Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25512 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
Rimborso ritenute IRPEF 2008 – indennità di RAGIONE_SOCIALE – ex dipendenti RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29480/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al contro ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio del AVV_NOTAIO;
-controricorrente – e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2585/2/2017, depositata in data 9 maggio 2017. settembre
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con un unico motivo, contro la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio n. 2585/2/2017 del 09/05/2017, che, a conferma della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Roma , rigettò l’appello dell’Ufficio, confermando l’illegittimità del la cartella di pagamento n. 09720120002653667, per IRPEF per € 28.265,78 , relativa al recupero di quanto rimborsato al contribuente l’8 aprile 2009 (€ 25.267,09) a titolo di ritenute non dovute sulla indennità maturata quale ex dirigente della RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza impugnata la CTR premetteva che l’Ufficio aveva in un primo momento accolto la domanda dello Spotorno di rimborso della differenza (€ 25.267,09) tra l’importo RAGIONE_SOCIALE imposte trattenute a titolo di IRPEF (pari ad € 46.430,76) e l’importo di quelle dovute in base alla sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 13642/2011 (€ 21.163,67) , salvo poi iscrivere a ruolo il medesimo importo quale credito indebitamente riscosso. Rilevava, quindi, che il contribuente aveva provato il proprio diritto al rimborso mediante il deposito dell’allegato 4.5 rilasciato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE somme accantonate ed il rendimento al 31/12/1998, nonché mediante il prospetto RAGIONE_SOCIALE imposte trattenute e di quelle effettivamente dovute.
Il contribuente resiste con controricorso e ha depositato memorie (in date 29-30/7/2024 e 30/8-2/9/2024).
Considerato che:
Con il primo (ed unico) strumento di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2 e 48, lett. a), DPR 917/86, 14 bis Dlgs 124/93, 13 D.Lgs.
168/01, 38 DPR n. 602/1973 e 2697 cc, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».
La CTR avrebbe, invero, erroneamente ritenuto provata dal contribuente la natura ed entità dei rendimenti da assoggettare all’aliquota del 12,50%, sulla base di calcoli eseguiti dal contribuente stesso e di un prospetto redatto dal RAGIONE_SOCIALE che, a ben vedere, individuava solo gli accreditamenti periodici in capo al contribuente.
Il motivo è fondato.
1.1. Giova premettere che « in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, ad un fondo di RAGIONE_SOCIALE complementare, aziendale, a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione, separata, di cui agli artt. 16, comma primo, lettera a) e 17 del D.P.R. n. 917/1986, solo per quanto riguarda la ‘sorte capitale’, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della L. n. 482/1985; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lettera a) e 17 del D.P.R. n. 917 » (Cass. Sez. U. n. 13642/2011).
In sostanza, il rendimento cui applicare la ritenuta del 12,50% è quello netto ‘imputabile alla gestione sul mercato, da parte del RAGIONE_SOCIALE, del capitale accantonato’, la cui quantificazione deve essere compiuta dal giudice di merito sulla base di una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta, che operi l’accertamento della natura e quantità del rendimento che sarebbe stato erogato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) da
parte del RAGIONE_SOCIALE l’impiego sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego ( ex multis , Cass. 28 febbraio 2020, n. 5487).
In fattispecie analoghe a quella per cui è l’odierno giudizio questa Corte ha affermato che l’onere del contribuente di provare quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, non può ritenersi assolto mediante il mero rinvio al conteggio proveniente dal datore di lavoro o dal fondo di RAGIONE_SOCIALE, quando non contengano alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce ‘rendimento’, così da chiarire s e si tratti effettivamente di incremento della quota individuale del fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass. 20/03/2019, n. 7728).
1.2. Orbene, nella specie la RAGIONE_SOCIALE non ha fatto corretta applicazione dei principi appena enunciati.
Invero, l’attestazione rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE, contenente l’importo RAGIONE_SOCIALE somme accantonate ed il rendimento al 31 dicembre 1998, ed il prospetto di calcolo eseguito dal contribuente non evidenziano affatto il rendimento conseguito in relazione al concreto impiego sul mercato, da parte del fondo, del capitale accantonato. Manca, invero, qualsiasi dimostrazione dell’effettivo investimento dei capitali sul mercato finanziario e dei risultati ottenuti, dimostrazione che è a carico del contribuente che voglia avvalersi della ritenuta, più favorevole, pari al 12,50%.
S’impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, affinché, in diversa composizione, proceda a verificare se una parte RAGIONE_SOCIALE somme derivasse dal rendimento conseguito, fino al 31.12.2000, dall’impiego sul mercato dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,50%, secondo il meccanismo impositivo dettato dalla L. n. 482 del 1985,
art. 6, nonché provveda alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo e motivato esame e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 settembre