Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6551 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6551 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
Oggetto: Trattamento pensionistico integrativo dei RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE -Detrazione ex art. 19, co. 2bis , ultimo periodo, t.u.i.r. -Applicabilità -Omessa pronuncia.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1926/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente – contro
NOME (C.F. CODICE_FISCALE)
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, n. 4102/2024, depositata in data 25/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, funzionario in quiescenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, impugnava, dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino (di seguito, CGT-1), il silenzio-rifiuto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria formatosi sull’istanza di rimborso da lui presentata in ordine alle ritenute Irpef effettuate dal RAGIONE_SOCIALE il personale del RAGIONE_SOCIALE. Tale RAGIONE_SOCIALE, a seguito del pensionamento del contribuente, gli aveva corrisposto
un’indennità aggiuntiva pari ad euro 55.608,00 (ossia euro 1.324,00 x 42 anni di servizio ed iscrizione al RAGIONE_SOCIALE), calcolando sulla stessa, con aliquota al 23%, un’imposta Irpef di euro 12.789,84, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 2, t.u.i.r.
Il contribuente, ritenendo invece applicabile alla predetta indennità, in quanto rientrante tra quelle ‘equipollenti’ di cui al comma 2 -bis del medesimo art. 19, la riduzione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile prevista da tale ultima disposizione, aveva chiesto il rimborso di parte RAGIONE_SOCIALE‘imposta versata, pari ad euro 6.344,98, oltre interessi.
La CGT1 accoglieva il ricorso, assumendo che l’indennità del RAGIONE_SOCIALE costituiva una forma di retribuzione differita, da tassare in forma separata e non integrale, per essere la composizione del RAGIONE_SOCIALE costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte RAGIONE_SOCIALE‘istituto.
L’RAGIONE_SOCIALE impugnava solo in parte la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, Sezione Staccata di Salerno (di seguito, CGT-2), deducendo che l’indennità era sì imponibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 2 -bis , t.u.i.r., ma per un importo che si determinava riducendo l’ammontare netto di una somma pari ad euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto anche RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore riduzione disposta dall’ultimo periodo RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione, in quanto non era previsto il versamento di contributi previdenziali a carico dei RAGIONE_SOCIALE.
La CGT2 rigettava l’appello, confermando integralmente la statuizione di primo grado.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa CGT-2 ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/02/2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 112, 113 e 345 c.p.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CGT2 erroneamente sostenuto l’inammissibilità « RAGIONE_SOCIALE nuove difese prospettate in appello, in contrasto con l’assenza di specifiche contestazioni formulate in primo grado sui criteri di commisurazione del rimborso ».
Invero, la novità del thema decidendum si inferisce non dalle mere argomentazioni in diritto, quali quelle spese dall’RAGIONE_SOCIALE nell’appello, su cui peraltro vale il principio iura novit curia , ma dai fatti principali, che sono rimasti immutati nel corso del giudizio, in quanto l’Ufficio aveva impugnato solo in parte la sfavorevole sentenza di prime cure, deducendo non più la totale inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 2 -bis , t.u.i.r., ma soltanto l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore abbattimento RAGIONE_SOCIALE‘imponibile per la percentuale del 26,04%, prevista dall’ultimo periodo del citato comma 2bis . Tale ‘mera difesa’ doveva ritenersi logicamente ricompresa nella deduzione difensiva esplicata in primo grado, secondo cui il predetto comma 2bis era totalmente inapplicabile alla fattispecie in esame. In ogni caso, il thema decidendum era irretrattabilmente fissato dai motivi del ricorso originario del contribuente, mentre l’Amministrazione aveva una posizione di mera resistenza.
Con il secondo motivo si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CGT -2 erroneamente posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione anche la « mancanza di specifica censura a tutte le argomentazioni esplicitate dai primi giudici ».
I giudici d’appello hanno apparentemente inferito un vizio di ammissibilità del gravame RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio dalla mancata specifica contestazione di alcune argomentazioni giuridiche spese dal giudice di prime cure, sebbene il giudicato si formi sul capo di sentenza e non sulle
argomentazioni del giudice, sicché è onere RAGIONE_SOCIALE‘appellante sottoporre a specifica censura tutti i capi di sentenza, ma non necessariamente spendere controdeduzioni su tutte le mere argomentazioni giuridiche del giudice di prime cure.
In ogni caso, con l’atto di appello era stata operata una specifica censura di tutte le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado, essendo stato il gravame focalizzato sull’inapplicabilità del criterio di calcolo di cui all’ultimo periodo del comma 2 -bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 t.u.i.r., posto che il RAGIONE_SOCIALE in questione non era stato alimentato anche con i contributi previdenziali RAGIONE_SOCIALE‘avente diritto.
Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente state la connessione tra gli stessi, sono fondati.
3.1 L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assume che la CGT -2 ha errato ad applicare la riduzione del calcolo RAGIONE_SOCIALE‘imponibile previsto dall’art. 19, comma 2bis , ultimo periodo, del t.u.i.r., stante l’assenza di quote contributive a carico del dipendente, dovendosi riconoscere la sola deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato comma. In particolare, sostiene che l’indennità in questione debba essere assoggettata a tassazione ex art. 17, comma 1, lett. a) , del t.u.i.r., ed essere imponibile, ai sensi del successivo art. 19, comma 2bis , per un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari ad euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tuttavia tener conto anche RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore riduzione prevista dall’ultimo periodo RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione, la cui applicazione presuppone il versamento, nella specie insussistente, di contributi previdenziali a carico dei RAGIONE_SOCIALE.
3.2 Ebbene, in proposito, deve escludersi che tale doglianza, su cui è stato incentrato l’appello RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, costituisca, come invece ritenuto dalla CGT-2, una nuova difesa inammissibilmente prospettata in appello, senza che in precedenza vi fosse mai stata alcuna contestazione dei criteri di calcolo del rimborso; così come va escluso che l’Ufficio non abbia,
nell’atto di appello, specificamente contestato tutte le argomentazioni addotte dai giudici di primo grado.
Invero, con l’atto di appello, il cui contenuto è riportato nel ricorso per cassazione, l’Ufficio, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘applicazione integrale RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 2bis , t.u.i.r. all’indennità in esame, affermata dalla CGT -1, ha specificamente contestato la sola operatività RAGIONE_SOCIALEa detrazione prevista dall’ultimo periodo del medesimo comma 2 -bis , e tale doglianza non può affatto qualificarsi come nuova difesa, posto che, da un lato, la stessa doveva ritenersi già rientrante nel thema decidendum fin dal giudizio di primo grado, in quanto ricompresa nella più ampia difesa con cui l’Ufficio aveva sostenuto l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘intero comma 2 -bis RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione, e che, dall’altro, come costantemente affermato da questa Corte, il contribuente che impugni il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, rivestendo la qualità di attore in senso sostanziale, ha l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato, sicché le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cass. 08/10/2014, n. 21197; Cass. 28/01/2020, n. 1906; Cass. 03/07/2023, n. 18644).
Con il terzo motivo si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia, e dunque per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver la CGT-2 esaminato il motivo proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, con cui era stata dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 2 -bis , ultima parte, t.u.i.r.
Invero, il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso del contribuente perché l’indennità erogata dal fondo era soggetta al regime fiscale di cui all’art. 19, comma 2 -bis , t.u.i.r., ma l’Ufficio aveva proposto uno specifico motivo di appello, affermando, in estrema sintesi, che all’indennità in questione poteva applicarsi la predetta disposizione, ma
non certo anche l’ulteriore detrazione, pari al 26,04% RAGIONE_SOCIALE‘imponibile, prevista dall’ultimo periodo di tale norma, e ciò perché il fondo non era alimentato da contributi a carico dei beneficiari.
Su tale specifica doglianza il giudice di appello non si è pronunciato, essendosi limitato a riaffermare quanto già statuito dal primo giudice, ossia che all’indennità in questione si applica l’art. 19, comma 2 -bis , t.u.i.r. perché la stessa costituisce una forma differita di retribuzione. Tuttavia, a fronte di un motivo di appello così formulato, la CGT-2 avrebbe dovuto verificare se il fondo fosse alimentato o meno da prelievi a carico dei beneficiari e, in caso negativo, accogliere il motivo di appello e riformare la sentenza di prime cure nei soli limiti RAGIONE_SOCIALEa censura prospettata.
Con il quarto motivo si assume la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver il giudice territoriale solo apparentemente motivato la decisione di rigetto nel merito RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, essendosi limitato a un’asserzione meramente apodittica secondo cui si applica integralmente l’art. 19, comma 2 -bis , t.u.i.r., senza però esplicitare in alcun modo il percorso logico seguito per confutare gli argomenti spesi dall’Ufficio nel ricorso in appello.
Con il quinto motivo si assume la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 2bis , t.u.i.r ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto non si può applicare la riduzione prevista dall’ultimo periodo RAGIONE_SOCIALEa norma citata, dato che il RAGIONE_SOCIALE in esame non prevede alcuna quota contributiva a carico del dipendente, come si evince dalla sua disciplina, ossia il d.P.R. n. 211/1981 che lo ha istituito ed il d.P.R. n. 1034/1984 che lo regolamenta. In particolare, l’art. 2 di quest’ultimo fa riferimento ai proventi dei beni confiscati e RAGIONE_SOCIALE sanzioni pecuniarie, alle percentuali RAGIONE_SOCIALE vincite del gioco del lotto, nonché ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini RAGIONE_SOCIALE‘indennità di buonuscita.
È fondato il terzo motivo, con assorbimento degli altri.
7.1 La CGT-2 ha del tutto omesso di pronunciarsi in ordine alla questione specificamente sottoposta al suo vaglio con l’atto di gravame, ossia se, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘assimilazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità erogata dal fondo in questione alle “indennità equipollenti” di cui all’art. 17, comma 1, del t.u.i.r., debba applicarsi l’art. 19, comma 2 -bis , t.u.i.r. non solo (com’è pacifico, avendo l’Ufficio prestato acquiescenza sul punto) per quanto riguarda la riduzione RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale, ma anche per la riduzione ulteriore dettata dall’ultimo periodo RAGIONE_SOCIALE stesso comma, il quale stabilisce che « L’ammontare netto RAGIONE_SOCIALE indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori RAGIONE_SOCIALE e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori RAGIONE_SOCIALE e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di RAGIONE_SOCIALE ».
I giudici d’appello si sono, invero, limitati a richiamare l’orientamento di questa Corte secondo cui l’indennità supplementare corrisposta, all’atto RAGIONE_SOCIALEa cessazione dal servizio, dal RAGIONE_SOCIALE ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle indennità equipollenti di cui all’art. 17, comma 1, t.u.i.r., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte RAGIONE_SOCIALE‘istituto (Cass. 05/10/2016, n. 19859; Cass. 31/01/2017, n. 2458; Cass. 25/10/2017, n. 25396; Cass. 13/02/2019, n. 5330; Cass. 30/10/2019, n. 27804; Cass. 17/01/2020, n.
917; Cass. 21/01/2020, n. 1228; Cass. 10/09/2020, n. 1875; Cass. 15/11/2021, n. 34231; Cass. 14/01/2022, n. 1006; Cass. 03/11/2023, n. 30555), ma non ha esaminato, pretermettendola del tutto, la diversa questione, su cui era invece incentrato l’appello, se alla tassazione separata sulla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di fine rapporto, erogata dal RAGIONE_SOCIALE in esame, si applichi anche la detrazione di cui all’ultimo periodo RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 2bis , t.u.i.r.
8. In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, Sezione Staccata di Salerno, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME