Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29109 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29109 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
DINIEGO RIMBORSO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17234/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Londra, Inghilterra, rappresentato da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale notarile apostillata in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è ex lege domiciliata alla INDIRIZZO;
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL ‘ABRUZZO n. 643/2020, depositata in data 15/12/2020;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 23 settembre 2025;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ), soggetto senza scopo di lucro residente fiscalmente nel Regno Unito percepì, nei periodi d’imposta 200 6, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 dividendi in qualità di azionista di alcune società di diritto RAGIONE_SOCIALE.
Tali dividendi furono assoggettati ad una ritenuta (che variava dal 15% al 12,5%) superiore a quella applicata ad un ente non commerciale o ad una fondazione residenti in Italia , per i quali nei periodi d’imposta considerati vigeva un’esenzione nella misura del 95% dell’ammontare complessivo, con conseguente abbassamento dell’aliquota effettiva all’1,65% (cioè il 33% della quota del 5% non esente).
La contribuente non residente, allora, presentò istanza di rimborso con la quale chiese la restituzione del maggiore importo versato a titolo di ritenuta pari ad euro 699.342,83 oltre interessi , in ragione dell’errata applicazione dell’aliquota sui dividendi ‘italiani’.
Formatosi il silenzio rifiuto, la contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Pescara.
Si costituì l’Ufficio, eccependo la decadenza dal diritto al rimborso a causa della tardività della relativa istanza.
La RAGIONE_SOCIALE rigettò l’eccezione di decadenza e respinse, nel merito, il ricorso della contribuente.
La C.T.R. territoriale, su appello della contribuente e nel contraddittorio con l’ Ufficio, confermò – con la sentenza indicata in epigrafe -la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, complesso motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c.
Considerato che:
Il RAGIONE_SOCIALE di diritto inglese, odierna ricorrente, detiene partecipazioni azionarie in società di capitali di diritto RAGIONE_SOCIALE. Essa sostiene di avere diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori somme versate a titolo di ritenute sui dividendi percepiti dalle società al cui capitale partecipa rispetto a quelle che, nelle sue stesse condizioni, avrebbe versato una fondazione di diritto RAGIONE_SOCIALE.
Nel reclamare tale diritto, la ricorrente pone alcune questioni di rilevanza nomofilattica.
La prima è relativa alla portata del principio di non discriminazione di cui agli artt. 49, 63 e 65 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), che impone alle legislazioni degli Stati membri di non discriminare il trattamento fiscale dei soggetti non residenti rispetto ai soggetti ‘analoghi’ residenti , e se detto principio è gerarchicamente prevalente, nel sistema RAGIONE_SOCIALE fonti, rispetto ad una convenzione bilaterale vigente tra Regno Unito e Italia che preveda una tassazione dei dividendi distribuiti al soggetto non residente in Italia in linea con le aliquote applicate al RAGIONE_SOCIALE nel caso di specie.
Se si dovesse ritenere prevalente il principio di non discriminazione di diretta promanazione eurounitaria, il problema che si pone è quale sia l’oggetto dell’onere della prova in capo al soggetto non residente che pretenda di godere RAGIONE_SOCIALE stesso trattamento fiscale del soggetto residente, e cioè se esso debba dimostrare unicamente la sua ‘sovrapponibilità funzionale’ rispetto al soggetto assunto quale tertium comparationis , e dunque, nel nostro caso, la analogia dell’attività economica esercitata rispetto a quella esercitata o esercitabile da una
fondazione di diritto RAGIONE_SOCIALE, o se debba anche, ed in quale misura ed in che modo, dimostrare la sua ‘sovrapponibilità strutturale’ rispetto al soggetto assunto quale tertium comparationis , intesa come analogia di forma organizzativa.
La seconda questione riguarda l’esistenza di limiti al principio di non discriminazione, e cioè, in relazione alla fattispecie di causa, se, ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE stesso trattamento fiscale di cui godrebbe, coeteris paribus , la fondazione di diritto RAGIONE_SOCIALE, rileva che il RAGIONE_SOCIALE ricorrente sia, in Inghilterra, soggetto passivo d’imposta.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente pone la questione sul perché il giudice di appello abbia affermato che l ‘ esenzione da imposte in Inghilterra (esenzione peraltro contestata dal RAGIONE_SOCIALE) lo renderebbe di per sé non equiparabile alla fondazione di diritto RAGIONE_SOCIALE, che invece in Italia è soggetto passivo d’imposta (seppure con aliquote ridotte).
La terza questione, posta dalla ricorrente in via di residualità logica, riguarda la qualificabilità del RAGIONE_SOCIALE come ‘ente non commerciale’ ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 344 del 2003, vigente ratione temporis , e dell’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, che esclude dalla formazione del reddito imponibile gli utili percepiti (dividendi) nella misura del 95% del loro ammontare.
La rilevanza nomofilattica e la novità RAGIONE_SOCIALE questioni poste col ricorso comportano la necessità che la causa sia discussa e decisa in pubblica udienza, con il suo conseguente rinvio, in questa sede, a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME