Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30891 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30891 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
NOME NOME, nata a Calanna (RC) il DATA_NASCITA e residente in RAGIONE_SOCIALE Calabria alla INDIRIZZO, cod.fisc.:CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, del Foro di RAGIONE_SOCIALE Calabria, in forza di procura speciale rilasciata con atto separato (doc 1) e notificata telematicamente in una con il presente controricorso, e quanto alla seconda con successiva procura del 18 settembre 2023, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec indicato;
-controricorrente –
Oggetto: tassazione indennità esproprio
la sentenza n. 2350/7/2021, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sez. staccata di RAGIONE_SOCIALE Calabria, pubblicata il 29 giugno 2021;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
La contribuente, quale erede della madre sig.ra NOME COGNOME, richiedeva all’RAGIONE_SOCIALE il rimborso della ritenuta di imposta effettuata dal Comune RAGIONE_SOCIALE Calabria sulla somma erogata a titolo di indennità per l’esproprio di un terreno di proprietà della de cuius . L’illegittimità della ritenuta sarebbe scaturita dal fatto che la stessa non sarebbe stata applicata se il Comune avesse adempiuto tempestivamente al proprio dovere di pagare l’indennità di esproprio e dunque prima della entrata in vigore dell’art.11, c.7 L.413/91 che ha introdotto l’obbligo della ritenuta. L’esproprio è iniziato nell’anno 1972 mentre il provvedimento di liquidazione è stato assunto dal Comune soltanto in data 12.06.2014, a seguito di accordo transattivo.
L’RAGIONE_SOCIALE negava il rimborso, e quindi veniva proposto ricorso. Ad esito del giudizio la CTR accoglieva il ricorso, confermando la sentenza di primo grado, sull’osservazione che l’assoggettamento a tassazione era dipeso solo dal colpevole ritardo dell’amministrazione. L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione affidato a un motivo, e la contribuente si difende a mezzo di controricorso.
Ragioni della decisione
Con l’unico mezzo l’RAGIONE_SOCIALE sostiene che, pacifico l’assoggettamento dell’indennizzo d’esproprio in base al criterio di cassa, essendo altrettanto pacifico che esso venne incassato sotto la vigenza della l. n. 413/1991, che appunto assoggettava tale entrata (o meglio la relativa plusvalenza) all’imposizione, a differenza di quanto succedeva in precedenza, la situazione non
poteva essere comparata con il precedente CEDU invocato (dec. 16/03/2010 in procedimento n. 72638/01 -Belmonte/Italia). Infatti, in tal caso sarebbe stato determinante il fatto che la sentenza che aveva determinato l’indennizzo era intervenuta prima dell’entrata in vigore della norma, e solo l’inerzia dell’amministrazione nel corrispondere l’indennizzo aveva determinato l’assoggettamento all’imposta, laddove nella specie l’indennizzo venne concordato nel 2014, e subito dopo corrisposto, fermo restando che, come riconosciuto dalla sentenza CEDU in argomento, né la l. n. 413/1991 costituisce di per sé violazione alla Convenzione dei diritti dell’uomo, né la politica fiscale dei singoli Paesi era sottratta alla relativa discrezionalità, e inoltre nella specie a fronte di un’istanza di liquidazione dell’indennizzo del 1980, il sollecito si ebbe solo nel 2011 e la relativa controversia amministrativa fu introdotta solo nel 2012.
Il ricorso è infondato. Va premesso che la pronuncia CEDU invocata ha chiaramente espresso il principio, ribadito poi da questa Corte, secondo cui ‘qualora il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore della l. n. 413, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento dell’indennizzo’.
Orbene nella specie a) è pacifico (e comunque provato dalla documentazione prodotta, es. la missiva in risposta al sollecito per l’indennizzo del 1980, doc. 7 riportato in controricorso), che già con delibere del 27.08.1968 e del 03.07.1972 il Comune manifestò l’intenzione di occupare il terreno per la costruzione di un campo sportivo, b) con decorrenza dall’anno 1980 avvenne l’irreversibile trasformazione del terreno in opera pubblica (campo da calcio appunto), c) in data 19.04.1980, la proprietaria del suolo richiese il pagamento dell’indennità di esproprio (doc.5, riportato in
contro
ricorso); d) in data 25.05.1980, la proprietaria reiterò la richiesta di pagamento dell’indennità, per il tramite del proprio legale, AVV_NOTAIO (doc.6, anch’esso riportato ), e) in data 23.02.1985, il Comune rispose per il tramite dell’assessore allo sport e al turismo e prese atto del ‘lungo tempo trascorso’ comunicando di procedere al ‘riesame della pratica da indennizzo’ f) in data 24.01.2011, il Dirigente del settore programmazione del Comune, ricostruita la vicenda e considerato il notevole tempo trascorso, compulsava le articolazioni competenti ad attivarsi seguendo i criteri per la liquidazione dell’indennità (doc.8, pure riportato); g) in data 05.03.2012, la resistente, nella qualità di erede della madre, ricorreva al TAR, e nel 2014 si raggiungeva un accordo sull’entità dell’indennizzo.
Pare veramente che la vicenda sia emblematica del ritardo dell’amministrazione nel corrispondere un indennizzo dovuto da decenni, ed in particolare quantomeno dal 1980, epoca ben antecedente al 31 dicembre 1988. Ragione per cui – dipendendo palesemente il versamento nel 2014 da mera inerzia e successivo ritardo, fatto del resto accertato dalla CTR, che ha necessitato addirittura di un contenzioso, pur nella sostanziale indiscutibilità del diritto la fattispecie rientra pacificamente nell’alveo RAGIONE_SOCIALE ipotesi di esenzione previste dalla CEDU per la tassazione della plusvalenza.
Discende da tanto la reiezione del ricorso, con aggravio di spese per l’amministrazione soccombente.
Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio che determina per il giudizio di legittimità in € 2.000,00 , oltre rimborso forfettario nel 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a., se dovute, ed oltre esborsi per € 200,00.
Così deciso in Roma, l’undici ottobre 2023.