Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15566 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15566 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
Oggetto:
IRAP
–
Tassazione
dividendi
–
Art.
4
Direttiva
2011/196/UE – Questione rimessa
alla CGUE – Rinvio interlocutorio
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19289/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già Banca RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec dei difensori;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2303/13/2022, depositata il 24 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME NOME COGNOME per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Curtis e per la società contribuente l’ Avv. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La banca Fideuram Intesa San Paolo avanzava istanza di rimborso di quanto versato a titolo di IRAP nell’esercizio fiscale 2012, in relazione alla quota parte dei dividendi ricevuti da sue società controllate residenti nell’UE, sul presupposto della scorporabilità dei dividendi dalla base imponibile IRAP (come determinata secondo l’art. 6, d.lgs. n. 446/1997), previa applicazione dell’art. 4 della Direttiva 2011/196/UE (cd. direttiva madre-figlia).
Avverso il silenzio formatosi sull’istanza la banca proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, evidenziando la contrarietà della disciplina interna con l’articolo 4 della detta Direttiva.
La CTP rigettava il ricorso.
La società proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che accoglieva l’appello richiamando la recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 12/2022), che in un obiter dictum aveva affermato l’applicazione della Direttiva madre -figlia anche all’IRAP e la giurisprudenza sovranazionale secondo cui il divieto di doppia imposizione dei dividendi UE si applica anche all’IRAP.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidandosi ad un unico motivo.
Fissata l’udienza pubblica del 03/06/2025, il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. NOME COGNOME ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con la quale ha chiesto il rinvio della causa in attesa della decisione della CGUE sui ricorsi C-92/24 e C-94/24.
All’udienza pubblica del 03/06/2025 il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. NOME COGNOME ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della CGUE; in subordine, il rigetto del ricorso; l’avvocato dello Stato si è associato alla richiesta principale della Procura Generale e, in subordine, ha chiesto l’accoglimento del ricorso ; l’avvocato della contribuente si è associato alla richiesta di rinvio a nuovo ruolo e, in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo (ed unico) motivo l ‘Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 d.lgs 446/1997». Premesse la natura e la funzione dell’IRAP, l’Agenzia sottolinea l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere applicabile all’IRAP la ratio della direttiva madre-figlia (evitare la doppia imposizione dei dividendi), invece del tutto estranea alla detta imposta.
Preliminarmente la Corte rileva che la questione della compatibilità della normativa interna in materia di IRAP con la Direttiva madre-figlia è stata rimessa alla CGUE dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia; precisamente, la questione è stata posta sotto il seguente profilo: se la pretesa della Repubblica italiana, recata dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 446/1997, di assoggettare ad IRAP il 50% dei dividendi incassati da intermediari finanziari residenti in Italia che si qualifichino come società madri agli effetti della direttiva 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011 e distribuiti da società residenti in altri Stati membri dell’Unione europea che si qualifichino come società figlie ai sensi della predetta direttiva, senza autorizzare le prime a dedurre dall’IRAP la frazione dell’imposta societaria relativi a tali utili pagata dalle seconde, non sia incompatibile con il divieto di assoggettare gli utili che le società
madri residenti in uno Stato membro abbiano incassato dalle società figlie residenti in altri Stati membri ad imposizione per una percentuale superiore al 5% del relativo importo sancito dall’articolo 4 della predetta direttiva.
È, quindi, opportuno rinviare la presente controversia a nuovo ruolo, in attesa della decisione della CGUE.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione della CGUE sui ricorsi C-92/24 e C-94/24.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.