Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30696 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30696 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
Contro
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO come da procura in calce al controricorso;
controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 4112/17, depositata il 16 ottobre 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il contribuente NOME COGNOME presentava istanza di rimborso dell’imposta versata per la parte eccedente l’aliquota del 12,5 %, relativamente alla liquidazione del capitale maturato come rendimento indicato nella certificazione RAGIONE_SOCIALE, di cui era dirigente, nel RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE
Il diniego opposto dall’Amministrazione era impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese, insistendo, tra l’altro, nell’affermare la natura originariamente assicurativa del contratto integrativo RAGIONE_SOCIALE. La CTP accoglieva il ricorso.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la pronuncia adottata dai giudici di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che non accoglieva il gravame.
Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE. La Suprema Corte si pronunciava con ordinanza n. 8923 del 2014, che richiamava innanzitutto il principio di diritto indicato dalle Sezioni Unite n. 13642/2011 secondo cui sono assoggettate all’aliquota agevolata le sole somme che costituiscono il ‘rendimento netto’, imputabile alla gestione sul mercato del RAGIONE_SOCIALE capitale accantonato. Pertanto, il Giudice di legittimità cassava con rinvio la decisione impugnata, indicando i principi di diritto cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto attenersi.
Il contribuente riassumeva la causa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, ed insisteva per l’accoglimento della propria domanda di rimborso. La CTR in sede di rinvio accoglieva l’istanza di rimborso.
L’RAGIONE_SOCIALE propone così ricorso in cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso il contribuente, il quale in data 14 settembre 2023 ha altresì depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
Con i due motivi di ricorso, sviluppati congiuntamente, l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., perché, nel decidere in sede di rinvio, avrebbe violato il principio di diritto espresso da questa Corte nell’ordinanza di rinvio; nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 13, d.lgs. n. 124 del 1993; 1, TUIR, 16, 17 e 42 (ora 4) l. n. 482 del 1985, 2697,
cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE la CTR non avrebbe fatto applicazione dei principi affermati dalla pronuncia a Sezioni Unite sopra richiamata, secondo cui per rendimento si intende quello netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del RAGIONE_SOCIALE del capitale accantonato, con conseguente applicazione della tassazione di cui all’art. 6, l. n. 482/1985 sul solo capitale investito in tal guisa.
2. Affrontando congiuntamente i motivi, deve ricordarsi come con l’ordinanza di questa Corte n. 8923 del 2014, la stessa avesse rinviato alla CTR affinché si attenesse al principio espresso dalla già richiamata sentenza a Sez. U. per cui ‘ in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 124 del 1993, ad un RAGIONE_SOCIALE a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 10, lett. a) e art. 17 del T.U.I.R., solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato nella motivazione della medesima decisione, “il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del RAGIONE_SOCIALE del capitale accantonato”), si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 10, lett. a) e art. 17, del T.U.I.R.’.
Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui all’articolo 6, l. 482/85 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al RAGIONE_SOCIALE da epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di RAGIONE_SOCIALE integrativa RAGIONE_SOCIALE, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale. Va altresì precisato, che per “rendimento del capitale” deve intendersi, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del RAGIONE_SOCIALE, del capitale accantonato”, la cui quantificazione deve essere compiuta dal giudice di merito – come questa Corte, dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite suddetta, ha avuto modo di ulteriormente specificare nella successiva sentenza n. 29583/11 – sulla base di “una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta”, che operi l’accertamento della “natura e quantità del rendimento che sarebbe stato erogato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del RAGIONE_SOCIALE sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,5%”.
2.1 La sentenza a Sezioni Unite suddetta, prescindendo dalla massima ufficiale, aveva testualmente statuito che ‘il trattamento tributario RAGIONE_SOCIALE prestazioni erogate’ dal RAGIONE_SOCIALE PIA per i dirigenti dell’RAGIONE_SOCIALE, ‘non è, e non può essere, indipendente dalla composizione strutturale RAGIONE_SOCIALE prestazioni stesse, che, nel caso concreto, trattandosi di un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del RAGIONE_SOCIALE del capitale accantonato. Sicché possono essere tassate in modo analogo al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA), si applica la tassazione nella misura del 12,50%’.
2.2. Si è poi chiarito che ‘in tema di fondi previdenziali integrativi, il criterio impositivo più favorevole della tassazione secca del 12,5 per cento, ex art. 6 della l. n. 482 del 1985, riguarda soltanto le somme costituenti il rendimento di gestione conseguito dall’effettivo impiego, da parte del RAGIONE_SOCIALE, sul mercato del capitale accantonato, la cui prova grava sul contribuente, quale attore sostanziale del preteso rimborso IRPEF’, (cfr. anche Cass. 13.03.2020, n. 7223).
2.3. A fronte RAGIONE_SOCIALE chiare indicazioni provenienti da questa Corte regolatrice, la CTR ha invece ritenuto di applicare il beneficio sul rendimento netto, facendo riferimento alla certificazione RAGIONE_SOCIALE ed alla nota relazione attuariale.
2.4. Orbene entrambi i documenti, oggetto di plurimi giudizi di analogo contenuto, sono stati sempre giudicati del tutto inadatti a provare l’investimento sul mercato finanziario.
In particolare circa la certificazione, questa Corte ha più volte ritenuto che essa costituisca ‘documentazione non idonea ad assolvere l’onere probatorio gravante sul contribuente che agisca per ottenere l’accertamento del suo diritto al rimborso, poiché ‘ non contiene alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si tratta effettivamente di incremento della quota individuale del RAGIONE_SOCIALE
attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato’ (cfr. Cass. 21.12.2016, n. 270; Cass. 15.3.2017, n.13278; Cass. 16.3.2017, n.13281, Cass. sez. V, 3.4.2019, n. 9246).
Quanto invece alla perizia attuariale, va detto che in base alla stessa come esaminata in plurime occasioni, la redditività degli accantonamenti effettuati a bilancio dall’RAGIONE_SOCIALE, per il finanziamento RAGIONE_SOCIALE prestazioni garantite, è stata considerata pari a quella ottenuta sul mercato dall’intero patrimonio RAGIONE_SOCIALE nel corso dell’attività operativa svolta dalla società (come del resto si dà atto da parte della sentenza della CTR). Orbene è da escludere che il requisito dell’essere il rendimento imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, possa considerarsi soddisfatto dall’essere esso corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio RAGIONE_SOCIALE ( ex plurimis Cass. 02/03/2018, n. 4943; Cass.20/03/2019 n. 7728). Ciò costituisce un dato estrinseco, cioè non può considerarsi frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, come richiesto perché abbia a configurarsi il reddito da capitale della specie richiesta, essendo al contrario dipeso da un predeterminato calcolo di matematica attuariale. Il che supera le argomentazioni del controricorrente in ordine alle risultanze della relazione già sopra richiamata.
Del resto, è pacifico che si controverta solo su capitali rinvenienti dall’accantonamento in PIA, con la conseguenza che non risulta per esso applicabile in concreto il regime fiscale dettato dall’art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (aliquota del 12,5 ° % sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo). Infatti, è pacifico dalla stessa sentenza impugnata come unici elemento probatori fossero una perizia e la certificazione RAGIONE_SOCIALE.
Da ultimo giova rilevare come non sussistano i presupposti per investire della questione le Sezioni Unite, come richiesto dalla parte controricorrente, essendosi ormai consolidato in ordine alla nozione di rendimento netto un orientamento univoco.
Tale nozione è stata individuata negli importi rivenienti dall’effettivo investimento sul mercato, da parte del RAGIONE_SOCIALE, del capitale accantonato ( ex plurimis , Cass. 29/12/2011, n. 29583; Cass. 12/01/2012, n. 280; Cass. 04/04/2012, n. 5376; Cass. 25/05/2012, n. 8320; Cass. 27/03/2013, nn. 7724-7728; Cass. 22/05/2013, nn. 12491-12496; Cass. 02/10/2013, n. 22492; Cass. 09/10/2013, n. 22950; Cass. 12/02/2014, n. 3132; Cass. 12/02/2014, n. 3136; Cass. 19/03/2014, n. 6380; Cass. 09/04/2014, n. 8310; Cass. 04/02/2015, n. 1977; Cass. 22/05/2015, n. 10604; Cass. 13/01/2017, n. 720).
L’assoggettamento di detto “rendimento” al più favorevole trattamento impositivo previsto dall’art. 6, l. n. 482/1985 discende dall’ equiparazione tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sancita dall’art. 41, TUIR (Cass. 26/04/2017, n. 10285; Cass. 18/10/2017, n. 24525; Cass. 02/03/2018, n. 4941; Cass. 07/03/2018, n. 5436).
In particolare, si è ritenuto che integrino il rendimento netto “le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate” (Cass. n. 10285 del 2017 e Cass. n. 24525 del 2017, cfr. Cass. 02/4/2018 n. 4943; Cass. 19/6/2018 n. 16116; Cass. 24/7/2018 n. 19621; Cass. 30/10/2018 n. 27585).
Da quanto precede emerge senza meno la nullità della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., va disposta la rei ezione dell’originaria istanza di rimborso.
Le spese seguono la soccombenza del controricorrente, compensate quelle dei gradi di merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’istanza di rimborso.
Condanna il controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della ricorrente, che determina in € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito. Compensate quelle dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023