Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18056 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
COGNOME NOME;
-intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA, n. 924/17/2017 depositata il 03/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, già dipendente del RAGIONE_SOCIALE e poi dell’RAGIONE_SOCIALE, deduceva che, in occasione della cessazione dal servizio, gli era stata liquidata l’indennità aggiuntiva da parte del fondo di previdenza per il personale del RAGIONE_SOCIALE di cui al d.P.R. 17/03/1981, n. 211 per un importo di euro 51.455,00 e che da tale importo l’RAGIONE_SOCIALE aveva
IRPEF FONDO DI PREVIDENZA ISTANZA DI RIMBORSO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15804/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
Contro
detratto la somma di euro 11.834,65 a titolo di Irpef. Ritenendo illegittima l’applicazione dell’imposta, NOME COGNOME proponeva domanda di rimborso e, formatosi il silenzio rifiuto dell’Ufficio, impugnava il diniego innanzi alla CTP di Napoli. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si costituiva resistendo al ricorso.
Con sentenza 6219/25/2015 depositata in data 13/03/2015 l’adita CTP accoglieva il ricorso e condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma trattenuta a titolo di Irpef e pari ad euro 11.834,65.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. NOME COGNOME si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello. La CTR della Campania, sezione di Napoli, rigettava l’appello dell’Ufficio con la sentenza n.924/17/2017 del 03/02/2017.
Avverso tale pronuncia propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, in ragione di un solo motivo. NOME COGNOME, avendo ricevuto rituale notifica del ricorso per cassazione, è rimasto intimato.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 19/06/2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 17 e 19 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 nonché dell’articolo 2 d.P.R. 21/12/1984 n. 1034 in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Secondo l’Ufficio ricorrente la CTR della Campania avrebbe errato nel considerare il fondo di previdenza in questione come non assoggettabile a imposta perché formato in via esclusiva da compensi spettanti ai lavoratori e tanto in ragione della equiparazione della indennità in questione alle «indennità equipollenti» al TFR, di cui all’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, facendone derivare l’illegittimità della ritenuta IRPEF applicata sull’indennità in questione.
Il ricorso va accolto nei termini di seguito precisati. Questa Corte ha chiarito -tenuto conto pure della composizione del fondo in questione, alimentato (art. 2 del d.P.R. n. 1034/1984) dai proventi della vendita di beni confiscati, dalle sanzioni pecuniarie e percentuali RAGIONE_SOCIALE vincite del gioco del lotto, oltre ad altre indennità perequative pensionabili, e dunque, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi legati all’attività d’istituto -che l’erogazione di detta indennità costituisce una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell’ambito RAGIONE_SOCIALE indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 -19 del TUIR, con conseguente assoggettamento a tassazione separata (Cass. civ., sez. V, 25/10/2017, n. 25396). La sentenza impugnata ha condiviso la qualificazione della indennità, ma ne ha tuttavia fatto discendere l’erronea affermazione della totale esenzione di detta indennità quanto all’IRPEF, laddove, invece, la domanda di rimborso del contribuente avrebbe dovuto essere accolta limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 -19 (cfr. in particolare comma 2 bis) del TUIR..
Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, cassata la sentenza impugnata, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, ultima parte c.p.c., con accoglimento del ricorso del contribuente limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 -19 del TUIR.
Tenuto conto che l’impugnazione è accolta parzialmente e che la giurisprudenza di legittimità in materia si è consolidata solo dopo il deposito del ricorso, ricorrono le condizioni di legge per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il
ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 -19 del d.P.R. n. 917/1986. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso, in Roma, il 19 giugno 2024.