Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11230 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11230 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/04/2023
IRPEF-RIMBORSO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9760/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura allegata al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
-controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 144/7/19 emessa in data 17 aprile 2018 e pubblicata in data 29 gennaio 2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, dirigente RAGIONE_SOCIALE in quiescenza, deducendo che in data anteriore al 1993 aveva aderito al sistema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aziendale (P.I.A.), che successivamente aveva trasferito la sua posizione al fondo RAGIONE_SOCIALE il quale, in sede di liquidazione, aveva sottoposto la somma corrispostagli alla tassazione propria del trattamento di fine rapporto mentre, a suo dire, doveva essere trattata come reddito da capitale con aliquota al 12,50 per cento, agì davanti alla Commissione tributaria provinciale di Torino, impugnando il diniego opposto alla sua istanza di rimborso della maggior Irpef trattenuta.
La RAGIONE_SOCIALE accolse la domanda e riconobbe il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE trattenute operate dal sostituto d’imposta, in misura eccedente il 12,50 per cento, in occasione della liquidazione, sotto forma di capitale, del trattamento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aziendale.
Con sentenza n. 26/22/2007 pronunciata in data 12/04/2007 e depositata il 15/05/2007, la Commissione tributaria regionale del Piemonte accolse l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE e , in riforma della sentenza di primo grado, rigettò il ricorso del contribuente.
NOME COGNOME propose ricorso per la cassazione della sentenza, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 42, quarto comma, t.u.i.r., dell’art. 6 della l. n. 482/1985, dell’art. 1, quinto comma, del d.l. n. 669/1986, conv. in l. n. 30/1997, e degli artt. 16 e 17 t.u.i.r., assumendo essere la sentenza errata in diritto per il fatto di aver escluso dall’assoggettamento a tassazione quale reddito da capitale la prestazione di capitale erogata in forza di accordo individuale intercorso nell’anno d’imposta 2000, in luogo della prestazione pensionistica aziendale di cui all’accordo collettivo RAGIONE_SOCIALE del 16/09/1986, nonché vizio di motivazione.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 29925 del 29/12/2011, accolse il ricorso del contribuente e, cassata la sentenza impugnata, rinviò la causa alla C.T.R. per una nuova decisione, in considerazione del principio statuito dalle Sez. U. con la sentenza n. 13642 del 22/06/ 2011, resa in controversia analoga, secondo la quale ‹‹in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di RAGIONE_SOCIALE complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1 lett. a) e 17 del TUIR, solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art 6 della Legge n. 482 del 1985; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, 1 lett. a) e 17 del TUIR›› , rimettendo quindi alla C.T.R. i necessari accertamenti.
Adita in sede di rinvio, la C.T.R., con la sentenza n. 1243/24/14 pronunciata in data 15/10/2014 e pubblicata in data 29/10/2014, confermò la sentenza di primo grado, valorizzando, ai fini del principio di diritto affermato da Cass., Sez. U., n. 13642/2011, l’attestazione RAGIONE_SOCIALE prodotta dal contribuente dalla quale risultavano i contributi a carico del dirigente e quelli a carico dell’azienda nonché il rendimento derivante dall’impiego di siffatto capitale all’interno dell’azienda .
Contro tale decisione propose ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, con due motivi, in particolare deducendo la violazione e
falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, dell’art. 384 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 e ss. cod. civ., per non avere la C.T.R. verificato -alla luce del principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio n. 29925/2011 -l’effettivo impiego sul mercato, da parte del RAGIONE_SOCIALE, del capitale accantonato, limitandosi invece a rilevare il rendimento sulla base della certificazione RAGIONE_SOCIALE, priva di valenza probatoria; in subordine, con il secondo motivo lamentando l’omesso esame del fatto decisivo della sussistenza, ed eventuale misura, del rendimento derivante dall’impiego sui mercati finanziari.
6. La Corte, con ordinanza n. 10743 del 27/04/2017, accolse il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, dichiarando assorbito il ricorso incidentale del contribuente, cassando nuovamente la decisione della C.T.R. con rinvio perché accerti se e quando, sulla base RAGIONE_SOCIALE norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla l. n. 482 del 1985, art. 6, fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al TUIR, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (v., in termini, Cass. sez. V n. 23472/16) .
7. La C.T.R. del Piemonte, con la sentenza n. 144/07/19 emessa in data 17/04/2018 e pubblicata in data 29/01/2019, confermò la
sentenza della C.T.P. rigettando l’appello dell’ufficio e confermando il rimborso di euro 63.203,08.
In particolare la C.T.R. ritenne che l’oggetto della causa fosse relativo alla individuazione della natura assicurativa o pensionistica della prestazione del fondo P.I.A. e dell ‘aliquota di tassazione nonché del tasso di redditività del capitale conferito al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.A.; in ordine al primo quesito accertò la natura assicurativa della prestazione e in ordine al secondo ritenne razionale che il patrimonio P.I.A. avesse prodotto un frutto nel corso degli anni, pur essendo commisto alla gestione dell’RAGIONE_SOCIALE , e per la redditività del patrimonio accantonato potesse farsi riferimento al tasso di rendimento di altri fondi pensionistici e, infine, che tali considerazioni rendessero valido il calcolo contenuto nel conteggio certificato dall’ RAGIONE_SOCIALE.
8 . Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi.
Resiste il contribuente con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 30 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380bis. 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197, per la quale il controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
L’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata con due motivi.
Con il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 384 cod. proc. civ., sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
L ‘RAGIONE_SOCIALE deduce che il giudice del rinvio abbia dichiaratamente violato il principio di diritto enunciato dall’ordinanza di rinvio della Cassazione, che aveva rinviato per accertare che i capitali rivenienti
dalla contribuzione fossero stati effettivamente investiti sul mercato, quali fossero stati i risultati dell’investimento ed in qual modo fosse stata determinata l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali , al fine di accertare l’ambito applicativo dell ‘ aliquota del 12,50 per cento.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., evidenziando che la C.T.R., omettendo di compiere gli accertamenti indicati dalla Corte, ha violato la corretta ripartizione degli oneri probatori.
1.2. Il controricorrente eccepisce e deduce: a) che il motivo di ricorso sia inammissibile in quanto mira ad una revisione degli accertamenti in fatto operati dalla C.T.R.; b) che sussista piena prova del rendimento netto sul quale operare la tassazione del 12,50 per cento, in considerazione della mancata contestazione operata dall’ufficio e della certificazione dell’RAGIONE_SOCIALE rilasciata dal dottor NOME COGNOME, dotato di tutti i poteri al riguardo; c) la infondatezza del motivo poiché quando le Sezioni Unite hanno fatto riferimento al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, da parte del fondo, hanno inteso riferirsi alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE, ove c’era un fondo pensione complementare a tutti gli effetti, e non alla diversa fattispecie del P.I.A., come emergerebbe dal riferimento, nella stessa sentenza, all’oggetto della tassazione agevola ta nel ‹‹rendimento di polizza››; d) che il rendimento non sia individuabile in quello tratto dall’investimento nel mercato finanziario e si debba individuare nella differenza pari al rendimento di polizza, cioè alla differenza tra capitale versato e capitale erogato.
1.3. Preliminarmente, deve darsi atto che nella memoria il controricorrente ha chiesto che la causa venga rimessa alle sezioni Unite di questa Corte. L’istanza, formulata a questo Collegio e da intendersi quindi quale sollecitazione all’esercizio del potere d’ufficio di
cui all’art. 376, terzo comma, cod. proc. civ., rappresenta una mera sollecitazione all’esercizio del relativo potere discrezionale, il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto della stessa istanza (Cass. 22/06/2016, n. 12962). Tanto premesso, deve comunque rilevarsi che, a fronte della già intervenuta pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite e dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi di cui si dirà, questo Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la richiesta rimessione e che il rico rso possa essere deciso nell’adunanza di questa sezione semplice, così come peraltro avvenuto per molte altre fattispecie relative agli stessi aspetti del medesimo contenzioso.
Le censure dell’RAGIONE_SOCIALE vanno esaminate congiuntamente.
I motivi sono ammissibili, a differenza di quanto eccepito dal controricorrente, in quanto non attingono meramente gli accertamenti in fatto operati dalla C.T.R. ma censurano il criterio normativo (mediato dal principio di diritto espresso da questa Corte con l’ordinanza di cassazione con rinvio), applicabile al caso di specie, in base al quale il relativo giudizio di merito doveva essere condotto.
I motivi sono altresì fondati.
La disamina della questione postula, di necessità, una sintetica illustrazione del quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di regime fiscale RAGIONE_SOCIALE prestazioni erogate dai fondi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aziendale all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
2.1. A decorrere dall’1 gennaio 1986 (in base al quarto comma dell’art. 12 del CCNL del 16 maggio 1985, recepito dall’RAGIONE_SOCIALE) venne prevista a favore dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la stipula di un’assicurazione sulla vita con la previsione contrattuale dell’erogazione di una prestazione al momento del collocamento a riposo.
Successivamente, sempre nel 1986, a seguito di apposita richiesta RAGIONE_SOCIALE rappresentanze sindacali dei RAGIONE_SOCIALE, tale previsione venne
modificata con l’accordo tra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in virtù del quale venne sostituito il trattamento assicurativo di cui sopra con un rapporto di RAGIONE_SOCIALE pensionistica RAGIONE_SOCIALE (c.d. P.I.A., ovvero Previdenza Integrativa Aziendale) con prestazioni da erogare in forma di trattamento periodico (ciò peraltro con efficacia retroattiva al 1° gennaio 1986).
Tale forma di RAGIONE_SOCIALE venne però dismessa nel 1998 e i fondi accumulati trasferiti a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, chiamato a gestire una forma di RAGIONE_SOCIALE complementare a capitalizzazione individuale, che dava diritto, ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che vi avevano aderito e che ne facevano richiesta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, alla liquidazione dell’intero capitale accumulato in luogo della rendita vitalizia (Cass. 02/03/2018, n. 4941; Cass. 26/04/2017, n. 10285).
Quanto al regime fiscale di tale prestazione, alla tesi dei contribuenti secondo cui il capitale richiesto, in quanto originato da un contratto assicurativo, dovesse essere assoggettato alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento, ai sensi dell’art. 6 l. 26/09/1985, n. 482 (e ciò quantomeno sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale era corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 42, quarto comma, t.u.i.r.), si contrapponeva quella dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui, invece, l’erogazione in oggetto non poteva considerarsi come reddito di capitale in dipendenza di un contratto assicurativo sulla vita, ma come reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione separata ai sensi degli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del t.u.i.r.
2.2. Su tale materia intervennero le sentenze «gemelle» RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite (oltre alla già citata Cass., Sez. U., n. 13642 del 2011, le
contestuali ed identiche sentenze distinte dai numeri da 13643 a 13653), le quali, statuendo proprio in ordine al fondo P.I.A. costituito dall’RAGIONE_SOCIALE, enunciarono, a risoluzione di contrasto insorto tra le sezioni semplici della Corte, il principio di diritto per il quale in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21/04/1993, n. 124, ad un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, primo comma, lett. a), e 17 del d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.), solo per quanto riguarda la «sorte capitale» corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del «rendimento netto» si applica la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall’art. 6 della legge 26/09/1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, primo comma, lett. a), e 17 del t.u.i.r.
Di tale principio ha fatto applicazione la Corte nell’ordinanza con c ui ha rinviato la causa alla C.T.R. del Piemonte, specificando che per rendimento dovesse intendersi quello imputabile alla gestione sul mercato da parte del RAGIONE_SOCIALE del capitale accantonato.
2.3. La successiva elaborazione pretoria si è concentrata (anche per dissipare divergenti letture), in primo luogo, nella definizione del concetto di «rendimento netto», individuato negli importi rivenienti dall’effettivo investimento sul mercato, da parte del fondo, del capitale accantonato ( ex aliis , Cass. 29/12/2011, n. 29583; Cass. 12/01/2012, n. 280; Cass. 04/04/2012, n. 5376; Cass. 25/05/2012,
n. 8320; Cass. 27/03/2013, nn. 7724-7728; Cass. 22/05/2013, nn. 12491-12496; Cass. 02/10/2013, n. 22492; Cass. 09/10/2013, n. 22950; Cass. 12/02/2014, n. 3132; Cass. 12/02/2014, n. 3136; Cass. 19/03/2014, n. 6380; Cass. 09/04/2014, n. 8310; Cass. 04/02/2015, n. 1977; Cass. 22/05/2015, n. 10604; Cass. 13/01/2017, n. 720; Cass. 23/11/2020, n. 26543).
Più specificamente, si è ritenuto che integrino il c.d. rendimento netto «le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate» (così, oltre alle citate Cass. n. 10285 del 2017 e Cass. n. 24525 del 2017, Cass. 24/07/2018, n. 19621; Cass. 19/06/2018, n. 16116; Cass. 02/04/2018, n. NUMERO_DOCUMENTO).
2.4. Né per la P.RAGIONE_SOCIALE.A. il «rendimento» è il mero rendimento di polizza cui si riferirebbe la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 13643 del 2011; il contribuente, sul punto, cita anche altri precedenti, tra cui Cass. 10/06/2016, n. 11941 e Cass. 12/05/2017, n. 11836, in riferimento alla PRAGIONE_SOCIALE.A., che riterrebbero sufficiente una gestione matematico-attuariale nonché alcune decisioni più remote.
Questa Corte ha già rilevato, con numerosissime e recenti decisioni (tra le tante Cass. 28/03/2022, n. 9959; Cass. 29/11/2021, n. 37206; Cass. 21/10/2021, n. 29479; Cass. 19/07/2021, n. 20617; Cass. 01/06/2021, n. 15199; Cass. 13/05/2021, n. 12860; Cass. 06/03/2019, n. 6514; Cass. 15/06/2018, n. 15853; Cass. 30/10/2018, n. 27585; Cass. 30/10/2018, n. 27610, in motivazione) che non risulta fondata la tesi della necessità di una distinta considerazione tra P.I.A. e RAGIONE_SOCIALE, ossia tra rendimenti degli accantonamenti operati prima del 1998 nel fondo denominato P.I.A. e rendimenti riferibili invece alla gestione RAGIONE_SOCIALE del periodo
successivo, finalizzata a ritenere i primi, comunque, assoggettabili al detto meccanismo, in ragione di una presunta natura assicurativa della prestazione.
Tali decisioni sono ormai nettamente prevalenti e consolidate nella giurisprudenza di questa Corte ( adde Cass. 29/12/2011, n. 29583; Cass. 12/01/2012, n. 280; Cass. 04/04/2012, n. 5376; Cass. 25/05/2012, n. 8320; Cass. 27/03/2013, nn. 7724- 7728; Cass. 22/05/2013, nn. 12491-12496; Cass. 02/10/2013, n. 22492; Cass. 09/10/2013, n. 22950; Cass. 12/02/2014, n. 3132; Cass. 12/02/2014, n. 3136; Cass. 19/03/2014, n. 6380; Cass. 09/04/2014, n. 8310; Cass. 04/02/2015, n. 1977; Cass. 22/05/2015, n. 10604; Cass. 13/01/2017, n. 720; Cass. 15/06/2018, n. 15853; Cass. 19/06/2018, n. 16116, che ha anche evidenziato come tali considerazioni risultino confermate dalla relazione n. 32/99 della Corte dei Conti – sezione del controllo sugli enti- proprio sul bilancio consuntivo dell’RAGIONE_SOCIALE relativo all’esercizio finanziario 1997; ancora Cass. 12/07/2022, n. 22005).
2.5. Né ciò può comunque ricavarsi dal ripetuto arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, che invero descrivono il fondo de quo in termini chiari e univoci, e senza alcuna distinzione rispetto alle diverse configurazioni succedutesi nel tempo, quale «fondo di RAGIONE_SOCIALE complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente» le cui prestazioni sono composte «da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato»; data tale premessa non può dubitarsi -anche per la congiunzione «sicché» che lega i due periodi da nesso logico di conseguenzialità -che il successivo riferimento testuale al «rendimento di polizza (nella fattispecie P.I.A.)» abbia solo un valore descrittivo/esemplificativo della parte dei capitali corrisposti
eventualmente tassabile nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell’art. 6 l. n. 482 del 1985, fermo restando il requisito poco prima indicato perché un tale rendimento possa effettivamente identificarsi, rappresentato dall’essere lo stesso discendente dalla «gestione sul mercato del accantonato» (Cass. 01/06/2021, n. 15199; Cass. 23/11/2020, n. 26543; Cass. 15/06/2018, n. 15853).
2.6. Di recente, questa Corte ha poi ancora precisato che il requisito del rendimento non va circoscritto ai soli (eventuali) investimenti nel mercato finanziario (valori mobiliari, strumenti finanziari), potendo assumere rilievo a tale scopo anche altri tipi di mercato (Cass. 07/11/2019, n. 28688; Cass. 03/05/2019, n. 11637; Cass. 18/04/2019, n. 10907).
Resta in ogni caso esclusa l’operatività della minore tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente a fondi previdenziali che non abbiano mai investito sul mercato; del pari, non può qualificarsi come «rendimento» quello corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio RAGIONE_SOCIALE (cioè il rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito), poiché tale coerenza rappresenta il risultato di un predeterminato calcolo di matematica attuariale e non già il frutto dell’investimento di accantonamenti sul libero mercato (Cass. 12/11/2019, n. 29205; Cass. 30/10/2018, n. 27610; Cass. 19/06/2018, n. 16116; Cass. 15/06/2018, n. 15853).
2.7. Dal punto di vista processuale, il contribuente che impugna il rigetto dell’istanza di rimborso è attore in senso sostanziale; come tale egli è onerato di provare il fondamento della pretesa azionata, cioè a dire tenuto a dimostrare: se il fondo abbia impiegato sul mercato il capitale accantonato; quale (e quanto) sia stato il rendimento di gestione conseguito da tale impiego; in qual modo sia stata determinata l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE eventuali plusvalenze alle singole quote individuali del fondo attribuite al dipendente, onde individuare la
parte dell’indennità ricevuta da ascrivere a rendimenti da investimenti sul mercato (oltre alle pronunce citate sopra, vedi Cass. 23/11/2020, n. 26543; Cass. 18/11/2020, n. 26198; Cass. 02/04/2020, n. 7660; Cass. 28/02/2020, n. 5494).
E, come ha espressamente precisato questa Corte, siffatto onere probatorio non può ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio «al conteggio proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE, prodotto dal contribuente, che non contiene alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si tratta effettivamente di incremento della quota individuale del RAGIONE_SOCIALE attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato» (Cass. 20/10/2020, n. 22847; Cass. 26/03/2019, n. 8429; Cass. 16/03/2017, n. 13281; Cass. 15/03/2017, n. 13278).
3. La Corte, con ordinanza n. 10743 del 27/04/2017, aveva cassato la sentenza che aveva dato rilievo alla certificazione RAGIONE_SOCIALE e rinviato alla Commissione tributaria regionale per verificare se vi fosse stato (e quale fosse stato) l’impiego da parte del RAGIONE_SOCIALE sul mercato del capitale accantonato (potendosi applicare l’aliquota del 12,50 per cento solo per le somme investite sul mercato) ed in particolare se e quando i capitali rivenienti dalla contribuzione fossero stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali fossero stati i risultati dell’investimento ed in qual modo fosse stata determinata l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali.
Occorre appena precisare che il principio di diritto enunciato in sede rescindente è vincolante sia per il giudice del rinvio sia per la Corte di cassazione nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata in sede di rinvio (Cass. 19/10/2018, n. 26521; Cass. 13/05/2021, n. 32864).
3.1. Nella specie la Commissione tributaria regionale invece non si è attenuta al suddetto principio di diritto laddove non solo ha
nuovamente rivalutato la prestazione quale avente natura assicurativa ma ha fatto riferimento ad una generica redditività RAGIONE_SOCIALE somme accantonate ricavata dalle prestazioni di altri fondi pensionistici ritenuti assimilabili a quello in esame, finendo poi per riconoscere che l’ aliquota ridotta potesse applicarsi all’intera somma in contestazione, senza distinguere tra le somme del fondo erogate al contribuente che costituivano il frutto di un investimento sul mercato (sulle quali solamente il contribuente ha diritto all’aliquota agevolata del 12,50 per cento ex art. 6 della legge n. 482 del 1985) e quali non lo fossero.
Così facendo, la RAGIONE_SOCIALE ha implicitamente affermato che le somme accantonate non erano investite sul mercato (il che invece – giova ripeterlo – costituisce un indefettibile prius logico rispetto alla verifica del rendimento di gestione) e identificato, ciononostante, il rendimento nell’intera differenza tra c apitale versato e capitale erogato, disattendendo il vincolo imposto da questa Corte nella sentenza di cassazione con rinvio.
3.2. Sul punto occorre precisare, con riferimento alla dedotta mancata contestazione da parte dell’Ufficio della natura e dell’entità del rendimento indicato dalla contribuente, che occorre avere riguardo al principio, già espresso nella specifica materia da questa Corte (cfr. Cass. 12/07/2022, n. 22005; Cass. 25/09/2019, n. 23870; Cass. 12/05/2016, n. 9732), secondo cui «in tema di contenzioso tributario, il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attorecontribuente che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell’ an debeatur , poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta né supera il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema
introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda».
Nel caso in esame, come evincibile dagli atti del giudizio, l’Ufficio ha sin dall’inizio negato in radice l’esistenza stessa del preteso diritto del contribuente al rimborso e, quindi, l’esistenza dei presupposti dell’applicabilità dell’aliquota del 12,50 per cento alla fattispecie; nel che è chiaramente ricompresa anche la contestazione circa la natura e l’eventuale ammontare del preteso rendimento.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata perché non si è attenuta ai principi indicati da questa Corte nella sentenza di cassazione con rinvio.
Non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, atteso che lo stesso controricorrente identifica, al fine dell’applicazione dell’aliquota del 12,50 per cento, il «rendimento» con quello determinato -in base a criteri di matematica attuariale, in funzione dei vincoli contrattuali assunti -in corrispondenza alla redditivit à̀ ottenuta dall’intero patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE (pagg. 54 e ss. nel controricorso). Tuttavia, per quanto già detto, il «rendimento» netto derivante dall’impiego del capitale in parola all’interno dell’azienda non integra comunque, al fine che qui interessa, quel rendimento generato dalla gestione sul mercato, da parte del RAGIONE_SOCIALE, del capitale accantonato» prescritto invece dalla sentenza di legittimità che ha già cassato, con rinvio, la precedente decisione di merito.
Pertanto, il ricorso è fondato, e, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di rimborso.
Ne segue la condanna del controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dei gradi di merito in
considerazione della evoluzione giurisprudenziale intervenuta sulla vicenda.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente; condanna NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di legittimità in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2023.