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Tassazione earn-out: vale la data della cessione

Un imprenditore cede le sue quote societarie nel 2011, pattuendo un prezzo composto da una parte fissa e una parte variabile (earn-out) da incassare nel 2012 e 2013. Nel frattempo, l’aliquota fiscale sulle plusvalenze aumenta dal 12,5% al 20%. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15944/2025, stabilisce che per la tassazione earn-out si applica l’aliquota in vigore al momento della stipula del contratto di cessione (2011), e non quella vigente al momento dell’effettivo incasso. La Corte ha chiarito che il momento di ‘realizzo’ della plusvalenza, che fissa il regime fiscale, è la data della vendita, mentre il principio di cassa determina solo il periodo d’imposta in cui dichiarare il reddito.

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Pubblicato il 3 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Tassazione Earn-Out: la Cassazione fissa il Principio Chiave

La corretta tassazione earn-out rappresenta da tempo un tema di grande interesse nel diritto tributario, specialmente nelle operazioni di fusione e acquisizione (M&A). Quando una parte del prezzo di vendita di una partecipazione societaria viene pagata in anni successivi e l’aliquota fiscale cambia, quale si applica? Quella in vigore al momento della firma del contratto o quella al momento dell’incasso? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15944 del 14 giugno 2025, ha fornito una risposta chiara e definitiva, stabilendo un principio di diritto fondamentale per la certezza degli operatori economici.

I Fatti di Causa: una Cessione con Prezzo Variabile

La vicenda trae origine dalla cessione di una quota di partecipazione societaria avvenuta il 25 febbraio 2011. Il contratto prevedeva un prezzo di cessione strutturato in tre componenti:
1. Un prezzo base, incassato subito.
2. Un aggiustamento di prezzo, anch’esso incassato nel 2011.
3. Un earn-out, ovvero una componente variabile da pagare negli anni 2012 e 2013, il cui ammontare era legato ai risultati economici futuri della società ceduta.

Il contribuente, per le somme incassate nel 2011, ha correttamente applicato l’aliquota d’imposta sostitutiva allora vigente, pari al 12,50%. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2012, una nuova legge ha innalzato tale aliquota al 20%. Di conseguenza, al momento dell’incasso delle somme relative all’earn-out nel 2012 e 2013, il contribuente ha versato l’imposta applicando la nuova e più onerosa aliquota del 20%.

Successivamente, ritenendo di aver versato più del dovuto, ha presentato un’istanza di rimborso, sostenendo che l’intera operazione avrebbe dovuto essere tassata con l’aliquota del 12,50%, vigente al momento della stipula del contratto di cessione. Di fronte al silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, è nato un contenzioso che, dopo due gradi di giudizio sfavorevoli al contribuente, è approdato in Corte di Cassazione.

Il Dilemma della Tassazione Earn-Out: Momento della Cessione o dell’Incasso?

La questione centrale del contendere era l’individuazione del cosiddetto “momento impositivo”. Secondo i giudici di merito, e l’Agenzia delle Entrate, doveva prevalere il “criterio di cassa”. In base a questo principio, il reddito si considera prodotto nel momento in cui viene materialmente percepito. Pertanto, l’earn-out incassato nel 2012 e 2013 doveva essere assoggettato all’aliquota del 20% in vigore in quegli anni.

Il contribuente, invece, ha sostenuto una tesi differente. A suo avviso, bisognava distinguere due momenti:
– Il momento del realizzo della plusvalenza, che coincide con il perfezionamento giuridico del contratto di cessione (nel 2011).
– Il momento della percezione del corrispettivo, che rileva solo per determinare in quale periodo d’imposta il reddito deve essere dichiarato.

Secondo questa ricostruzione, è il momento del realizzo a fissare in modo definitivo il regime fiscale applicabile, inclusa l’aliquota d’imposta. La clausola di earn-out non genera un nuovo e autonomo reddito, ma rappresenta solo una modalità di determinazione e liquidazione di una parte del prezzo originariamente pattuito nel contratto di cessione.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto pienamente la tesi del contribuente, cassando la sentenza d’appello e decidendo nel merito la causa. I giudici supremi hanno chiarito che il principio fondamentale per la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni è quello del realizzo, che si verifica con la conclusione del contratto a titolo oneroso.

La Corte ha affermato che il momento di perfezionamento del trasferimento del titolo è quello che determina il regime di tassazione applicabile. Il successivo incasso del corrispettivo, disciplinato dal principio di cassa, serve unicamente a stabilire il periodo d’imposta in cui il reddito, già fiscalmente “realizzato”, deve essere assoggettato a tassazione.

L’ordinanza specifica che questo principio non viene meno in presenza di una clausola di earn-out. Tale clausola, sebbene dipendente da eventi futuri come i risultati economici della società, è predeterminata nel contratto che trasferisce le partecipazioni. L’earn-out non è altro che una parte integrante del corrispettivo della cessione originaria. Pertanto, è al momento della conclusione di tale contratto che si deve guardare per determinare il regime fiscale, inclusa l’aliquota di imposta.

Le Conclusioni: il Principio di Diritto e le Implicazioni Pratiche

La Corte ha quindi formulato il seguente principio di diritto: «In materia di cessione di partecipazioni sociali, il criterio per cui le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso, piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione, si applica anche in presenza di una clausola di earn-out».

Questa decisione ha implicazioni pratiche di notevole importanza. Offre certezza giuridica a chi struttura operazioni di M&A, stabilendo che l’aliquota fiscale applicabile all’intera operazione, comprese le componenti variabili del prezzo, è quella in vigore alla data di stipula del contratto di vendita. Questo consente alle parti di pianificare con maggiore sicurezza gli effetti fiscali delle loro operazioni, senza essere esposti alle incertezze derivanti da future modifiche legislative che potrebbero intervenire tra la data della firma e quella dei pagamenti differiti.

Qual è il momento rilevante per determinare l’aliquota fiscale applicabile a una plusvalenza da cessione di partecipazioni?
Il momento rilevante è quello in cui si perfeziona giuridicamente il contratto di cessione a titolo oneroso (la data della vendita), non il momento in cui il corrispettivo viene effettivamente incassato.

Come viene tassato un corrispettivo ‘earn-out’ incassato in un anno con un’aliquota fiscale diversa da quella in vigore al momento della vendita?
L’earn-out viene tassato con l’aliquota fiscale in vigore al momento della stipula del contratto di cessione. La variazione dell’aliquota negli anni successivi, in cui l’earn-out viene pagato, è irrilevante per la determinazione del regime impositivo.

Che differenza c’è tra ‘momento di realizzo’ e ‘principio di cassa’ secondo questa ordinanza?
Il ‘momento di realizzo’ (data del contratto) fissa il regime fiscale applicabile, inclusa l’aliquota. Il ‘principio di cassa’ (data dell’incasso) determina solo in quale anno d’imposta il reddito, il cui regime è già stato fissato, deve essere dichiarato e tassato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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