Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30713 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30713 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 4892-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO per procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1008/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata l’8.9 .2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (di seguito la RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale ivi indicata aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 62/2021 della Commissione tributaria provinciale di Firenze in rigetto del ricorso avverso avviso di liquidazione emesso, ai fini dell’imposta di registro, dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul decreto ingiuntivo n. 3720/2017 del Tribunale di Firenze.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Preliminarmente, va respinta l’eccezione , sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, di tardività del controricorso, assumendo sia stato depositato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c. vigente ratione temporis .
1.2. Essendo stata effettuata la notificazione del ricorso in data 24 febbraio 2023, il deposito del controricorso, effettuato in data 5 marzo 2023, risulta, invero, avvenuto entro il termine di quaranta giorni, ex art. 370, primo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (con scadenza il 5 aprile 2023) , donde l’infondatezza dell’eccezione in oggetto .
2.1. A seguire, con unico motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 20 D.P.R. n. 131/1986, 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e 15 D.P.R. n. 633/1972 per avere i Giudici di appello indebitamente
qualificato gli interessi come moratori indicati nel decreto ingiuntivo n. 3720/2017, emesso dal Tribunale di Firenze.
2.2. Le censure sono infondate.
2.3. La Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue:«… è pacifico ed incontestato: – che il conto corrente della società debitrice “RAGIONE_SOCIALE” veniva chiuso in data 04/11/2016 con saldo debitore di €268.656,32″; – che in data 09/11/2016 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Spa ha comunicato alla società e al garante la revoca di tutti gli affidamenti accordati alla società RAGIONE_SOCIALE e il recesso dai rapporti intrattenuti; – che in data 23/11/2016 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha chiesto alla debitrice e al garante il pagamento del debito. Alla luce di quanto sopra precisato gli interessi maturati sul capitale dalla data del recesso (09/11/2016) non possono che essere interessi moratori in quanto, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, ex articolo 1219 cc, comma 2, n. 3, non era necessaria l’intimazione o la richiesta fatta per iscritto per costituire in mora il debitore. Nel caso di specie, quindi, l’intimazione di pagamento, che vale a costituire in mora il correntista, può ritenersi formulata in data 09/11/2016. Proprio allora, infatti, il recesso dell’istituto di credito è stato comunicato al debitore, il contratto è stato risolto e il saldo del conto è divenuto esigibile. E comunque, anche volendo prescindere da questo aspetto (e non si vede come, dato il chiaro disposto normativo del citato art. 1219 c.c.), in data 23/11/2016 la RAGIONE_SOCIALE MPS ha espressamente richiesto al correntista il pagamento del debito, qualificando così il ritardo di quest’ultimo. La società “RAGIONE_SOCIALE” è stata quindi espressamente messa in mora dal debitore a partire dal 09/11/2016 (comunicazione del recesso) con la conseguenza che, a partire da quella data, gli interessi dovuti dal debitore non possono più qualificarsi come remunerativi ma necessariamente come moratori. Pertanto, anche qualora la volontà della RAGIONE_SOCIALE MPS fosse stata quella di chiedere con il D.I. il pagamento degli interessi convenzionali, la messa in mora del debitore, effettuata in data 09/11/2016, ha finito per qualificare il ritardo di quest’ultimo, con conseguente “tra sformazione” degli interessi dovuti in interessi moratori, in quanto non più finalizzati a
remunerare il capitale investito ma a risarcire il danno da ritardato adempimento (così anche Cassazione 27304/2017). A tal riguardo, si deve rilevare che gli interessi moratori sono stati correttamente tassati dall’Ufficio con applicazione dell’aliquota proporzionale al 3%, così come previsto secondo il combinato disposto di cui agli articoli 37 e 40 DPR n. 131 del 1986, dell’art. 15, comma 1, n. 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell’art. 8 comma 1 lett. b) Tariffa Parte I, DPR n. 131 del 1986. Per quanto concerne gli “atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto”, l’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, che codifica il principio di alternatività Iva/Registro, dispone che “l’imposta si applica in misura fissa”; la finalità è quella di evitare che gli importi già colpiti dall’IVA siano assoggettati all’imposta proporzionale di registro, con conseguente doppia tassazione. Le somme dovute a titolo di interessi di mora non concorrono a formare la base imponibile Iva, ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. La norma in questione esclude, infatti, dal computo della base imponibile ai fini dell’IVA “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”. Nell’ambito della tassazione di registro, l’art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, dispone che sono tassati con imposta proporzionale nella misura del 3% gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura” … 18. In conclusione, le somme dovute a titolo di interessi moratori (che hanno la funzione di ristorare il danno derivante dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di dare, e cioè di restituzione, gravante sul debitore, per causa allo stesso imputabile), ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale, sono assoggettate all’imposta proporzionale di registro nella misura del 3% ai sensi dell’articolo 8, lettera b), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, anche quando riguardano una somma capitale soggetta a Iva».
2.4. Ciò posto, in primo luogo, va evidenziato che l’art. 20 d.P.R. 26/4/1986 n. 131, come modificato dall’ art. 1, comma 87 legge n. 205 del 2017, rubricato «interpretazione degli atti», vieta unicamente di utilizzare elementi estranei all’atto ai fini dell’interpretazione di quest’ultimo per l’applicazione dell’imposta di registro.
2.5. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno dunque correttamente riconosciuto, a seguito di apprezzamento in fatto, insindacabile in questa sede in quanto logicamente e congruamente motivato, la natura moratoria e non compensativa degli interessi, indicati nella pronuncia di condanna relativa al decreto ingiuntivo citato in premessa, sulla scorta di elementi desumibili dall’atto stesso, senza effettuare alcun accertamento extratestuale, ma individuandone contenuto e portata precettiva sulla base del titolo giudiziale e di quanto in esso disposto.
2.6. Nel decreto ingiuntivo in oggetto (ritualmente allegato al ricorso in cassazione), infatti, si dispone il pagamento degli interessi «come da domanda», rinviando dunque al ricorso monitorio (ritualmente allegato al ricorso in cassazione), ed a quanto in esso indicato, laddove emerge in particolare l’intervenuto recesso della RAGIONE_SOCIALE da tutti gli affidamenti ed i rapporti contrattuali intercorsi con il debitore.
2.7. Circa la qualificazione degli interessi come moratori è d’uopo poi evidenziare che a seguito del recesso della RAGIONE_SOCIALE dal contratto di conto corrente e di finanziamento, il contratto è risolto, il saldo è esigibile, e gli interessi dovuti dopo la risoluzione del contratto devono qualificarsi come moratori (cfr. sulla qualificazione come moratori degli interessi in esame, Cass. nn. 8955 del 2016; 9791 del 1994).
2.8. La condanna disposta dal Tribunale di Firenze riguarda, dunque, il pagamento di una somma di denaro e di interessi moratori.
2.9. Di conseguenza, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, è da ritenersi legittima l’applicazione dell’aliquota proporzionale del 3% in forza dell’art. 8 della tariffa parte 1 allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e relativa nota II, in combinato disposto con l’art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.
2.10. La suddetta nota II, infatti, esclude l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro sugli importi oggetto di condanna da parte dell’Autorità giudiziaria che sono soggetti ad IVA.
2.11. L’art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 dispone, tuttavia, che non concorrono a formare la base imponibile ai fini IVA le somme dovute a titolo di interessi moratori.
Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente , liquidandole in Euro 1.486,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 14.11.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)