LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Tassazione indennità equipollenti: no alla riduzione

Una ex dipendente ministeriale ha richiesto un rimborso IRPEF sulla sua indennità di fine rapporto, sostenendo di avere diritto a una riduzione percentuale della base imponibile. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27341/2024, ha respinto tale richiesta. La Corte ha stabilito che la riduzione non si applica perché il fondo di previdenza non era alimentato da contributi diretti del lavoratore, ma da fonti di natura pubblicistica. Questo chiarisce un punto fondamentale sulla tassazione delle indennità equipollenti.

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)
Pubblicato il 25 dicembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Tassazione Indennità Equipollenti: La Cassazione Nega la Riduzione Percentuale

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 27341 del 2024, ha fornito un chiarimento cruciale in materia di tassazione indennità equipollenti. La Corte ha stabilito che la riduzione percentuale della base imponibile, prevista dall’articolo 19 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), non si applica se il fondo previdenziale che eroga l’indennità non è alimentato da contributi versati direttamente dal lavoratore. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.

Il Contesto: La Richiesta di Rimborso su un’Indennità di Fine Rapporto

Il caso ha origine dalla richiesta di rimborso presentata da una contribuente all’Agenzia delle Entrate per un importo di circa 6.500 euro, versato a titolo di IRPEF. La somma era stata trattenuta sulla liquidazione dell’indennità di fine rapporto erogata da un fondo di previdenza per il personale di un Ministero.

La contribuente sosteneva che tale indennità, avendo natura esclusivamente previdenziale, fosse assimilabile alle “indennità equipollenti” e dovesse quindi beneficiare della tassazione separata e delle riduzioni previste dalla normativa. In particolare, richiedeva l’applicazione di un abbattimento percentuale della base imponibile del 26,04%, calcolato in base al rapporto tra l’aliquota contributiva a carico del lavoratore e quella complessiva.

Di fronte al silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la contribuente ha adito la Commissione Tributaria Provinciale, che ha accolto il suo ricorso. Anche la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha confermato la decisione, nonostante l’Agenzia delle Entrate avesse parzialmente riconosciuto il diritto al rimborso per un’altra detrazione forfettaria, ma continuando a negare la riduzione percentuale.

La Decisione della Corte sulla Tassazione Indennità Equipollenti

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 2 bis, ultimo periodo, del T.U.I.R. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza d’appello e rigettando la richiesta originaria della contribuente per la parte controversa.

Il punto centrale della controversia era stabilire se la riduzione percentuale dell’imponibile fosse applicabile anche nel caso di un fondo previdenziale non alimentato da contributi diretti dei lavoratori.

Le Motivazioni: La Fonte di Finanziamento del Fondo è Determinante

La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un’attenta analisi delle fonti di finanziamento del fondo previdenziale in questione. Come evidenziato dall’Amministrazione finanziaria e confermato dalla Corte, il fondo era alimentato da fonti di natura palesemente pubblicistica, tra cui:

* Proventi da tributi speciali;
* Sanzioni pecuniarie e contravvenzionali;
* Somme derivanti dalla vendita di beni confiscati;
* Proventi da tasse ipotecarie;
* Trattenute sulle vincite del gioco del lotto.

La Corte ha sottolineato che, sebbene i dipendenti beneficiassero indirettamente di questi flussi finanziari, non vi era alcun versamento di un “contributo diretto” da parte loro. La norma che prevede la riduzione percentuale dell’imponibile (art. 19, comma 2 bis, T.U.I.R.) è inequivocabile: si applica alle “indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti”.

L’assenza di tale contribuzione diretta fa venire meno il presupposto fondamentale per l’applicazione della riduzione. La ratio della norma è infatti quella di mitigare la tassazione su somme che sono state, in parte, accantonate con il concorso finanziario del lavoratore stesso. Quando questo concorso manca, l’agevolazione non può essere concessa.

Le Conclusioni: Un Principio di Diritto per la Tassazione delle Indennità Equipollenti

La Corte ha quindi enunciato un chiaro principio di diritto: «Alla tassazione separata sulla liquidazione dell’indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all’ ultimo periodo dell’art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.». Questa sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale che lega strettamente l’applicazione delle agevolazioni fiscali sulla liquidazione alla natura e all’origine dei fondi che la compongono, ribadendo che la presenza di contributi diretti del lavoratore è un requisito indispensabile per poter beneficiare della riduzione percentuale della base imponibile.

L’indennità erogata da un fondo di previdenza ministeriale è soggetta a tassazione?
Sì, la sentenza conferma che l’indennità non è esente da Irpef, ma deve essere sottoposta a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del T.U.I.R., in quanto assimilabile alle “indennità equipollenti”.

Perché la Cassazione ha negato l’ulteriore riduzione percentuale della base imponibile?
La Corte ha negato la riduzione perché la norma che la prevede (art. 19, comma 2 bis, T.U.I.R.) la subordina esplicitamente alla presenza di contributi previdenziali versati direttamente dal lavoratore per la formazione dell’indennità. Nel caso specifico, il fondo era alimentato da fonti pubbliche e non da contributi dei dipendenti.

Qual è il principio di diritto stabilito dalla Corte in materia di tassazione delle indennità equipollenti?
Il principio stabilito è che la detrazione percentuale prevista dall’ultimo periodo dell’art. 19, comma 2-bis, del T.U.I.R. non si applica alla liquidazione di un’indennità di fine rapporto se questa è erogata da un fondo di previdenza che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Il costo della consulenza legale è di € 150,00.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Articoli correlati