Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4928 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4928 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 18826/2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOME e NOME COGNOME nella loro qualità di eredi di COGNOME NOME COGNOME rappresentate e difese, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate presso la cancelleria della Corte di cassazione
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3628/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania- sezione staccata di Salerno, depositata il 30 aprile 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Campania – sezione staccata di Salerno, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME contro l’avviso di accertamento emesso all’esito di una verifica effettuata nei confronti di NOME COGNOME al quale costoro erano succedute mortis causa .
Con tale atto impositivo l’Erario aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2013, le somme che il COGNOME aveva percepito da tale RAGIONE_SOCIALE, a titolo di corrispettivo per la cessione del diritto di superficie su di un terreno agricolo per la realizzazione di un impianto eolico di produzione di energia elettrica.
Queste somme erano state imputate ad imponibile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. e ), TUIR, quali redditi di natura fondiaria derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli.
Nel condividere la statuizione dei primi giudici, la C.T.R. ha osservato che il trasferimento di un diritto reale, quale la cessione a terzi del diritto di superficie su un fondo, conduce all’applicazione dell’art. 9, comma 5, TUIR, a mente del quale «a i fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento»; ne derivava la ricaduta
della fattispecie nell’alveo applicativo dell’art. 67, comma 1, lett. b ), TUIR, con esclusione della tassazione sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di diritti reali acquisiti, come in questo caso, da più di cinque anni.
La sentenza d’appello è stata impugnata dall’Ufficio con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Le parti intimate hanno resistito con controricorso.
Considerato che:
L’unico mezzo di impugnazione denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b ) e lett. e ), TUIR.
Secondo l’Agenzia ricorrente, la sentenza d’appello sarebbe errata nella parte in cui, muovendo dal condivisibile rilievo della realità del diritto di superficie, ha poi ritenuto applicabile la previsione di tassabilità delle plusvalenze immobiliari solo ove realizzate entro cinque anni dall’acquisto.
La fattispecie meriterebbe infatti il diverso approccio ermeneutico adottato da questa Corte con l’ordinanza n. 30406/2018, con la quale, sempre ad avviso della ricorrente, i proventi dell’affitto di un terreno per uso non agricolo sono stati ricondotti alla fattispecie di cui al comma 1, lett. e ), del richiamato art. 67 TUIR, quali redditi «di natura fondiaria non determinabili catastalmente».
La censura è infondata.
2.1. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare decidendo la controversia fra le stesse parti in relazione a precedente anno d’imposta (ordinanza n. 6726/2021), occorre anzitutto dare continuità ai seguenti principii di diritto, affermati dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota sentenza n. 15333/2014:
«in materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie dopo che siano trascorsi almeno
cinque anni dall’acquisto dell’immobile non è soggetta a tassazione come “reddito diverso” ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b) o l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall’altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall’art. 9, comma 5, dello stesso decreto, non consente di ricondurre l’obbligo di concedere a terzi l’utilizzo di un terreno agli obblighi “di permettere”, di cui alla lett. l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali»;
«la plusvalenza derivante da cessione infraquinquennale di diritto di superficie non è soggetta a tassazione come “reddito diverso” ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b) o I), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall’altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall’art. 9, comma 5, dello stesso decreto, non consente di ricondurre l’obbligo di concedere a terzi l’utilizzo di un terreno agli obblighi “di permettere”, di cui alla lett. l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali».
2.2. A tali principi si è uniformata la sentenza impugnata, la quale, peraltro, ha svolto persuasive considerazioni anche in relazione al precedente di legittimità richiamato nel ricorso, osservando, in particolare, che esso concerneva la diversa fattispecie di affitto parziale di un terreno agricolo per uso non agricolo, senza trasferimento di alcun diritto reale in capo a terzi.
Detta sentenza risulta, pertanto, immune dal vizio denunciato.
Consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.
Non si dà luogo ad alcuna condanna pecuniaria ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 2.100,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali e oneri accessori.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025.