Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6156 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6156 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10729 -2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
NOME
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1170/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della CAMPANIA, depositata il 13/2/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/2/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
DELL’ORFANO
FATTI DI CAUSA
Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 9028/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE. in liquidazione avverso avvisi di pagamento di imposte di registro a tassa fissa per trasferimento immobili, imposta catastale e imposta ipotecaria, richieste in base al presupposto dell’avvenuto trasferimento della proprietà dei beni immobili conseguente alla sentenza costitutiva n. 11669/2017, pronunciata dal Tribunale di Napoli, che aveva assegnato in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME la proprietà del secondo piano dell’immobile sito in Villaricca (NA) al INDIRIZZO, già di proprietà comune e indivisa tra le medesime e COGNOME NOME.
I contribuenti resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., v iolazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4 e dell ‘ art. 36 n. 4 del D.Lgs. n. 546/1992 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respinto il gravame erariale ritenendo che non vi fosse interesse ad ottenere una pronuncia che avrebbe imposto
un pagamento da rimborsare immediatamente, nonostante la sentenza civile di appello non fosse passata in giudicato.
1.2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 37 del D.P.R. n. 131 /1986 e dell ‘ art. 100 c.p.c. per avere i Giudici di appello omesso di valutare che l’obbligo di registrazione e tassazione degli atti giudiziari sussiste anche se impugnati, con possibilità di conguaglio o rimborso solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
2.1. Il primo motivo è infondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
2.2. Questa Corte ha invero ridimensionato le conseguenze del principio, in precedenza affermato (cfr. Cass. nn. 12023/2018, 12736/2014, 12757/2006), secondo cui in tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio – anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato – è soggetta a tassazione, sicché l’Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all’atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell’imposizione, e neppure l’eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull’avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all’avviso di liquidazione.
2.4. Si è ritenuto, dunque, che, qualora il provvedimento giudiziario sia stato definitivamente riformato, l’Amministrazione finanziaria, che abbia correttamente emesso l’avviso di liquidazione dell’imposta principale e la relativa cartella di pagamento senza procedere alla riscossione, non abbia interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di annullamento della cartella, emessa dal Giudice tributario d’appello, essendo venuto meno il presupposto dell’imposta, il cui pagamento comporterebbe la necessità dell’immediato rimborso (così Cass., n. 15645/2019, ove la SRAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile il ricorso col quale
l’Amministrazione aveva chiesto la condanna del contribuente al pagamento delle sanzioni e degli interessi, relativi all’imposta dovuta su un provvedimento giudiziario definitivamente riformato).
2.5. È stato così precisato (cfr. Cass. nn. 2367/2021, 3617/2020), che, in tema di registro, l’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l’atto dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l’imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell’atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l’irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l’ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza.
2.6. Con riferimento all’imposta applicata su di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la medesima Corte ha ad esempio affermato che, qualora il provvedimento giudiziario sia stato definitivamente annullato e sia venuta meno l’attribuzione patrimoniale che giustifica il tributo, l’Amministrazione finanziaria, che abbia correttamente emesso l’avviso di liquidazione dell’imposta principale e la relativa cartella di pagamento senza procedere alla riscossione, non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di annullamento della cartella, emessa dal giudice tributario d’appello (cfr. Cass. n. 2409/2014).
2.7. Assume, dunque, rilievo sulla legittimità dell’avviso di liquidazione, nei termini sopra indicati, solo l’adozione di una decisione definitiva che ponga nel nulla l’atto sottoposto a tassazione.
2.8. Con riguardo al caso in esame, sulla scorta di quanto dedotto e documentato dai contribuenti in allegato al controricorso, l’atto impositivo risulta emesso in relazione ad atto giudiziario (sentenza del Tribunale di Napoli n. 11669/2017), definitivamente riformato dalla sentenza n. 356/2020 della Corte di Appello di Napoli (in giudicato, come da relativa
attestazione depositata dalla controricorrente), sebbene l’imposta non possa essere dovuta pur a seguito della definitiva riforma dell’atto.
2.9. Simile interpretazione, come dianzi illustrato, comporterebbe, invero, la conseguenza irragionevole di obbligare ad un pagamento, il quale dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.) venendo ad equiparare l’ipotesi di presenza – se ancora non definitiva, comunque attuale – del presupposto impositivo, all’ipotesi di definitivo accertamento della relativa insussistenza.
3.1. Con il terzo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., v iolazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di pronunciarsi sulla legittimità del recupero dell’imposta di registro sui canoni locativi, nonostante fosse stato specificamente contestato nell’atto di gravame.
3.2. La censura è inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
3.3. Come dedotto dalla stessa ricorrente, il recupero dell’imposta di registro sui canoni locativi, con applicazione sulla base imponibile dell’aliquota del 3% prevista per gli atti di trasferimento a titolo oneroso dall’art. 8, co. 1, lett. d) della Tariffa Parte Prima Allegata al D.P.R. n. 131/1986, non aveva costituito «oggetto di specifica contestazione del ricorso introduttivo del giudizio», risultando «quindi definitivamente dovuta».
3.4. Ciò trova conferma nella stessa sentenza impugnata, laddove si afferma che «l ‘ Ufficio potrà emettere nuovo atto impositivo, anche tenuto conto delle parti della sentenza di primo grado confermate dalla sentenza di appello», il che peraltro esclude, in ogni caso, anche la fondatezza della censura circa la mancanza di una pronuncia dei giudici d’appello sul recupero dell’imposta di registro sui canoni di locazione .
Quanto sin qui illustrato comporta dunque il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l ‘Agenzi a ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida e distrae in favore del difensore antistatario dei controricorrenti in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da