Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11757 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24207/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, SEZ.DIST. SALERNO n. 2258/2022 depositata il 03/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello dell’ufficio avverso la sentenza n. 2162/2019, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso l’ avviso di liquidazione di imposta di registro relativamente a decreto ingiuntivo n. 1622/2016, emesso dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore a favore della ricorrente;
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
V a preliminarmente evidenziato che l’erronea indicazione RAGIONE_SOCIALE generalità della controricorrente (RAGIONE_SOCIALE, in luogo di RAGIONE_SOCIALE) nell’epigrafe del ricorso per cassazione non comporta l’inammissibilità, atteso che l’effettiva identità della parte risulta individuabile in maniera non equivoca attraverso altre indicazioni, pur non risultanti dalla parte dell’atto destinata a contenerle e, segnatamente, mediante elementi desumibili dalla sentenza impugnata nonché dalla relata di notifica, con conseguente idoneità dell’impugnazione al raggiungimento del suo scopo (vedi Cass. n. 27567 del 02/12/2020; Cass. n. 16861 del 26/06/2018); del resto, parte nel giudizio davanti alla Commissione tributaria regionale era l’RAGIONE_SOCIALE -che si è costituita con controricorso -;
2. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., « error in procedendo -nullità della sentenza impugnata per omessa pronunzia – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ e 36 d. lgs 546/1992» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di «pronunziarsi sulla censura di nullità dell’avviso di liquidazione per difetto di motivazione, il cui accertamento costituiva il fulcro della decisione di primo grado, e la cui contestazione era stata reiterata dalla società ricorrente nell’ambito RAGIONE_SOCIALE proprie difese»;
con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., « error in procedendo -nullità della sentenza impugnata per insufficiente ed apparente motivazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ e 36 d.lgs. 546/1992» e lamenta con riguardo alla sentenza impugnata la assoluta insufficienza della motivazione, non essendo possibile individuare le ragioni della decisione;
con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, l. n. 212/2000 e 52, comma 2bis , d.P.R. n. 131/1986» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente escluso la carenza motivazionale dell’avviso di liquidazione impugnato «per omessa allegazione degli atti sottoposti a tassazione»;
con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 40 del d.P.R. 131/1986» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia confermato la fondatezza della pretesa fiscale sebbene l’Ufficio avesse erroneamente determinato l’imposta di registro applicando, oltre all’importo fisso dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, l’ulte riore somma calcolata su un diverso rapporto negoziale sottostante, intercorso tra le parti;
con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 115 e 2697 cod. civ.» per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto legittima la tassazione del rapporto negoziale relativo ad un atto asseritamente enunciato, non individuato, neppure allegato all’avviso di liquidazione o acquisito al fascicolo processuale del provvedimento monitorio;
il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, vanno disattesi;
in primo luogo, non è dato rilevare omessa pronuncia, da parte della Commissione tributaria regionale, circa il motivo di gravame relativo alla pretesa carenza di motivazione dell’atto impugnato, avendo, al contrario, i Giudici di appello espressamente respinto la doglianza evidenziando la tassazione in misura fissa sia per il decreto ingiuntivo sia per l’atto enunciato, come emergente dall’avviso di liquidazione;
in tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’ art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta
circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6°, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 – , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 – 01); in tale grave forma di vizio non incorre, dunque, la sentenza impugnata laddove i giudici di appello, statuendo sui motivi di appello hanno affermato che non sussisteva il vizio di carenza di motivazione dell’atto impugnato e che era stato correttamente tassato sia il provvedimento giudiziario sia l’atto enunciato nel ricorso monitorio , sul rilievo che ai sensi dell’art. 22 , del d.P.R 26 aprile 1986, n. 131 gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso comportano l’obbligo di corrispondere l’imposta d i registro, non solo se si verifica il caso d’uso, ma anche se vengono enunciati in un atto registrato;
4. il terzo motivo è infondato;
come già affermato da questa Corte, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (cfr. Cass. n. 11283 del 07/04/2022, Cass. n. 30084 del 26/10/2021);
in particolare, oltre a contenere una chiara e precisa indicazione del provvedimento oggetto di tassazione, è stato anche ribadito che è necessaria l’indicazione dei criteri per il calcolo dell’imposta di
registro, oltre che dei riferimenti normativi e tariffari, la base imponibile, l’aliquota e l’imposta (cfr. Cass. n. 30084/2021); nel caso in giudizio, quindi , l’avviso recava precisa indicazione degli estremi dell’atto tassato (decreto ingiuntivo) nonché della base imponibile considerata e RAGIONE_SOCIALE aliquote applicate, con indicazione dei criteri tariffari di applicazione dell’imposta di registro, con conseguente infondatezza della censura della contribuente;
il quarto ed il quinto motivo vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi;
richiamando i principi di diritto affermati da questa Corte (Cass. n. 28559 del 6/11/2019), occorre evidenziare che è incontestato che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base del credito, soggetto ad IVA, per fattura relativa a prestazioni di attività professionali svolte dalla società ricorrente;
l’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede: «Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69. L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti RAGIONE_SOCIALE disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione. Se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell’autorità giudiziaria indicati nell’art. 37, l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita»;
conseguentemente , per potersi configurare l’enunciazione, è necessario che nell’atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il
contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante;
la tassazione per enunciazione, dunque, non può operare se nell’atto soggetto a registrazione siano menzionate circostanze dalle quali possa solo dedursi che esiste tra le parti il rapporto giuridico non denunciato, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse, e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell’atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico;
è indubbio che nell’atto enunciante erano indicati elementi tali da consentire di identificare l’operazione negoziale sottostante sia in ordine ai soggetti sia al contenuto oggettivo e alla sua reale portata, in modo da fornire non solo la prova della sua esistenza ma da costituirne il titolo, essendo stato richiesto dalla stessa società ricorrente, nel ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento relativo alla fatturazione per l’opera professionale non pagata , come evidenziato nella sentenza impugnata e non contestato dalla contribuente;
la contribuente, quindi, ben sapeva, sin dal ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che la doppia tassa di registro fissa riguardava il decreto ingiuntivo emesso dall’autorità giudiziaria (su sua richiesta come da fattura) e il contratto di prestazione d’opera professionale in esso enunciato, sicché anche la motivazione dell’avviso di liquidazione è da ritenersi adeguata ed idonea a rappresentare alla contribuente le ragioni della pretesa fiscale;
la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di un contratto di prestazione d’opera professionale non esclude la tassazione di quest’ultimo, nel caso in cui esso sia stato enunciato nel contesto del provvedimento giurisdizionale, in quanto tale eventualità è contemplata proprio nel terzo comma dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986; del resto, il comma 2, dell’art. 22 citato
esclude la tassazione solo qualora «gli effetti RAGIONE_SOCIALE disposizioni enunciate sono già cessati»;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va, dunque, respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 650,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso il 18/01/2024.