Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20946 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20946 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 26/07/2024
Registro Invim Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11588/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE ( c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio eletto in INDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ( c.f.CODICE_FISCALE;pec:EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (c.f.: CODICE_FISCALE) e
dell’avvocato NOME COGNOME ( c.f.: CODICE_FISCALE) che li rappresentano e difendono;
-controricorrenti – e sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE) e dell’avvocato NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE) che li rappresentano e difendono;
-ricorrente incidentale –
contro
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso la sentenza n. 4082/2018, depositata il 1 ottobre 2018, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 marzo 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
1. -con sentenza n. 4082/2018, depositata il 1 ottobre 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello de ll’ RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto, nei giudizi riuniti, le impugnazioni proposte da RAGIONE_SOCIALE e dalle RAGIONE_SOCIALE avverso avvisi di liquidazione (n. NUMERO_DOCUMENTO005 e n. NUMERO_DOCUMENTO) emessi in relazione alla registrazione della sentenza (n. 5567/2014) con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato «il AVV_NOTAIO al risarcimento dei danni per responsabilità professionale e …. contestualmente la compagnia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a manlevare il debitore principale in virtù di polizza assicurativa»;
1.1 -il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che -secondo quanto ritenuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità -venivano (così) in considerazione rapporti autonomi ed effetti giuridici correlati a distinti titoli negoziali, così che si giustificava, nella fattispecie, l’autonoma imposizione (secondo l’aliquota del 3%) tanto della pronuncia risarcitoria quanto della condanna a titolo di garanzia;
– il AVV_NOTAIO ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;
-l’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
gli RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti con controricorso che espone un motivo di ricorso incidentale.
Considerato che:
-ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, deducendo, in sintesi, che -posta la derivazione legale della garanzia, nella fattispecie rilevante, secondo l’obbligo di RAGIONE_SOCIALE posto a carico del AVV_NOTAIO (l. 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 19 e 20) -tra le disposizioni di condanna al risarcimento del danno e di manleva a carico dell’assicuratore deve ritenersi sussistente un vincolo di derivazione necessaria tale da configurare il presupposto di applicabilità del secondo comma dell’art. 21, cit., lo stesso obbligo di manleva, in fattispecie di garanzia propria, legandosi all’obbligo risarcitorio in termini di stretta dipendenza e derivazione dall’unico fatto generatore degli effetti giuridici (la responsabilità dell’assicurato) e, così, dipendendo da un medesimo titolo;
-il motivo di ricorso incidentale, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la medesima censura di violazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, sull’assunto che erroneamente il giudice del gravame aveva rilevato la natura autonoma RAGIONE_SOCIALE disposizioni di condanna a fronte della
connessione dei rapporti giuridici che vi avevano dato titolo, connessione per di più di fonte legale per la predeterminazione dell’obbligo assicurativo a carico del AVV_NOTAIO;
-i due motivi che vanno congiuntamente trattati per l’identità della quaestio iuris di fondo che li connota -sono destituiti di fondamento;
3.1 – Il d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, dispone che «L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente …»; e, come di recente lo stesso Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi ha avuto modo di rimarcare – nel rilevare la legittimità costituzionale della novellazione di detta disposizione che correla (ora) l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto agli «elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi» – detta disposizione «nel confermare la tassazione isolata del negozio veicolato dall’atto presentato alla registrazione secondo gli effetti giuridici da esso desumibili, si mostra coerente con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro e, in particolare, con la natura di ‘imposta d’atto’ storicamente riconosciuta al tributo di registro dopo la sostanziale evoluzione da tassa a imposta.»; ed ha, quindi, rimarcato che (così) la disposizione di cui all’art. 20, cit., è stata ricondotta «all’interno del suo alveo originario, dove l’interpretazione, in linea con le specificità del diritto tributario, risulta circoscritta agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione (ovverossia al gestum , rilevante secondo la tipizzazione stabilita dalle voci indicate nella tariffa allegata al testo unico)» (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158);
l o stesso d.P.R., cit., art. 21, contempla, quindi, l’eventualità di plurime «disposizioni» (riconducibili al medesimo instrumentum )
prevedendo una differente disciplina dell’atto plurale (dei gesta ) presentato alla registrazione, che ha immediate ricadute sulla determinazione della base imponibile del tributo, risultando, dunque previsto che: a) -se le disposizioni «non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto» (comma 1); b) se dette disposizioni «derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa» (comma 2);
3.2 – secondo un orientamento consolidato della Corte, e risalente nel tempo (affermatosi, dunque, in relazione, dapprima, al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 9, di poi al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 20), la disciplina degli atti che contengono più disposizioni (art. 21, cit.) – ove, dunque, con il termine «disposizione» la norma intende riferirsi al concetto di negozio giuridico (o di provvedimento, ecc.) e, quindi, non a quello di obbligazione e tanto meno a quello di mero vincolo obbligatorio (Cass., 4 maggio 2009, n. 10180; Cass., 7 giugno 2004, n. 10789; Cass., 19 novembre 1987, n. 8508) – deve interpretarsi, alla stregua della littera legis – che ha riguardo ad un rapporto di derivazione necessaria RAGIONE_SOCIALE disposizioni, le une dalle altre, tale da escludere il rilievo della mera volontà RAGIONE_SOCIALE parti – e della sua ratio -desumibile dalla natura di imposta d’atto dell’imposta di registro che, in quanto tale, si commisura all’atto sottoposto a registrazione, e trova applicazione in occasione della stipula o della formazione di atti a contenuto economico, in quanto assunti dal legislatore come indici di capacità contributiva – nel senso che la rilevanza della connessione RAGIONE_SOCIALE plurime disposizioni negoziali – che, derivando l’una dall’altra, importano l’applicazione dell’imposta per una sola volta, come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più
onerosa (art. 21, comma 2, cit.) – discende dalla volontà della legge o dall’intrinseca natura RAGIONE_SOCIALE diverse disposizioni, tale che non si possa concepirne l’esistenza se non in ragione della dipendenza dell’una dall’altra, secondo una connessione oggettiva RAGIONE_SOCIALE diverse disposizioni rispetto alla quale a nulla rileva l’esistenza, tra le stesse, di una mera connessione soggettiva, ovvero fondata sulla (sola) volontà dei disponenti (v. Cass., 19 ottobre 2012, n. 17948; Cass., 4 maggio 2009, n. 10180; Cass., 17 marzo 2008, n. 7113; Cass., 7 giugno 2004, n. 10789);
– e si è, così, ulteriormente precisato che la distinzione tra il comma 1 ed il comma 2 del d.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, coglie la differenza fra il negozio complesso ed i negozi collegati, in virtù della quale il negozio complesso è contrassegnato da una causa unica, là dove, nel collegamento negoziale, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili (v. Cass., 11 settembre 2014, n. 19245 cui adde Cass., 6 maggio 2021, n. 11922; Cass., 11 ottobre 2018, n. 25341; Cass., 23 giugno 2017, n. 15774; Cass., 20 luglio 2016, n. 14866; Cass., 29 ottobre 2014, n. 22899);
– ancora di recente si è, quindi, affermato che l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha, dunque, concluso per la teorica della causa unica, così che «mentre l’atto complesso va assoggettato ad un’unica tassazione, come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa, in quanto le varie disposizioni sono rette da un’unica causa e, quindi, derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre; le disposizioni che danno vita ad un collegamento negoziale, in quanto rette da cause distinte, sono invece soggette ciascuna ad autonoma tassazione, in quanto la pluralità RAGIONE_SOCIALE cause dei singoli negozi, ancorché funzionalmente
collegate dalla causa complessiva dell’operazione, essendo autonomamente identificabili, portano ad escludere l’operatività dell’art. 21 cit., comma 2» (Cass., 7 novembre 2023, n. 30983);
3.3 -in tema di tassazione degli atti giudiziari, la Corte ha in più occasioni rimarcato che quella di registro è imposta d’atto e comporta, nel caso in cui l’atto da registrare sia una sentenza, che per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione occorra fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato (Cass., 19 giugno 2020, n. 12013; Cass., 7 novembre 2012, n. 19247; Cass., 20 luglio 2011, n. 15918; Cass., 27 ottobre 2006, n. 23243);
-rimane, dunque, al fondo della questione -che involge l’identificazione dei criteri discretivi che consentono la selezione del règime di tassazione RAGIONE_SOCIALE plurime disposizioni di cui all’art. 21, cit. come anticipato, che l’imposta di registro deve trovare applicazione «secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione» (art. 20, cit.), così che da detti effetti non può, ad ogni modo, prescindersi nella considerazione sul se le plurime disposizioni siano, o meno, tra di loro necessariamente dipendenti (nel senso che «derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre»);
3.4 -nella fattispecie, come ben rilevato dal giudice del gravame, vengono in considerazione, in effetti, capi di condanna che risultano fondati su titoli -la responsabilità contrattuale risarcitoria del professionista e la garanzia propria discendente d all’RAGIONE_SOCIALE della responsabilità civile -che seppur connessi -per di più sul fondamento legale dell’obbligo di RAGIONE_SOCIALE della responsabilità civile risultano autonomi e non riconducibili ad una causa unica; ed all’autonomia dei rapporti si c orrela, per l’appunto, l’autonoma rilevanza degli effetti
giuridici dell’atto giudiziario che contestualmente sugli stessi abbia provveduto (v. Cass., 17 marzo 2008, n. 7113; Cass., 7 giugno 2004, n. 10789);
4. -le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente in via principale -l’RAGIONE_SOCIALE non avendo svolto difese a fronte del la proposizione del ricorso incidentale -mentre, nei confronti di parti ricorrenti, sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in € 4.500,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i proposti ricorsi, principale e incidentale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2024.