Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1402 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1402 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22762/2020 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5176/2019 depositata il 18/12/2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia e, in riforma della decisione di primo grado, ha confermato l’avviso di liquidazione per l’imposta di registro del 2017 , relativo alla tassazione di un atto concernente la risoluzione consensuale dei contratti di locazione di alcuni immobili, che il notaio rogante aveva sottoposto a imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00 e che invece, ad avviso dell’Agenzia, doveva scontare l’imposta di registro nella misura pari all’importo ricavato dalla moltiplicazione di euro 200,00 per il numero delle risoluzioni contrattuali , dedotta l’imposta versata ;
ricorre in cassazione NOME COGNOME con tre motivi di ricorso, integrati da successiva memoria (1- omesso esame di un fatto decisivo, art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; 2- violazione dell’art. 20, d.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 3 60, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 3- violazione e falsa applicazione degli art. 1346, 1347, 1348 e 1349 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso;
la Procura generale della Corte, sostituta procuratrice generale NOME COGNOMEErba, ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, di accoglimento del ricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve respingersi, considerata la particolare materia della controversia e le ragioni della decisione, di seguito esplicate, le spese possono compensarsi interamente.
Il primo motivo risulta inammissibile in quanto il fatto asseritamente non considerato (difetto di motivazione dell’avviso impugnato) non risulta decisivo ; il ricorrente riporta parte dell’avviso di liquidazione, nel ricorso in cassazione, che indica espressamente come ‘con scrittura privata autenticata registrata al n. 7035 sono stati risolti consensualmente 15 contratti di locazione’. La scrittura in oggetto redatta dallo stesso ricorrente indica i contratti oggetto dell’imposizione con l’avviso impugnato. D’altronde, a fronte della decisione nel merito, si prospetta il rigetto implicito della questione preliminare in questione.
Il secondo ed il terzo motivo si trattano congiuntamente per evidente connessione logica.
Anzitutto, diversamente da quanto affermato in ricorso, il giudice d’appello non ha fatto leva su elementi extratestuali, bensì sul contenuto dell’atto redatto dal notaio COGNOMEcon cui sono stati risolti consensualmente 15 contratti di locazione’, concern enti quindici immobili commerciali diversi, specificando che ‘si tratta di 15 atti sostanziali, ognuno dotato di una sua autonomia, stante il fatto che è il bene che identifica il contratto’.
E allora, proprio in base a questo accertamento di fatto, risulta applicabile l’art. 21, d.P.R. n. 131 del 1986 .
Per l’art. 21, primo comma: ‘ Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto’.
Nel caso in giudizio la risoluzione di 15 contratti con un solo atto rende applicabile l’imposta atto per atto, distinti, come fossero autonomi contratti di risoluzione (v. Cass., sez. un., n. 406/73, nonché, fra varie, Cass. n. 25341/18). Diversamente da quanto obiettato dalla Procura generale, difatti, ad avviso della quale l’art. 21 del TUR non troverebbe applicazione nel caso in esame, perché le risoluzioni contrattuali contenute nel medesimo documento non
avrebbero ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, ma si limiterebbero a riprodurre la situazione anteriore alla stipula dei contratti, per consolidato orientamento di questa Corte la risoluzione per mutuo dissenso con conseguente retrocessione del bene relativo, integrando un nuovo contratto con contenuto uguale e contrario a quello originario e con effetti di natura retro-traslativa di un diritto reale, è espressione di autonoma capacità contributiva e va tassata indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo (v., fra le più recenti, Cass., Sez. Trib., Sentenza n. 16681 del 17/06/2024).
Sul punto, quindi, deve correggersi la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, quarto comma cod. proc. civ.
Trattandosi di questione di puro diritto non trova applicazione il comma 3, dell’art. 38 4, cod. proc. civ. («L’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d’ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti)» (Sez. 3 – , Sentenza n. 822 del 09/01/2024, Rv. 670057 -01; vedi, anche, Sez. L – , Ordinanza n. 17315 del 19/08/2020, Rv. 658543 -01).
…
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese compensate interamente;
a i sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/09/2024.