Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22015 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22015 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 14743-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , c.f. P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t. (in qualità di incorporante RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio degli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 1253/16/2022 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 31.03.2022;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 26 febbraio 2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Transazioni finanziarie –
Robin tax
–
Disciplina
agevolata – Condizioni
Rilevato che
La controversia trae origine dall’interpello , ex art. 11, comma 1, lett. a), l. 27 luglio 2000, n. 212, con cui la R.RAGIONE_SOCIALE (successivamente incorporata dalla RAGIONE_SOCIALE in riferimento all’OPA volontaria, lanciata per l’acquisto totalitario della RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), chiese la conferma del trattamento fiscale dell’operazione, con applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,1%, in luogo di quella dello 0,2%, come prevista dall’art. 1, comma 491, seconda parte, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. Robin Tax).
All’esito della risposta negativa comunicata dall ‘Agenzia delle entrate , che riteneva la transazione esclusa dal mercato regolamentato e dunque fuori dalle ipotesi agevolate, la società, mediante il responsabile d’imposta Banca IMI, versò l’importo calcolato con aliquota dello 0,2% sul valore d ‘acquisto delle azioni YNAP, pari ad € 2.647.725.922,00. Quindi, presentò istanza di rimborso parziale dell’imposta pagata, sull’assunto che all’operazione fosse applicabile l’aliquota dello 0,1%.
Al silenziorifiuto dell’ufficio seguì la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 1854/03/2020 accolse le ragioni della società. L’appello dell’Agenzia delle entrate fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 1253/16/2022, ora al vaglio di questa Corte.
Il giudice regionale ha affermato che l’OPA lanciata sulla YNAP si era svolta all’interno dei mercati regolamentati e la logica sottesa al trattamento fiscale agevolato in materia era proprio quella afferente ad operazioni più trasparenti e garantite da procedure con spiccate note regolative, soprattutto a tutela dei soci di minoranza, esposti al cambio di maggioranze di controllo. Non rispondeva neppure al vero quanto sostenuto dall’amministrazione finanziaria, secondo cui mancava ‘la molteplicità degli in teressi coinvolti’ (i sistemi multilaterali di negoziazione previsti dalla disciplina) , trattandosi, ad avviso del collegio d’appello di una asserzione infondata, perché l’opa non escludeva affatto il coinvolgimento di più parti, al contrario, per propria natura, costituendo una «procedura di acquisto di azioni che, per raggiungere il fine del controllo della società, assicura un meccanismo legale di tutela di tutti i soci dell’ente coinvolto».
L’Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso, ulteriormente illustrato da memorie.
La causa è stata trattata n ell’adunanza camerale del 2 6 febbraio 2025.
Considerato che
La questione, a parte la novità -per non risultare in tema precedenti-, involge problematiche complesse, che involgono anche aspetti relazionati alla disciplina unionale sugli strumenti finanziari e quella nazionale relativa al TUF e ai controlli del mercato.
Le problematiche ad essa sottese, per quanto rappresentato dalle rispettive difese (su opa, mercato regolamentato, differenze tra opa volontaria e opa obbligatoria, interessi coinvolti, natura stessa dell’opa nel quadro della casistica delle transazioni finanziarie, coinvolgimento della Consob, ecc…) meritano la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il giorno 26 febbraio 2025.