Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1332 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1332 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 4490-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti in atti
-controricorrente – avverso la sentenza n. 762/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del VENETO, depositata l ‘1 .8.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/1/2026 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 103/2018, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE in accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) avverso avviso di liquidazione di imposta di registro, ed annesse sanzioni, relativamente all ‘ordinanza del Tribunale di Verona n. 65/2017.
La Società resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 40, 8, comma 1, lett. c) della tariffa, parte prima, e della relativa nota II del dpr 131/1986, per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente applicato all ‘ordinanza resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che reca va un mero accertamento di un diritto di credito, il principio di alternatività IVAregistro con una tassazione di registro in misura fissa.
1.2. Le censure sono fondate.
1.3. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di non autosufficienza del ricorso per violazione degli artt. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., posto che a differenza di quanto si sostiene nel controricorso la sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispetto dell’art.
366, primo comma, c.p.c. ed avendo la ricorrente corredato l’atto degli elementi essenziali, descrittivi tanto della vicenda fattuale, quanto della vicenda processuale (pagg. 2-8 del ricorso), volti a riassumere ed illustrare le ragioni ed i presupposti della pretesa tributaria, con la conseguenza che il ricorso per cassazione si palesa adeguato a consentire alla Corte di comprendere le censure prospettate fornendo una conoscenza del «fatto», sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata RAGIONE_SOCIALE critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione, oggetto dei motivi di ricorso di seguito illustrati.
1.4. Ciò posto, l ‘Ufficio lamenta, in sintesi, che, nella fattispecie, non venivano in rilievo prestazioni soggette ad IVA e, così, l’applicazione del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro qual rilevante ai fini della tassazione dell’atto in misura fissa.
1.5. La sentenza impugnata afferma quanto segue: «Dagli atti di causa si evince che il giudizio del Tribunale ha accertato un credito di 14.898.020,78 euro, oltre IVA del 22%, pari a 3.277.564,52 euro, per un totale di Euro 18.175.585,30 euro, come da fattura NUMERO_DOCUMENTO15 e ne ha accertato il già avvenuto pagamento. Pertanto, è incontestato che il credito si riferisce ad un’operazione economica soggetta ad IVA. Ciò premesso, per il principio della ‘ragione più liquida’ … la causa può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre dedotte in giudizio. Nel caso in esame tale ‘ragione’ va individuata, pur nella carenza della norma già rilevata dai primi giudici, nella sussistenza dei presupposti per l’applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro previsto dall’articolo 40 del Testo Unico dell’imposta di registro, il quale dispone che per gli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazi one dell’Iva, l’imposta di registro si applica in misura fissa. Tenuto conto di quanto precede, la sentenza impugnata va confermata in quanto oltre ad essere pienamente condivisibile, è coerente con il principio affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 177/2017 … che ha dichiarato «… costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 3 Cost. – l’art. 8,
comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. d.P.R. 26/4/1986 n. 131 del 1986, nella parte in cui assoggetta all’imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l’accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto». Infatti, seppure in materia fallimentare, tale principio può essere esteso a tutte le pronunce concernenti crediti derivanti da operazioni soggette ad IVA».
1.6. In diritto occorre dunque evidenziare che questa Corte – pur dopo la pronuncia di incostituzionalità resa dalla Corte Costituzionale (sentenza 13 luglio 2017, n. 177) – ha statuito che gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale con aliquota dell’1%, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, anche qualora essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non applicandosi il principio di alternatività di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. Cass. n. 3459/2021; Cass. n. 11036/2019).
1.7. In dette pronunce, cui va data continuità, la Corte ha, in particolare, rimarcato il diverso rilievo della pronuncia di accertamento, rispetto a quella di condanna, ai fini della tassazione di registro dell’atto giudiziario, e, dunque, della rilevanza fiscale dell’atto in relazione agli effetti dallo stesso prodotti, richiamando le ragioni poste a fondamento della pronuncia di illegittimità costituzionale che è stata resa con riferimento a quell’ipotesi (l’opposizione allo stato passivo fallimentare) nella quale detta distinzione non è utilmente invocabile in quanto l’accertamento costituisce «presupposto necessario e sufficiente della partecipazione del creditore all’esecuzione collettiva, che è strumentale al pagamento del credito stesso, sia pure in “moneta fallimentare”» (non essendo predicabile, dunque, esecuzione forzata), il che equivale a dire che la cennata distinzione – rispondendo al criterio fondamentale di tassazione degli atti giudiziari (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 20) in relazione ai loro effetti giuridici (cfr. Cass. n. 12013/2020; Cass. n. 9501/2018; Cass. n. 19247/2012; Cass. n. 15918/2011; Cass. n. 23243/2006; Cass.
14649/2005) -riprende il suo vigore al di fuori di detta specifica ipotesi, rispondendo la disposizione di cui alla nota II dell’art. 8, cit. secondo il cui disposto «gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico» – ad un trattamento agevolato di stretta interpretazione che ne esclude l’interpretazione estensiva (v., ex plurimis , Cass. n. 22502/2017; Cass. n. 14816/2011).
1.8. È stato così ribadito il principio per cui gli atti giudiziari «di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale» sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale dell’1 %, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c, della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, anche nel caso in cui essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad I.V.A., non applicandosi il principio di alternatività di cui all’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. d.P.R. 26/4/1986 n. 131 (cfr. Cass. n. 3459/2021 cit.).
1.9. Né, peraltro, si profila un ‘ irragionevole disparità di trattamento tra le distinte fattispecie di cui all’art. 8, lett. b e lett. c, della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (pronunzie di condanna e pronunzie di accertamento) ai fini dell’eventuale prospettazione di una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., come pure prospettato dalla controricorrente.
1.10. Invero, secondo l’apprezzamento già manifestato dal giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (sempre con riguardo all’opposizione allo stato passivo del fallimento, ma con argomentazione perfettamente attagliantesi alla vicenda in esame), «il fatto che l’accertamento del diritto di credito costituisca il necessario antecedente logico-giuridico della condanna non rende omogenee le fattispecie messe a confronto, neppure ai fini del regime tributario agevolato» in quanto «è evidente … la diversità degli effetti che derivano dai due tipi di pronunce, quanto alla realizzazione degli interessi del creditore, perché solo quelle di condanna sono suscettibili di esecuzione forzata, rientrando così nell’ambito di applicazione dell’I.V.A.
qualora dispongano il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette a tale imposta» (sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 13 luglio 2017).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente.
Le spese dei gradi di merito sono compensate tra le parti in ragione del progressivo consolidarsi dei principi giurisprudenziali nella fattispecie applicati, con condanna della controricorrente, soccombente, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese del primo grado e di appello; condanna la controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità, liquidate in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 14.1.2026 .
Il Presidente NOME COGNOME