Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12744 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12744 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 09/05/2024
Registro Invim RAGIONE_SOCIALEmento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20422/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (PEC: EMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 8206, depositata il 4 novembre 2019, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 8206, depositata il 4 novembre 2019, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto le impugnazioni di sei avvisi di liquidazione dell’imposta di registro dovuta dalla contribuente in relazione alla registrazione di decreti ingiuntivi recanti enunciazione di altro atto intercorso tra le stesse parti;
1.1 -a fondamento del decisum , il giudice del gravame ha ritenuto che:
-il giudice del primo grado aveva erroneamente qualificato la fattispecie impositiva che si connotava per la liquidazione, in misura fissa, dell’imposta di registro dovuta in relazione ad un atto enunciante (un decreto ingiuntivo) e ad un atto enunciato («il contratto di fornitura d’opera prodotto nel relativo procedimento sommario»);
non si era, pertanto, verificata alcuna duplicazione di imposta e, ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, l’amministrazione aveva liquidato l’imposta dovuta (anche) per l’atto enunciato «trattandosi di contratto intercorso fra le stesse parti del giudizio monitorio e di specifica fonte dell’obbligo pecuniario oggetto della relativa intimazione.»;
– RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi;
-l’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
-il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, sull’assunto che la pronuncia
impugnata aveva omesso di pronunciare sull’eccezione di nullità, per difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione, e, ad ogni modo, non aveva dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione;
-soggiunge la ricorrente che l’RAGIONE_SOCIALE solo in corso di giudizio aveva precisato di aver liquidato l’imposta in misura fissa laddove dagli avvisi impugnati ne emergeva la liquidazione in misura proporzionale;
1.2 -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., e del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, sull’assunto che la pronuncia impugnata non dava conto RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione, non risultando nemmeno specificamente indicato il contratto (in tesi) oggetto di enunciazione;
per di più, soggiunge la ricorrente, il giudice del gravame aveva avallato un’integrazione postuma RAGIONE_SOCIALE ragioni della pretesa impositiva con riferimento alla liquidazione in misura fissa, piuttosto che proporzionale, dell’imposta di registro;
1.3 – col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, ed al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2bis , deducendo che il difetto di motivazione degli avvisi di liquidazione, seppur implicitamente disatteso dalla gravata pronuncia, ad ogni modo conseguiva dall’omessa allegazione dei decreti ingiuntivi sottoposti a tassazione;
1.4 -col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 22 e 40, assumendo che, nella fattispecie, non ricorrevano i presupposti della tassazione per
enunciazione -pena, altrimenti, un’illegittima duplicazione del tributo – e che, ad ogni modo, la stessa tassazione per enunciazione avrebbe dovuto rispettare il principio di alternatività Iva/Registro;
1.5 -il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. , ed all’art. 2697 cod. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva fatto riferimento ad un contratto oggetto di enunciazione con ciò senza attenersi alle prove proposte dalla parti e invertendo gli oneri probatori nella fattispecie riconoscibili, atteso che controparte aveva (solo) presunto l’esistenza di un contratto enunciato del quale, però, non aveva fornito prova;
-il ricorso -che pur prospetta profili di inammissibilità – è, nel suo complesso, destituito di fondamento, e va senz’altro disatteso ;
-quanto al primo ed al secondo motivo – che vanno congiuntamente esaminati perché connessi – va rimarcato che, come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599);
come, allora, reso esplicito dai relativi contenuti, sopra ripercorsi, la motivazione della gravata sentenza, seppur sintetim , dà, in effetti, conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che sono state poste a fondamento del decisum , così che la relativa motivazione non può affatto ritenersi apparente o perplessa;
3.1 -quanto, poi, alla (pur) denunciata omessa pronuncia, l’esame condotto dal giudice del gravame dà conto di un implicito rigetto e, dunque, di una soluzione incompatibile con la prospettazione di parte, essendosi ripetutamente statuito che il vizio di omessa pronuncia non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda o con l’eccezione di parte, nel qual caso può parlarsi di statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (v., ex plurimis , Cass., 11 gennaio 2022, n. 531; Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n.
452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756);
4. -quanto, ora, al terzo motivo, la Corte ha avuto modo di condivisibilmente statuire che l’avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione a un atto giudiziario deve contenere l’indicazione dell’imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale rispondendo l’obbligo di motivazione, di cui alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, all’esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto RAGIONE_SOCIALE informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili (v. Cass., 12 gennaio 2021, n. 239; Cass., 1 luglio 2020, n. 13402);
– più specificamente, si è quindi rimarcato che, in tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l’avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non allegando l’atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione), sia i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta); così che solo nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell’avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell’avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell’atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che
possano in concreto emergere da quest’ultimo (Cass., 29 settembre 2021, n. 26340 adde Cass., 7 aprile 2022, n. 11284);
4.1 – per come assume la stessa ricorrente, nella fattispecie non era, dunque, dubbio che l’imposta di registro era stata applicata, in misura fissa, e al provvedimento giudiziario ed al contratto enunciato, né a tal fine poteva ritenersi diversamente dirimente, come appena rilevato sul piano della motivazione, l’allegazione degli atti (così) in avviso di liquidazione richiamati;
-in ordine al quarto motivo va, quindi, rilevato, innanzitutto, che il ricorso non dà alcun conto del l’effettivo contenuto dell’atto enunciante, così che -ed a fronte RAGIONE_SOCIALE specifico accertamento condotto dal giudice del gravame -la censura svolta in ordine all’insussistenza dei presupposti della tassazione per enunciazione risulta aspecifica e priva di autosufficienza;
il profilo di censura che, allora, viene articolato da parte ricorrente risulta inammissibile nella misura in cui non reca alcuna specifica doglianza avverso le conclusioni interpretative cui il giudice del gravame è pervenuto;
e, come in più occasioni statuito dalla Corte, l’accertamento della volontà RAGIONE_SOCIALE parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., così che il ricorso per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass., 9 settembre 2022, n. 26557; Cass., 9 aprile 2021,
n. 9461; Cass., 25 novembre 2019, n. 30686; Cass., 16 gennaio 2019, n. 873; Cass., 15 novembre 2017, n. 27136);
– quanto, poi, al profilo di denuncia che involge la tipologia contrattuale dell’atto enunciato , e la disciplina della relativa registrazione (d.P.R. n. 131 del 1986, cit., art. 6), la Corte ha in più occasioni rimarcato che il d.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 1, cit., nel disporre che «se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69», ha inteso includere fra gli atti assoggettati ad imposta anche quelli soggetti a registrazione in caso d’uso in quanto – se la mera enunciazione degli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, ai sensi del precedente art. 6, non configura, di per sé, un uso – deve ritenersi che tali atti siano assoggettati all’imposta a prescindere dall’uso dei medesimi di cui all’art. 6, e quindi sulla base della sola enunciazione. (v. Cass., 14 marzo 2007, n. 5946 cui adde , ex plurimis , Cass. Sez. U., 16 marzo 2023, n. 7682; Cass., 30 ottobre 2015, n. 22243);
– non ricorre, poi, alcuna violazione del principio di alternatività in quanto , l’imposta di registro è stata applicata, in misura fissa, tanto al provvedimento giudiziario che al contratto enunciato, così che detto principio ha trovato puntuale applicazione (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, comma 1);
6. -in ordine, da ultimo, al quinto motivo di ricorso, va rilevato che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle
parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass. Sez. U., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione);
nella fattispecie, il motivo in trattazione si risolve in una (del tutto) generica (e perciò inammissibile) censura di insussistenza della prova che diversamente il giudice del gravame ha ritenuto raggiunta in punto di enunciazione, con ciò senza operare alcuna inversione degli oneri probatori;
-le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.