Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31172 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31172 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
Oggetto:
Ici
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26608/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
e
Comune di Caserta, in persona del sindaco p.t.
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 3296/2016, depositata il 8 aprile 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 1121/2012/3809) riguardante il versamento della Tarsu/Tia per l’anno 2006, con cui il Comune di Caserta, per mezzo della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi controricorrente) ha contestato alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) l’omessa presentazione della denuncia Tarsu;
l’oggetto della contestazione riguarda un’area scoperta, sita in Caserta, in INDIRIZZO, adibita a parcheggio scoperto a pagamento, a servizio esclusivo dell’ospedale civile della città, e dato in concessione all’odierna ricorrente a cui l’ente impositore aveva attribuito la categoria A 4, riferita a depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garages per un valore complessivo di € 50.934,00;
la CTP ha accolto parzialmente il ricorso , annullando l’atto impugnato «che verrà riformulato dall’ente in misura inferiore, tenendo conto della capacità di produrre rifiuti dell’area sottoposta a tributo»;
la CTR ha riformato la pronuncia di primo grado e accolto l’appello dell’odierna controricorrente, sulla base delle seguenti ragioni:
le aree frequentate da persone, compresi quindi i parcheggi, sono in generale da considerare potenzialmente produttive di rifiuti;
nella specie è controversa la censurabilità o meno delle determinazioni comunali nella parte in cui equiparano nella categoria A 4 l’area adibita a parcheggio scoperto a quella riferita a depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garages;
al giudice tributario è riconosciuto il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi costituenti
il presupposto per l’imposizione, ma tale sindacato non può riguardare le valutazioni di merito su cui si fonda il provvedimento, non potendo l’autorità giudiziaria ordinaria sostituirsi alla pubblica amministrazione negli accertamenti e negli apprezzamenti di merito di sua competenza;
non può costituire oggetto del presente giudizio il merito della scelta amministrativa circa la concreta individuazione della tariffa unitaria applicata al metro quadro non essendo stata specificamente dedotta prima ancora che provata la violazione dei principi in materia di commisurazione di cui all’articolo 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
la ricorrente propone ricorso fondato su cinque motivi, la controricorrente si costituisce con controricorso e deposita memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 65, comma 2, e 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Lamenta l’omessa pronuncia sulla specifica richiesta di disapplicazione del regolamento comunale Tarsu per violazione di legge. Tale regolamento, infatti, non aveva previsto un’autonoma categoria per le aree scoperte adibite a parcheggio.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 65 e 68 del d.lgs. n. 507 del 1993. Ad avviso della ricorrente, sulla base delle disposizioni ora richiamate nonché del principio di diritto comunitario per cui «chi inquina paga», il regolamento comunale in questione
avrebbe dovuto prevedere un’apposita sottocategoria per le aree scoperte adibite a parcheggio pubblico, essendo queste caratterizzate da una peculiare potenzialità di produzione di rifiuti. Secondo l’impostazione della ricorrente, sarebbe stato necessario operare una distinzione in base al tipo d’uso, non essendo possibile equiparare i parcheggi al chiuso alle aree scoperte adibite a parcheggio.
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 132, primo comma, n.4, cod. proc. civ., degli artt. 65, comma 2, e 68 del d.lgs. n. 507 del 1993. Si duole che la sentenza impugnata abbia omesso ogni decisione sul motivo di impugnazione dell’atto impositivo con cui la contribuente ha denunciato la «erronea equiparazione a tipologia di locali non omogenei a quelli in questione».
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248 del 1865, all. E, 123 e 132 cod. proc. civ., 23 Cost. con riferimento al rigetto della richiesta di disapplicazione del regolamento «ove si fosse ritenuto che l’area detenuta dall’odierna ricorrente adibita a parco pubblico parcheggio di autoveicoli fosse ricompresa e/o ricomprendibile nella categoria A 4 relativa a ‘ depositi magazzini autorimesse e autolavaggi garage ‘». Si duole del mancato esame del vizio di violazione di legge denunciato in ordine alla mancata previsione nel regolamento comunale di apposita categoria tariffaria per le aree libere adibite a parcheggio pubblico. Censura la sentenza impugnata anche sotto il profilo dell’eccesso di potere, la quale non ha disapplicato la norma del predetto regolamento ove
interpretata nel senso che la predetta categoria A 4 includa anche le aree libere adibite a parcheggio pubblico. Lamenta, inoltre, l’omessa pronuncia in ordine alla domanda di disapplicazione. Nell’impugnativa non si trattava, ad avviso della ricorrente, di sindacare scelte discrezionali dell’ente impositore, ma di denunciare che l’applicazione del regolamento eccedeva i limiti del potere conferito all’ente impositore. Le aree pubbliche adibite a parcheggio difettano di omogeneità rispetto alla tipologia di immobili inclusi nella categoria A 4, con riferimento ai parametri legislativi di ‘ produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti ‘.
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. l’omesso e same circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. I fatti decisivi pretermessi sarebbero ad avviso della ricorrente la mancata previsione di una specifica categoria per i parcheggi scoperti con conseguente riconduzione del parcheggio scoperto nella predetta categoria A 4 e la determinazione di una tariffa unitaria di euro 6,86 al metro quadro, utilizzata anche per la categoria E 4 in cui sono anche ricompresi gli stabilimenti industriali.
Questa Corte ha già deciso analoga controversia tra le stesse parti avente ad oggetto il pagamento da parte dell’odierna ricorrente dell’imposta sui rifiuti, in particolare, Cass. 16686/2019 TARSU per l’anno 2008, Cass. n. 14385/2020 TARSU per l’anno 2015, Cass. n. 25244/20 TARI per l’anno 2016 , Cass. n. 5744/2023 TARI per l’anno 2017. Il punto controverso è quello della legittimità della tassazione delle aree scoperte adibite a parcheggio, quale quella in «depositi,
oggetto, con la medesima tariffa applicabile a magazzini, autorimesse, autolavaggi, garage».
6.1. I precedenti richiamati hanno affermato che:
-la legge non obbliga l’ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo, essendo l’amministrazione comunale titolare di un potere tecnicodiscrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti;
-una tale valutazione, tuttavia, non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratio del tributo, consistente nell’idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato;
-l’area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di species a genus non può essere totalmente equiparata all’area coperta.
Il Collegio ritiene necessario il rinvio della trattazione della presente controversia in pubblica udienza, ritenendo opportuno suscitare il pieno contraddittorio sui seguenti aspetti di rilevanza nomofilattica: «a) se, in materia di Tarsu/Tari, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trovi applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del Comune relativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti di cui all’art. 68, comma 2, d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507; b) se il concetto di omogeneità delle attività e destinazioni d’area incluse nelle diverse categorie in cui sono raggruppate le tipologie di rifiuti debba essere verificato in astratto o in concreto.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso il 19 ottobre 2023