Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33097 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
Immobili in possesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – tassazione – art. 5 D.P.R. n. 601/1973 – presupposto mera disponibilità – sufficienza – esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11705/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del RAGIONE_SOCIALE, n. 535/02/2016, depositata in data 7 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre
2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, per brevità, solo RAGIONE_SOCIALE) impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale
di Campobasso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE recuperava a tassazione , per l’anno 2005, il reddito fondiario di due immobili (siti in Termoli e Larino) e di terreni utilizzati dalla ricorrente, deducendo che degli immobili deteneva solo il possesso e, comunque, l’avviso non conteneva la motivazione in relazione alla ricorrenza dei presupposti per la tassazione dei beni detenuti in proprietà.
La CTP accoglieva in parte il ricorso, annullando l’atto impugnato limitatamente agli immobili dei quali l’USL non era proprietaria.
L ‘Ufficio proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del RAGIONE_SOCIALE evidenziando che ai fini della tassabilità degli immobili era sufficiente il mero possesso degli stessi; la CTR, condividendo le argomentazioni del primo giudice, rigettava l’appello .
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l ‘RAGIONE_SOCIALE , affidandosi ad un unico motivo. L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso ex art. 360bis cod. proc. civ. stante la conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza della Suprema Corte (in particolare, alle sentenze nn. 8821/2014 e 17641/2014).
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 28 novembre 2024.
Il 15 novembre 2024 la controricorrente ha depositato memoria insistendo nell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.
Considerato che:
Con il primo (ed unico) strumento di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE deduce la «violazione e falsa applicazione del l’art. 5 del DPR n. 601/73, degli artt. 1, 22 e segg., 40, 88, comma 2, e 102 del DPR n. 917/86, nel testo in vigore ratione temporis, degli artt. 65 e 66 della legge 833/78, dell’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.
502 e dell’art. 26, comma 4, della Legge Regionale n. 11 del 14/05/1997, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ». Il patrono erariale sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di prossimità, il mero possesso dell’immobile farebbe nascere l’obbligazione tributaria, rilevando ai fini de quibus la materiale disponibilità e l’effettivo godimento del bene ; richiama, a tal fine, la decisione n. 7663/2014 di questa Corte.
Va, in via preliminare, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’USL non sussistendo i presupposti applicativi dell’art. 360bis n. 1 cod. proc. civ., come delineati da questa Corte. Precisamente, nella sentenza a Sezioni Unite n. 7155 del 21 marzo 2017, si è chiarito che i presupposti «di tale inammissibilità del motivo, ostativa al suo esame nel merito, sono: 1) l’esistenza di una giurisprudenza dell a Corte, che, secondo le ‘Linee guida per il funzionamento della sesta sezione civile’, diffuse con circolare del Primo Presidente del 22 aprile 2016, è configurabile in presenza di una decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, di un orientamento consolidato RAGIONE_SOCIALE Sezioni semplici, di più pronunce convergenti RAGIONE_SOCIALE Sezioni semplici, di una sola sentenza, se convincente, di una Sezione semplice; 2) la persistenza dell’orientamento seguito dal giudice di merito sino al momento della decisione del ricorso per cassazione. In assenza di una di tali condizioni, la valutazione ex art. 360 bis c.p.c. non può essere compiuta ed il ricorso, anche se privo di un esame esaustivo dei precedenti di legittimità, va esaminato nel merito».
Nella specie difetta il presupposto sub 1), atteso che al momento della proposizione del ricorso per cassazione la giurisprudenza di questa Corte in materia non era affatto consolidata, né vi era stata una decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, essendovi due pronunce (praticamente coeve, nn. 7663/2014 e 8821/2014) diametralmente opposte ed una successiva (n. 17641/2014) favorevole alla tesi dell’USL.
Ciò posto, il motivo è infondato.
Questa Corte, in fattispecie identica a quella per cui l’odierno giudizio, ha affermato principi che devono essere qui confermati (sent. 16/04/2014, n. 8821; sent. n. 17641/2014; sent. 31/03/2022, n. 10384).
Ai sensi dell’art. 26 t.u.i.r. (nel testo applicabile ratione temporis ), i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto, o altro diritto reale, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.
Il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta (Irpeg nella specie) non è il ‘possessore’ dei terreni o dei fabbricati, cioè colui che ne ha la disponibilità, in quanto tale, ma il possessore titolato ossia il possessore il cui potere di fatto sia basato sul diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Non ha fondamento l’assunto qui riproposto dall’RAGIONE_SOCIALE per cui gli immobili in questione sarebbero divenuti già di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE per effetto del solo disposto dell’art. 5, d.lgs. n. 502/1992 , che ne avrebbe attuato un trasferimento ex lege dal Comune.
Ai sensi del predetto art. 5, invero, ‘il patrimonio RAGIONE_SOCIALE USL e RAGIONE_SOCIALE Aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essi appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi’, i quali ‘costituiscono titolo per la trascrizione’. Siffatta norma, dall’evidente natura programmatica e che determina per il futuro il patrimonio RAGIONE_SOCIALE USL includendo nello stesso anche gli immobili trasferiti o da trasferire, non solo non prevede espressamente l’automatico trasferimento per effetto della stessa norma, ma, al contrario, ne disciplina il definitivo trasferimento attraverso future leggi o provvedimenti amministrativi, i quali solo costituiranno titolo per la trascrizione; in altre parole, come risulta dallo stesso tenore letterale della norma, per potersi ritenere perfezionato il trasferimento è necessario
l’intervento di una successiva legge o provvedimento amministrativo, e, solo dopo il perfezionato trasferimento, si può procedere, per i conseguenti effetti, a trascrizione.
È pacifico, nel caso di specie, che il processo di trasferimento all’USL degli immobili de quibus non era, nel 2005, ancora compiuto.
Né, infine, è utile invocare l’art. 26 della legge regionale n. 11 del 14 maggio 1997 (recante la Disciplina del Servizio Sanitario nella Regione RAGIONE_SOCIALE -Abrogazione della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 2). Si tratta di un argomento già speso innanzi a questa Corte e confutato nella sentenza n. 10384/2022, con motivazione condivisibile.
La disposizione regionale, per quanto qui rilevi, prevede: ‘1. all’entrata in vigore della presente legge, le ASL di cui alla legge regionale 6 aprile 1979, n. 12, sono soppresse. 2. Le gestioni liquidatorie di cui all’art. 2, comma 14 della l. 24 dicembre 1995, n. 549, sono disciplinate con delibera della giunta regionale. 3. Le ASL di cui all’allegato 1 della presente legge, subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalla ASL soppressa il cui ambito territoriale risulti in esso ricompreso. 4. Costituiscono elementi patrimoniale dell’ASL i beni immobili e i beni mobili registrati nonché gli altri beni mobili e le attrezzature già utilizzati o nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE ASL soppresse. Entro il 30 giugno 1997 le ASL provvederanno ad una ricognizione di tali elementi patrimoniali al fine di consentire alla Regione, con atto formale, di ufficializzare il diritto di proprietà. Tale provvedimento regionale costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari’.
La legge regionale n. 11 del 1997 è attuativa del citato d.lgs. n. 502 del 1992 e va letta, in particolare, unitamente l’art. 5 di detto d.lgs..
L’art. 26 della legge regionale riguarda il passaggio di beni ‘utilizzati’ dalle RAGIONE_SOCIALE soppresse o ‘nella disponibilità’ RAGIONE_SOCIALE ASL soppresse, alle ASL nuove. Da esso non discende affatto
l’attribuzione alle nuove ASL della proprietà di beni non già in proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE.
Correttamente, pertanto, la CTR, in linea con i detti principi, ha ribadito la nullità (parziale, ovvero limitatamente agli immobili di cui l’USL non era proprietaria) dell’avviso di accertamento impugnato, atteso che l’USL, nell’anno in contestazione, non era (ancora) divenuta proprietaria di detti immobili.
I l ricorso va, per l’effetto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre