanno affermato che:
-la legge non obbliga l’ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo, essendo l’amministrazione comunale titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti;
-una tale valutazione, tuttavia, non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratio del tributo, consistente nell’idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato;
-l’area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di species a genus non può essere totalmente equiparata all’area coperta. Il Collegio ritiene necessario il rinvio della trattazione della presente controversia in pubblica udienza, ritenendo opportuno suscitare il pieno contraddittorio sui seguenti aspetti di rilevanza nomofilattica: «a) se, in materia di Tarsu/Tari, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trovi applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del Comune relativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti di cui all’art. 68, comma 2, d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507; b) se il concetto di omogeneità delle attività e destinazioni d’area incluse nelle diverse categorie in cui sono raggruppate le tipologie di rifiuti debba essere verificato in astratto o in concreto.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso il 19 ottobre 2023