Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25574 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25574 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
Rimborso ritenute IRPEF 2006 indennità buonuscita – ex dipendenti RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10967/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del contro ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Molise, n. 159/2/2016, depositata in data 25 marzo 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria regionale del Molise n. 159/2/2016 del 25/03/2016, che, a conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria provinciale di Campobasso, rigettò l’appello RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, confermando l’illegittimità del silenzio -rifiuto RAGIONE_SOCIALE‘ Amministrazione al rimborso IRPEF, chiesto nel 2008 dal contribuente sulla tassazione RAGIONE_SOCIALEa indennità di RAGIONE_SOCIALE e riconosciuto dalla pronuncia di primo grado.
Il ricorrente, dipendente del RAGIONE_SOCIALE, cessato dal servizio, aveva maturato il diritto alla predetta indennità ai sensi del d.P.R. n. 211/1981 , sulla quale l’Amministrazione aveva effettuato una ritenuta a suo dire non corretta in quanto, generando una maggiore imposta di € 4.994,22, non aveva considerato che l’indennità erogata era costituita esclusivamente da contributi versati dai dipendenti e, quindi, assimilabile ad indennità cd. equipollenti.
La CTR rigettò l’appello sul rilievo che l’indennità era formata esclusivamente da somme corrisposte dai dipendenti e, pertanto, non era assoggettabile ad imposta.
L’RAGIONE_SOCIALE propone due motivi di ricorso per cassazione; il contribuente resiste con controricorso.
Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE deduce la «nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 dlvo 546/92, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.».
La CTR avrebbe, invero, confermato la decisione RAGIONE_SOCIALEa CTP senza rispondere adeguatamente alle censure sollevate dall’Ufficio nell’atto di gravame, con particolare riferimento all’interpretazione da dare alle due pronunce (Cass. n. 9430/2003 e Cass. n. 2642/1999) poste a sostegno del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello.
Il motivo è infondato.
1.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053).
Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa conferma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti ( ex multis , Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla -in quanto meramente apparente -una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione non consenta di appurare che alla condivisione RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello ( ex multis , Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).
Nel caso di specie la CTR ha indicato in modo specifico i passaggi motivazionali che hanno condotto alla conferma RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure; dopo la premessa sulla materia del contendere (l’eventuale tassazione RAGIONE_SOCIALE‘importo versato all’ex dipendente del MEF dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE), la CTR ha richiamato i precedenti sia di legittimità sia di merito (RAGIONE_SOCIALEa medesima CTR del Molise) in materia, favorevoli alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘appellato.
Pertanto, la motivazione non può ritenersi apparente, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la «violazione de gli artt. 17 e 199, 49, comma 2 e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 51, comma 1, dpr 917/86 (nella versione ratione temporis applicabile), del d.P.R. 211/1981 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 ss d.P.R. 1034/1984, nonché RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2697 c.c. e falsa applicazione del d.lgs. C.P.S. 325/1946, in relazione all’ articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
La ricorrente sostiene che, per la peculiare natura RAGIONE_SOCIALEa composizione del RAGIONE_SOCIALE, istituito con d.P.R. 17/03/1981, n. 211, la CTR sarebbe dovuta pervenire a conclusioni contrarie, in quanto per il combinato disposto degli articoli 49, comma 2, e 51, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 « costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, ‘in relazione’ al rapporto di lavoro e, quindi, tutte le erogazioni che siano in qualche modo ad esso riconducibili, ancorché la materiale corresponsione avvenga successivamente alla cessazione del rapporto medesimo » (pag. 16 del ricorso).
Il motivo è fondato.
La questione che si pone attiene alla qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità spettante al dipendente del RAGIONE_SOCIALE al momento del pensionamento ed in particolare RAGIONE_SOCIALE‘indennità erogata dal RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE di detto RAGIONE_SOCIALE all’atto RAGIONE_SOCIALEa cessazione dal servizio, e muove dalla composizione del fondo medesimo.
Infatti, benché possa dirsi incontestata la natura ‘equipollente’ RAGIONE_SOCIALE‘indennità di trattamento di fine rapporto, nella specie è oggetto di contestazione proprio la composizione del fondo medesimo, dalla quale, poi, farne discendere la tassazione: mentre p er l’Ufficio tale fondo sarebbe formato da entrate tipiche RAGIONE_SOCIALEa contribuzione pubblica e ad esso andrebbe, quindi, applicata la tassazione (separata) prevista dall’art. 17 del T.U. del 22 dicembre 1986 (n.
917), per il contribuente, invece, poiché trattasi di contributi a carico del dipendente e da questi interamente versati al fondo previdenziale, sarebbero esclusi tout court dalla tassazione.
La questione va decisa alla luce degli approdi giurisprudenziali succedutisi nel tempo. Infatti, questa Corte mentre ha in passato affermato che l’indennità supplementare corrisposta, all’atto RAGIONE_SOCIALEa cessazione dal servizio, in epoca successiva al 30 settembre 1985, dal RAGIONE_SOCIALE, essendo assimilabile alle indennità equipollenti di cui all’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, nel testo applicabile ratione temporis , ed essendo formata esclusivamente dalle contribuzioni dei dipendenti, non è assoggettabile ad imposta (Cass. n. 9430/2003, citata dalla difesa del controricorrente e dalla CTR), in tempi più recenti ha aderito ad una diversa interpretazione che fa leva sul determinante rilievo RAGIONE_SOCIALEa natura composita del fondo de quo , formato non solo dalle contribuzioni del dipendente ma anche da entrate riguardanti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.P.R. n. 1034/1984, proventi di natura diversa (sanzioni pecuniarie, percentuali di vincita del gioco del lotto).
Da tale rilievo si è giunti ad affermare, sia con riferimento all’indennità supplementare sia a quella di buonuscita, che esse hanno funzione previdenziale e sono assimilabili all’indennità equipollente di cui all’art. 17, comma 1, d.P.R. cit., rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte RAGIONE_SOCIALE‘istituto (Cass. 5/10/2016, n. 19859, 25/10/2017, n. 25396 e Cass. 30/10/2019, n. 27804).
Non v’è motivo di discostarsi da tale orientamento che, valorizzando il principio di onnicomprensività, ha ritenuto che le entrate che concorrono alla formazione del suddetto fondo previdenziale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.P.R. n. 1034/1984, fanno riferimento a proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie e da
percentuali di vincita del gioco del lotto, nonché ad altre indennità perequative pensionabili, collegabili a scelte premiali o a servizi straordinari effettuati dal RAGIONE_SOCIALE.
L’interpretazione oggi prevalente è, quindi, nel senso di ritenere il fondo « una forma di retribuzione differita composta dai contributi degli iscritti che la fa rientrare nel parametro normativo degli artt. 17 e 19 del TUIR (già 16 e 17) come indennità equipollente e quindi assoggettata a tassazione separata e non integrale » (Cass. n. 5330/2019 cit.; conf. Cass. 25/10/2022, n. 31480).
3. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, non avendo la CTR fatto buon governo dei principi giurisprudenziali richiamati; non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettandosi l’originario ricorso del contribuente.
La peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie (l’interpretazione cui si è aderito si è cristallizzata in data immediatamente successiva all’introduzione del ricorso de quo ) giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di tutti i gradi di lite.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente; compensa integralmente le spese di tutti i gradi di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 settembre