Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29649 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29649 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8925/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’AVV_NOTAIO di Brescia, come da procura in atti, presso il cui indirizzo PEC è el. dom.to;
– parte ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– parte controricorrente –
Ricorso avverso sentenza Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 6937/22 del 21 ottobre 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Fatti rilevanti e ragioni della decisione.
§ 1. RAGIONE_SOCIALE propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, decidendo in sede di rinvio da Cass.n.34249/21 (che aveva cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, in riforma della prima decisione, aveva statuito per la tassazione in misura fissa ex art. 8 Tariffa Prima parte Tur lett.g)), ha confermato la legittimità del diniego opposto da RAGIONE_SOCIALE alla sua istanza di rimborso della maggiore imposta proporzionale di registro pretesa (3 % del passivo fallimentare) sul decreto n. 494 dell’8.5.2014; decreto con il quale il Tribunale di Napoli aveva omologato il concordato fallimentare di RAGIONE_SOCIALE, nel quale RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) aveva funto da terzo assuntore.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, in particolare, ha osservato che:
-come stabilito da ormai consolidato indirizzo di legittimità (ripreso nella sentenza di cassazione con rinvio) la tassazione del decreto di omologa doveva avvenire in misura proporzionale all’attivo trasferito, e non in misura fissa ai sensi dell’art. 8 lett.g) cit.;
-contrariamente a quanto preliminarmente lamentato dalla società, il provvedimento di diniego era sufficientemente motivato ex art.7 legge 212/00;
-non vi era prova che i debiti accollati rinvenissero da operazioni in campo Iva, con conseguente inapplicabilità della regola di alternatività ex art. 40 Tur.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso NOME lamenta, ex art.360 co. 1^ n.4) cod.proc.civ., nullità della sentenza per insanabile contrasto tra
motivazione e dispositivo, là dove la Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha, nella prima, dichiarato di volersi adeguare al principio di diritto stabilito da questa Corte di legittimità in sede di cassazione con rinvio (imposta proporzionale sull’attivo, non il passivo, fallimentare) e, nel secondo, inopinatamente respinto l’appello della società contribuente, così confermando la legittimità del diniego di rimborso che teneva ferma l’applicazione dell’imposta proporzionale del 3% proprio sul passivo fallimentare.
§ 2.2 Il motivo è infondato.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha inteso attuare il principio di diritto formulato nella decisione di legittimità richiamata, là dove veniva con esso affermata la legittimità dell’imposizione proporzionale invece che fissa (art. 8 tariffa cit., lett. a)), trattandosi di omologa di concordato con terzo assuntore ad immediato effetto traslativo, a nulla rilevando che l’attivo fallimentare trasferito non contenesse mobili o immobili quanto soltanto crediti.
In coerenza -e non in contraddizione -con questo principio, il giudice di rinvio ha quindi ritenuto di dover respingere l’appello con il quale la società aveva invece dedotto la tassazione in misura fissa, stante il carattere nominalistico dell’imposta di registro in rapporto al provvedimento giudiziario di omologa (lett.g). Sicchè il rigetto dell’appello (dapprima accolto dalla Commissione Tributaria Regionale con la sentenza poi cassata con rinvio) è dipeso proprio dall’applicazione nella specie del criterio di tassazione proporzionale, il che esclude la paventata nullità della sentenza per intrinseca contraddizione tra motivazione e dispositivo.
Altro è a dire sull’erronea individuazione, da parte della Corte di Giustizia Tributaria di II grado, della base imponibile di riferimento per l’affermata imposizione proporzionale (il passivo fallimentare accollato invece dell’attivo trasferito), posto che questo aspetto oggetto dei
motivi di ricorso che seguono -non concreta di per sé causa di nullità della sentenza per insanabile contraddizione motivazionale interna quanto, se mai, violazione del principio di diritto rettamente inteso e della disciplina legale di riferimento.
§ 3.1 Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si deduce -ex art. 360 co. 1^ nn. 3 e 4 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 384 cod.proc.civ. e 21 Tur. Per avere il giudice di rinvio violato l’art. 21 co. 3^ Tur ed essersi discostato dal principio di diritto vincolante stabilito nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 34249/21 (principio successivamente ripreso con le ordinanze gemelle nn. 27085-6/22), il quale faceva obbligo di applicare l’imposta proporzionale di registro sull’ammontare dell’attivo fallimentare ceduto (euro 438.380,80), e dunque non sull’ammontare dei debiti accolla ti (non imponibile ex art. 21 co. 3^ Tur) corrispondente al passivo fallimentare (euro 821.227,57). Sicchè nella specie, trattandosi di attivo fallimentare costituito esclusivamente da liquidità e crediti verso l’Erario (oltre che da crediti meramente potenziali su esercizio di azione revocatoria), doveva qui applicarsi l’aliquota dello 0,50% e non del 3% come preteso dall’ufficio.
§ 3.2 Questi due motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione RAGIONE_SOCIALE questioni giuridiche da essi poste -sono fondati nei termini che seguono.
Con l’ordinanza di cassazione con rinvio n.34249/21 cit. questa Corte -in accoglimento parziale del primo motivo di ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE ha disciplinato la fattispecie affermando l’ imposizione in misura proporzionale sulle attività trasferite, per effetto dell’omologa, al terzo assuntore NOME, con ciò tuttavia escludendo, in particolare, che il disposto di cui al co. 3^ dell’art. 21 Tur consentisse di individuare la base imponibi le nell’ammontare RAGIONE_SOCIALE passività accollate (come invece
sostenuto da RAGIONE_SOCIALE nel provvedimento di diniego impugnato).
In particolare, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio doveva conformarsi è stato così enunciato: ‘(…) al concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore, deve essere applicato il criterio di tassazione correlato all’art. 8, lett. a), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con commisurazione dell’imposta di registro in misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti e con l’esclusione dalla base imponibile del contestuale accollo dei debiti collegato a detta cessione dei beni fallimentari (Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11925).’
Si os servava quindi che ‘ nella specie, il giudice di appello ha contravvenuto al principio enunciato per aver ritenuto che il concordato fallimentare con trasferimento di attività – oltre che con accollo di passività – al terzo assuntore fosse soggetto ad imposta di registro in misura fissa, valutandone l’equiparabilità quoad effectum al concordato fallimentare con cessione dei beni.’
Si tratta di principio già affermato da Cass.n.11925/21 e poi incidentalmente ribadito (tra le stesse parti) dalle ordinanze Cass.nn.27085-6/22.
Orbene, la violazione del principio di diritto così ben enucleabile, da parte del giudice di rinvio, è evidente là dove quest’ultimo, pur uniformandosi al criterio dell’imposizione proporzionale, ha poi ritenuto legittima un’imposizione che come nella specie -individuava la base imponibile proprio sul passivo fallimentare accollato (imposta riscossa di euro 26.787,00, su un passivo di euro 821.227,57), in accertata violazione del terzo co. dell’art. 21 Tur.
§ 4.1 Con il quarto motivo di ricorso la società lamenta -ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 legge 212/00. Per avere il giudice di rinvio erroneamente ritenuto
sufficientemente motivato il provvedimento impugnato (perché recante tutti i requisiti di cui all’articolo 7 citato ed all’articolo 1 co. 161 l. 296/06) nonostante che il diniego di rimborso (trascritto in ricorso e qui allegato sub n.2) si basasse esclusivamente sul richiamo alla risoluzione ministeriale n. 27/E/2012 e, dunque, ad una fonte di prassi notoriamente priva di efficacia normativa, e comunque facente anch’essa richiamo alla base imponibile costituita dall’attivo concordatario.
In particolare, il diniego era così motivato: ‘ I decreti di omologa emessi dall’autorità giudiziaria d evono essere ricondotti alla tipologia di atti di cui all’art. 8, lett. b) della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 in materia di imposta di registro, e come tali da tassare in misura proporzionale nella misura del 3%. La risoluzione 27/E del 26.3.2012 esclude, dalla tassazione fissa, il concordato con trasferimento di beni al terzo assuntore, come nel caso di specie. In questo caso il concordato comporta il trasferimento di beni all’assuntore, giustificativo dell’imposizione proporzionale e non la mera cessione di beni ‘.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione degli articoli 115 e 116 cod.proc.civ.. Per avere il giudice di rinvio ritenuto che non vi fosse prova dell’assoggettamento dei debiti accollati ad iva, con conseguente inapplicabilità in concreto della regola di alternatività iva-registro ex art.40 Tur. Contrariamente a quanto così affermato, la regola di alternatività (riconosciuta come applicabile dalla stessa amministrazione finanziaria nella citata Risoluzione) doveva essere qui applicata, essendo univocamente e pacificamente emerso in causa (stato passivo, proposta concordataria) che la massima parte RAGIONE_SOCIALE passività accollate dal terzo assuntore (NOME), costituite da crediti commerciali e bancari, rientrava in campo Iva, quand’anche esente.
§ 4.2 Si tratta di motivi entrambi inammissibili.
Con essi si intende infatti tornare in questa sede su motivi di doglianza (nullità del diniego per carente motivazione; applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa ex art. 40 Tur) che neppure potevano essere riproposti avanti al giudice di rinvio, in quanto esulanti dai limiti derivanti dalla formulazione del principio di diritto di cui si è dato conto.
Nell’affermare che la fattispecie richiedesse l’imposizione proporzionale in ragione dell’attivo trasferito, questa Corte ha infatti ritenuto per ciò solo superate tutte quelle doglianze con le quali si deduceva la nullità originaria del diniego per carenza di motivazione (doglianza di natura evidentemente preliminare al vaglio del regime tariffario applicabile), così come per insussistenza dei presupposti di alternatività Iva-registro ex art. 40 Tur sul passivo accollato (non riproposta in sede di legittimità).
Sicchè deve farsi qui applicazione del costante indirizzo secondo cui, nel caso di cassazione con rinvio della sentenza di appello per violazione o falsa applicazione di legge (come nel caso di specie, e diversamente dalla cassazione per vizio di motivazione), i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono fissati entro il principio di diritto stabilito dalla Corte di legittimità. Infatti in questa ipotesi, ‘ il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo’.
Il che precludeva alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di prendere in esame altri profili e riaprire il thema decidendum su aspetti ormai assorbiti.
§ 5. In definitiva, il ricorso va accolto in relazione al secondo e terzo motivo di ricorso; la sentenza va cassata con nuovo rinvio alla Corte di
Giustizia Tributaria di II grado della Campania che riesaminerà la fattispecie alla luce del principio di diritto indicato, decidendo anche sulle spese di lite.
PQM
La Corte
-accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, respinti o inammissibili gli altri;
-cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in