Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1255 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1255 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
Oggetto: Diniego rimb. IRPEF 2014
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24427/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
NOME COGNOME, con l’AVV_NOTAIO, presso cui è elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato in Palermo, alla INDIRIZZO; – controricorrRAGIONE_SOCIALE – avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia n. 1427/03/2020 pronunciata il 24 febbraio 2020 e depositata il 04 marzo 2020, notificata il 27.07.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
Il contribuRAGIONE_SOCIALE, in data 19.05.2014, presentava istanza di rimborso dei maggiori importi versati per Irpef (€4.360,00), relativamRAGIONE_SOCIALE alla indennità di buonuscita percepita a seguito della cessazione del rapporto datata primo ottobre 2010.
di lavoro con l’RAGIONE_SOCIALE, Argomentava il contribuRAGIONE_SOCIALE che il Commissario Liquidatore dell’RAGIONE_SOCIALE, con delibera n. 154 del 07.10.2010, liquidava l’indennità applicando l’abbattiment o del 26,04% sull’intero imponibile Irpef, senza valutare che, sulla quota indennitaria formatasi fino al 31 dicembre 2003, avrebbe dovuto essere applicata la percentuale di detrazione dell’imposta nella misura del 50%, ex art. 30, comma secondo, L.R. 23 febbraio 1962, n. 2.
La CTP di Agrigento accoglieva le ragioni del contribuRAGIONE_SOCIALE compensando le spese di lite.
Sul gravame dell’ Ufficio , il collegio d’appello confermava la sRAGIONE_SOCIALEnza di prime cure.
Insorge l’ Ufficio affidandosi ad un unico mezzo di ricorso.
Il contribuRAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 2 -bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in relazione all’art. 20 della Legge Regionale Sicilia n. 21 del 2003, l’ Ufficio censura la pronuncia di seconde cure nella parte in cui i Giudici hanno ritenuto che per la quota di liquidazione spettante per l’indennità maturata fino al 31.12.2003 non potesse applicarsi la nuova disciplina statale bensì le previgenti modalità di calcolo regionali.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Questa Corte si è già espressa in merito alla questione oggetto di lite con una recRAGIONE_SOCIALE pronuncia cui si ritiene di dover dare seguito.
SegnatamRAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha affermato che ‘ Il tema pone il rapporto fra norma statale e norma regionale. Non è in questione che il metodo di calcolo generale della buonuscita di cui all’art. 19, comma 2 -bis, ultimo periodo, sia antitetico a quello introdotto dalla legge regionale siciliana n. 21/2003 con la disposizione del suo articolo 20 che limita la disciplina nazionale solo alla frazione di somme maturate dal 1° gennaio 2004 in avanti. Pertanto, un coordinamento per via ermeneutica non è possibile, n é soccorre la sRAGIONE_SOCIALEnza della Corte costituzionale n. 178/1986 dove afferma il principio dell’uniformità di contribuzione a carico dell’iscritto con riguardo unicamRAGIONE_SOCIALE al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, l’arresto costituzionale ha valenza per il caso sottoposto al suo scrutinio ed il principio pu ò essere guida per la disapplicazione di atti generali anche successivi, ma non consRAGIONE_SOCIALE la disapplicazione di una fonte primaria non deferita alla Consulta.
Peraltro, la prefata disposizione regionale non appare manifestamRAGIONE_SOCIALE incostituzionale, per rapporto ai parametri di cui agli articoli 3, 38 e 53 della Carta, traducendosi in una protezione dei diritti quesiti di natura previdenziale, comunque limitata nel tempo. In altri termini, si tratta di una limitazione della disciplina statale a tutela del lavoratore e in misura quantitativamRAGIONE_SOCIALE limitata, ove consRAGIONE_SOCIALE un trattamento fiscale di esenzione al 50% anziché al 26,04%, per determinate categorie di dipendenti regionali, allo scopo di rendere pi ù progressivo il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.
Peraltro, il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha gi à̀ scrutinato la prefata fonte siciliana, seppure con riferimento ad altro comma della stessa norma di legge siciliana, ritenendo manifestamRAGIONE_SOCIALE infondata la questione di costituzionalit à̀ per disparit à di trattamento della disposizione regionale che ha abrogato al 31 dicembre 2003 la disposizione per cui era consentito – in regime di sospensione RAGIONE_SOCIALE pensioni di anzianit à̀ -conservare il pensionamento di anzianit à̀ per chi avesse a quella data maturato i relativi requisiti. Misurando la potestà legislativa primaria della Regione a statuto speciale in bilanciamento con il generale diritto
fondamentale e di rilevanza costituzionale ad un trattamento di quiescenza per il lavoratore collocato a riposo, la Consulta ha ritenuto manifestamRAGIONE_SOCIALE infondato il dubbio di irragionevolezza di una disposizione che non altera i rapporti, n é crea situazioni di favore, bensì mira ad armonizzare il passaggio generale da sistema retributivo a sistema contributivo mediante opportuni interventi conservativi -temporalmRAGIONE_SOCIALE limitati – a tutela di diritti quesiti (cfr. Corte Cost. n. 77/2008) ‘ . (cfr. recRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE in termini Cass. T., n. 16689/2023; 19786/2023.
I collegi di prime e seconde cure, accogliendo le ragioni del contribuRAGIONE_SOCIALE, hanno fatto corretto uso dei principi sopra esposti, applicando opportunamRAGIONE_SOCIALE la disciplina speciale della Regione Sicilia all’arco temporale limitato conclusosi al 31.12.2003.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombRAGIONE_SOCIALE parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla parte contribuRAGIONE_SOCIALE le spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio di legittimit à che liquida in €. millequattrocento/00, oltre ad €200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023