Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33400 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33400 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO– rel.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 11/09/2025
REGISTRO – ENUNCIAZIONE FINANZIAMENTO – DETERMINAZIONE SUO
AMMONTARE –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19001/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del suo procuratore legale, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 170/15/2020 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, depositata il 13 gennaio 2020 non notificata. Numero sezionale 6235/2025 Numero di raccolta generale 33400/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
LETTE le conclusioni scritte della Sostituta Procuratrice Generale, NOME COGNOME, depositate in data 16 gennaio 2015, con cui ha chiesto di rigettare il ricorso.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è la pretesa di cui all’avviso in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE liquidava ai danni della suindicata ricorrente l’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% (pari alla somma di 53.180,50 €) per l’enunciazione, nell’atto di cessione di crediti fiscali registrata il 26 marzo 2015, intervenuto tra RAGIONE_SOCIALE (cedente) a favore di RAGIONE_SOCIALE (cessionaria), di un finanziamento infruttifero erogato a suo tempo a favore della predetta cedente per l’importo di 1.772.115,78 €.
RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 18262/30/2017 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Roma (che aveva accolto il ricorso della contribuente), assumendo – per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione -che:
la predetta operazione non poteva essere sottoposta ad IVA, con esclusione quindi del meccanismo di operatività IVA/Registro, non essendovi un corrispettivo (segnatamente degli interessi) nel citato finanziamento infruttifero, dovendo quindi applicarsi l’imposta di registro a termine fisso ed in
Numero sezionale 6235/2025
misura proporzionale (3% a norma dell’art. 9 – Parte Prima -Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986); Numero di raccolta generale 33400/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
-non sussisteva la violazione dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986, giacchè l’atto pubblico di cessione dei crediti era destinato al rimborso parziale del finanziamento infruttifero, i cui effetti quindi non potevano considerarsi esauriti.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 10/11 luglio 2020, formulando quattro motivi di impugnazione, depositando in data 14 luglio 2025 memoria illustrativa.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 2 ottobre 2020.
La Sostituta Procuratrice Generale, NOME COGNOME, ha depositato in data 16 gennaio 2015 motivate conclusioni scritte, con le quali chiesto di rigettare il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo ricorso la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine all’omessa pronuncia sull’eccezione della contribuente (ribadita nelle controdeduzioni in appello) concernente l’assenza, nell’atto enunciante (cessione dei credito), di tutti gli elementi del finanziamento (atto enunciato), necessari per la tassazione del negozio ai sensi dell’art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, mancando, nello specifico, l’indicazione dell’ammontare dell’importo finanziato.
Con la seconda doglianza la contribuente ha denunciato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num 3, c.p.c., la
Numero sezionale 6235/2025
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986, stante l’assenza, nell’atto enunciante (cessione del credito), di tutti gli elementi del finanziamento (atto enunciato), necessari per la tassazione del negozio ai sensi dell’art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, mancando nello specifico la menzione del quantum dell’importo finanziato. Numero di raccolta generale 33400/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
Con la terza censura la ricorrente ha eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo omesso di pronunciarsi in merito all’eccepita idoneità del bilancio finale di liquidazione e della redazione ad esso allegata di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ad assurgere a rango di piena prova, ex art. 2697 c.c., dell’estinzione del finanziamento alla stessa concesso da RAGIONE_SOCIALE, ritenuto presuntivamente enunciato.
Con la quarta di ragione di contestazione l’istante ha dedotto, con riguardo al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2700, 2697 c.c. e 116 c.p.c. e, per conseguenza, dell’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, assumendo che la dicitura «parziale rimborso del finanziamento» era stata riportata, per mera svista, nell’atto di cessione dei crediti rogato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, laddove il rapporto di finanziamento si era, in verità, totalmente estinto, in ragione di una precedente parziale rinuncia al credito stesso e, poi, tramite la menzionata cessione, come dimostrato dal bilancio finale di liquidazione della RAGIONE_SOCIALE e dalla relazione ad esso allegata, che dava conto della totale estinzione del finanziamento soci originariamente erogato dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso va accolto nel suo secondo motivo, ivi considerando anche la prima censura.
Appena osservando che effettivamente, come segnalato dalla difesa erariale, la sua costituzione deve ritenersi tempestiva, essendo intervenuta in sanatoria di una notifica del ricorso nulla, perché effettuata presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, non costituita in grado di appello, e non anche presso la sede dell’RAGIONE_SOCIALE o presso l’indirizzo pec (cfr. Cass. 25639/2024, Cass., Sez. U, 4845/2021; Cass., n. 15911/2021). Numero sezionale 6235/2025 Numero di raccolta generale 33400/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
Risulta pacifica, con riferimento alla prima censura, l’omessa pronuncia sull’eccezione concernente la violazione dell’art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 (da ora anche T.U. reg. o T.U.R.), per non avere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE statuito sull’eccezione relativa alla mancata indicazione nell’atto enunciato (finanziamento) di tutti i suoi elementi costitutivi, e, segnatamente, dell’importo dei tale erogazione, come dedotto sia in primo che in secondo grado (v., ai fini del requisito di autosufficienza, l’allegazione e la localizzazione di tale censura nei giudizi di merito, contenuta a pagina n. 8 e n. 11 del ricorso esame).
6.1. Non è, tuttavia, su tale omissione che il sindacato in oggetto può arrestarsi, essendo la Corte chiamata a pronunciarsi, in ragione del secondo motivo, anche sulla questione di diritto ivi posta, che non pone accertamenti fattuali da compiere.
Ed è per tale ragione, che detta prima doglianza, benchè fondata, va, alla fine, considerata assorbita nelle riflessioni che seguono.
Nella specie, risulta, infatti, pacifico in punto di fatto che l’atto enunciante (la cessione dei crediti) affermava che «i crediti verso l’Erario sono ceduti a parziale rimborso del
finanziamento a suo tempo erogato dalla cessionaria a favore della cedente» (così a pagina n. 7 del ricorso, che riporta il passaggio della cessione di credito ivi contenuto a pagina n. 4). Numero sezionale 6235/2025 Numero di raccolta generale 33400/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
Dunque, su tale incontestato presupposto fattuale, il tema si sposta interamente sulla questione posta con il secondo motivo di impugnazione, dovendo, in particolare, valutarsi se può considerarsi compiutamente effettuata l’enunciazione, suscettibile di liquidazione diretta ai sensi dell’art. 22 d.P.R. citato, l’atto (il finanziamento) che non rechi l’indicazione del suo ammontare e, quindi, della base imponibile.
7.1. L’art. 22, comma 1, T.U. reg. prevede che «Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69».
Per «disposizione» deve intendersi qualunque atto o negozio giuridico produttivo di effetti a contenuto patrimoniale e per «enunciazione» l’espresso richiamo dei contraenti al negozio, contenuto in un atto scritto o in un contratto verbale, dagli stessi posto in essere.
7.2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che l’art. 22 T.U.R. pone tre presupposti per la sua applicabilità ossia l’autonomia giuridica oggettuale dell’enunciazione” (RAGIONE_SOCIALE disposizioni enunciate), l’identità RAGIONE_SOCIALE parti dell’atto “enunciante” e dell’atto “enunciato”, la permanenza degli effetti di quest’ultimo (così, Cass., Sez. Un. n. 14432/2023,
Numero sezionale 6235/2025
che richiama Cass. nn. 3839-3841/2023 e Cass. nn. 32516/2019, 15585/2010; nonchè Cass. n. 20055/2024). Numero di raccolta generale 33400/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
È stato così osservato che affinché si verifichi il presupposto per la tassazione dell’atto enunciato non basta la sua mera enunciazione.
Anzitutto, vi è un presupposto implicito (tanto ovvio da non essere nemmeno considerato dal legislatore), vale a dire che si deve trattare dell’enunciazione contenuta in un atto soggetto a registrazione; quindi, l’enunciazione contenuta in un atto per il quale non vi è obbligo di registrazione resta completamente irrilevante per l’applicazione dell’imposta di registro.
Inoltre, la norma pone, quale condizione applicativa della normativa sull’enunciazione, il fatto che l’atto enunciato sia posto in essere «fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione». La ragione della norma risiede nella considerazione che, in tanto si può far luogo a tassazione, in quanto essa sia conseguenza diretta del comportamento del soggetto che la subisce.
Invero, la ratio della legge, in tema di enunciazione, è assai chiara ed evidente: la disciplina della enunciazione è, come detto, finalizzata a essere una misura di contrasto all’elusione in quanto, altrimenti, sarebbe facile ai contraenti stipulare un contratto, non registrarlo e poi acclararne l’esistenza in un contratto successivo, pretendendo la salvezza da tassazione del contratto enunciato (così Cass. n. 11118/2022 che richiama Cass. n. 18113/2021).
7.3. Ricorre nell’elaborazione della Corte l’affermazione di principio secondo cui, per potersi configurare la enunciazione, è necessario che nell’atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti
Numero sezionale 6235/2025
Numero di raccolta generale 33400/2025
di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse, e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell’atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico (cfr. Cass. n. 28559/2019; Cass. n. 25706/2020; Cass. n. 27755/2023). Data pubblicazione 21/12/2025
In tal senso, ai fini dell’applicazione della norma è necessario che nell’atto enunciante siano contenuti elementi tali da consentire di identificare la convenzione enunciata, sia in ordine ai soggetti che al suo contenuto oggettivo ed alla sua reale portata, in modo da fornire non solo la prova della sua esistenza, ma anche da costituirne il titolo (così Cass. n. 18113/2021 ed anche Cass. n. 3839/2023).
7.4. In termini ancor più chiari è stato precisato, sul versante oggettivo dell’enunciazione, che per farsi luogo alla tassazione dell’enunciazione, essa deve ovviamente avere una consistenza tale da consentire un esatto riferimento all’oggetto dell’atto enunciato nonché alla sua base imponibile; cioè, deve essere tale da contenere i presupposti per l’esplicazione della potestà impositiva da parte dell’amministrazione finanziaria.
In altre parole, occorre che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse (e, quindi, senza che vi sia la necessità di ricorrere a elementi non contenuti nell’atto enunciante) ad identificare il rapporto giuridico enunciato. Non è, quindi, sufficiente che l’atto enunciante contenga una mera “menzione” e, cioè, che le parti si riferiscano a circostanze dalle quali possa solo dedursi che esista tra di esse il rapporto giuridico non registrato, ma occorre che le circostanze
Numero sezionale 6235/2025
Numero di raccolta generale 33400/2025
enunciate siano idonee di per sè stesse (e, pertanto, senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell’atto enunciante) a dare certezza circa l’effettiva esistenza del rapporto giuridico enunciato. Data pubblicazione 21/12/2025
È necessario, in sostanza, che nell’atto enunciante siano contenuti elementi tali da consentire di identificare con precisione la convenzione enunciata sia in ordine ai soggetti che al suo contenuto oggettivo e alla sua reale portata in modo da fornire non solo la prova della sua esistenza, ma da costituirne il titolo (così Cass. n. 11118/2022 citata, che richiama Cass. n. 25706/2020).
7.5. In tale prospettiva, dunque, l’atto enunciato deve presentarsi autosufficiente, vale a dire deve rappresentare ab intrinseco i suoi elementi identificativi, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto o comunque extratestuali, né valutazioni di particolare complessità giuridica, operazioni queste le quali, renderebbero altrimenti necessaria l’adozione di una forma provvedimentale impositiva diversa da quella adottata in concreto (avviso di liquidazione ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986) ossia l’emissione di un avviso di accertamento (cfr. Cass. Sez. Un., n. 14432/2023, che richiama sul punto Cass. nn. 6617/2022, 18113-15998/2021, 15450/2019).
Con la conseguenza che in tale, diversa, ipotesi, l’imposta richiesta avrebbe chiara natura di imposta “complementare”, in quanto fondata non sulla rettifica de plano dell’imposta autoliquidata, ma sulla contestazione funditus di essa, con la determinazione autoritativa di un maggior credito tributario correlato al presupposto (cfr. sempre Cass., Sez. Un. n. 14432/2023 cit.).
Nella specie -come sopra esposto -risulta pacifico tra le parti che l’atto enunciato non indicava l’importo del finanziamento, così come è documentato che tale dato è stato acquisito ab externo , vale a dire tramite ricerche eseguite dall’Ufficio attraverso l’interlocuzione avuta con il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e l’acquisizione del dato mancante, non enunciato nell’atto (l’importo del finanziamento). Numero sezionale 6235/2025 Numero di raccolta generale 33400/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
7.6 Le riflessioni che precedono consentono di superare i rilievi svolti dalla Procura Generale e dall’RAGIONE_SOCIALE.
Sostenere, infatti, che l’enunciazione dell’atto da tassare (quello enunciato) non debba indicare la sua base imponibile (nella specie, l’importo finanziato oggetto di tassazione) come osservato dalla Sostituta Procuratrice Generale -conduce a ricercare al di fuori di tale atto le condizioni per la sua imposizione, in termini contrari ai principi affermati da questa Corte.
Non è, poi, sufficiente -come reputa la difesa erariale -che dall’enunciazione emerga il dato ‘qualitativo’ dell’atto, vale a dire il tipo di operazione richiamata, essendo tale circostanza insufficiente a procedere alla liquidazione, come emblematicamente emerso nella fattispecie in rassegna in cui l’RAGIONE_SOCIALE ha dovuto eseguire ricerche («scrivere al AVV_NOTAIO», v. pagina n. 25 del ricorso, che richiama l’allegata evidenzia prodotta in sede di merito) al fine di conoscere l’ammontare del finanziamento e quindi determinare la base imponibile per operare la liquidazione dell’imposta di registro.
Allo stesso modo, non può seguirsi la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE della enunciazione per relatio, tramite il rinvio cioè all’atto esterno, contravvenendo tale opzione il principio dell’autosufficienza dell’atto da liquidare.
Numero sezionale 6235/2025
Numero di raccolta generale 33400/2025
Data pubblicazione 21/12/2025
Né coglie nel segno l’argomento secondo il quale la mancata indicazione dell’entità economica dell’atto enunciato può costituire un escamotage per eludere la tassazione. Si tratta, invero, di un falso problema, giacchè se l’atto menzionato è registrabile, allora, in caso di omissione, vi provvederà l’Ufficio ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 131/1986 (e non in base all’art. 22 del medesimo d.P.R., ove l’enunciazione non sia autosufficiente), esercitando i relativi poteri, mentre, in caso contrario, non si pone un problema di registrazione e quindi di tassazione.
7.7. Va, allora, affermato il seguente principio di diritto: «la liquidazione dell’atto per enunciazione , stabilita dall’art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, postula che l’atto enunciato sia identificato, in termini autosufficienti, nei suoi presupposti soggettivi e oggettivi, ed anche con riferimento alla entità economica dell’operazione ai fini della determinazione della base imponibile, dovendosi, altrimenti, procedere ad accertamento, qualora la tassazione dell’atto richieda verifiche di natura extratestuali, ove ne ricorrano i presupposti».
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE osservazioni svolte il ricorso va accolto nel suo secondo motivo, con valutazione che assorbe l’esame RAGIONE_SOCIALE restanti censure.
La sentenza impugnata va cassata e, non occorrendo, accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., accogliendo il ricorso della contribuente ed annullando l’avviso di liquidazione.
I profili di novità della questione, che hanno giustificato l’affermazione del suindicato principio di diritto, giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 6235/2025
Numero di raccolta generale 33400/2025
Data pubblicazione 21/12/2025
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente, dichiarando compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME